Giurisprudenza.
Il bando di
concorso per posti di lavoro è promessa unilaterale oppure offerta al
pubblico?
Cass. civ. Sez. lavoro, 25-11-1999, n.
13138
Il bando di concorso per l'assunzione
di lavoratori non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 1989
c.c. , ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro,
che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli
elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al
pubblico, a norma dell'art. 1336 c.c. ; tale offerta può essere di un
contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con
l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella
graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si
perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di
partecipare al concorso e ha per oggetto l'obbligo per entrambe le parti
o per il suo offerente, nel caso di preliminare unilaterale, della
stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore. FONTI
Riv. It. Dir. Lav., 2000, II, 659.
Trib. Foggia Sez. lavoro, 17-01-2013
Il bando di un concorso per
l'assunzione di lavoratori non è riconducibile alla previsione ex art.
1989 c.c., relativa alla promessa al pubblico come negozio unilaterale
dotato di efficacia in deroga alla regola generale sancita dall'art.
1987 c.c. e, per questo vincolante per il promittente, a prescindere da
manifestazione di consenso da parte dei beneficiari. Ed infatti, il
bando di concorso, essendo finalizzato alla stipulazione di contratti di
lavoro, che richiedono il consenso delle controparti, rappresenta, ove
contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è finalizzato,
un'offerta al pubblico, ex art. 1336 c.c., che risulta revocabile solo
finché non sia intervenuta l'accettazione da parte dei soggetti
interessati. FONTI De Agostini Giuridica 2013.
Il titolo
cambiario non è promessa al pubblico.
Cass. civ. Sez. I, 08-03-1995, n. 2707
Il titolo cambiario non è
configurabile come dichiarazione unilaterale rivolta a persona non
determinata, atteso che il diritto alla prestazione in esso indicata non
si puntualizza, come nelle promesse al pubblico, nei confronti di una
serie indeterminata di soggetti che vengano a trovarsi nella specifica
situazione prefigurata nella dichiarazione ( art. 1989 c.c. ), ma sorge
invece in favore dell'originario prenditore del titolo, il cui
nominativo deve essere indicato, a pena della nullità (art. 1, n. 6,
legge cambiaria) sul titolo medesimo, e può essere fatto valere da altri
soggetti solo a seguito del trasferimento del titolo, nel rispetto delle
forme che presiedono alla sua circolazione; il destinatario della
dichiarazione è quindi sempre determinato e si identifica in uno dei
soggetti del rapporto fondamentale.
Ne deriva che ai titoli cambiari non è
applicabile il comma 2 dell'art. 2704 c.c. il quale con riferimento alle
dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata, prevede
che la data della scrittura privata può essere accertata con qualsiasi
mezzo di prova, valendo per essi la regola stabilita dal comma 1 dello
stesso articolo. FONTI Mass. Giur. It., 1995 |
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