Giurisprudenza
Sui privilegi vi sono poche sentenze
di natura generale, e moltissime su casi particolari, qui si cercherà di
evidenziare le sentenze di natura generale. Cominciamo
considerando che poiché la costituzione di in privilegio è di massima
stabilita dal legislatore, che però deve seguire criteri di
ragionevolezza, nel senso che non può escluderne alcuni della stessa
categoria di quelli inclusi.
Corte cost., 06-04-2004, n. 113
È incostituzionale l'art. 2751 bis, n.
1, c.c., in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui non munisce di
privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per
danni derivanti da demansionamento a causa dell'illegittimo
comportamento del datore di lavoro. FONTI Mass. Giur. Lav., 2004,
586 nota di PISANI
Corte cost., 29-01-1998, n. 1
Lo scrutinio di costituzionalità è
consentito all'interno di una specifica norma attributiva di privilegio
su un credito, al fine di sindacare la ragionevolezza della mancata
inclusione, in essa, di fattispecie omogenee rispetto a quella cui la
causa di prelazione è riferita (detto scrutinio non sarebbe, invece,
ammissibile per introdurre una causa di prelazione ulteriore, fondata su
un modulo normativo aggiuntivo nel sistema dei privilegi preesistenti,
implicante una scelta economico politica riservata alla discrezionalità
del legislatore);
pertanto, è incostituzionale, in
riferimento agli art. 3 e 35 cost. , l'art. 2751 bis n. 2 c.c., nella
parte in cui, attraverso la previsione di un privilegio generale sui
mobili in favore dei crediti del prestatore d'opera soltanto se questa
sia intellettuale, esclude ingiustificatamente le prestazioni d'opera di
tipo diverso, pur essendo tutte riconducibili al comune tipo
contrattuale delineato dall'art. 2222 c.c. , mentre, d'altro canto, il
privilegio per i lavori dipendenti è accordato dal precedente numero 1
stessa disposizione indipendentemente dalla natura dell'attività svolta.
FONTI Cons. Stato, 1998, II, 1
Corte cost., 04-03-1992, n. 84
è inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli art. 2751, 2760 e 2776 c.c. , sollevata
in riferimento agli art. 2, 3, 29, 30 e 31 cost. ; di vero, in materia
di privilegi non è consentito utilizzare lo strumento del giudizio di
legittimità costituzionale per introdurre una causa di prelazione
ulteriore con strutturazione di un autonomo modulo normativo che
codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel
sistema di quelli preesistenti, a meno che non si tratti di fattispecie
identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita;
pertanto, non è ammissibile una
sentenza additiva richiesta sulla normativa che non prevede come credito
privilegiato il credito derivante dall'assegno di mantenimento da
corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli, in quanto,
peraltro, l'efficace tutela del credito, affinché lo stesso non sia
confuso nella folla dei crediti chirografari, va apprezzata non solo
nella sede propria di un auspicabile intervento legislativo, ma già può
essere attuata in virtù dell'art. 2751 n. 4 c.c. , il quale precede il
privilegio per i crediti alimentari che godono il privilegio generale,
anche se essi devono essere circoscritti negli ultimi tre mesi. FONTI
Giur. It., 1993, 1, 51
Le norme sui
privilegi hanno carattere eccezionale e quindi non sono suscettibili di
applicazione analogica.
Cass. civ. Sez. I, 14-04-1992, n. 4549 La
disciplina testuale dell'art. 2751 bis, n. 2, c. c. fa riferimento
esclusivo ai crediti per retribuzione del professionista o del
prestatore d'opera intellettuale individuale, senza che possa operare
alcuna interpretazione analogica od estensiva di tale normativa ad
ipotesi di esercizio di attività oggettivamente identiche a quelle delle
professioni intellettuali protette (revisione e certificazione di
bilanci) svolte da enti in cui la remunerazione del capitale e la
retribuzione del lavoro si confondono e senza che l'aspetto retributivo
emerga nella sua unicità e determinatezza. FONTI Fallimento, 1992,
791.
Tuttavia ne è
consentita l’interpretazione estensiva.
Cass. civ. Sez. Unite, 17-05-2010, n.
11930 (rv. 612979)
Il privilegio generale sui mobili,
istituito dall'art. 2752, ultimo comma, cod. civ. a favore dei crediti
per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la
finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anche se non compresa, tra
i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931, perché introdotta
successivamente con il d.lgs. n. 504 del 1992, posto che le norme del
codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di
un'interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale
significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto
ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato
dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del
legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod.
civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
(Rigetta, App. Milano, 18/03/2003)
FONTI CED Cassazione, 2010
Questa sentenza è
interessante per il concetto che esprime. Il privilegio rimane tale
anche quando si agisca contro un debitore responsabile in via
sussidiaria, non per questo il credito degrada a chirografario.
Trib. Ferrara, 26-05-1992
L'art. 2746 c. c. pone la distinzione
tra privilegio generale e speciale, ma non offre alcun elemento
interpretativo che giustifichi la limitazione della nozione di
<debitore> al solo debitore principale, al contrario, i privilegi, che,
a differenza del pegno e dell'ipoteca, scaturiscono dalla legge e non
dalla volontà delle parti, non attengono alla posizione del debitore, ma
sono dalla legge accordati <in considerazione della causa del credito>
(art. 2745 c. c.); pertanto, poiché la causa del credito non viene meno,
né muta, per la diversità del soggetto nei confronti del quale il
credito stesso cerca la soddisfazione, quest'ultimo, se assistito da
privilegio generale vantato nei confronti di una società di persone, non
può essere degradato da privilegiato a chirografario in caso di
ammissione allo stato passivo dei singoli soci. FONTI Informazione
Prev., 1992, 718
Oneri reali e
privilegi hanno diversa natura, e anche le conseguenze sulla
trascrizione sono diverse.
Trib. Piacenza, 06-07-2012
L'onere reale può sinteticamente
definirsi come un peso - generalmente consistente in una vera e propria
obbligazione di dare o di facere, anche periodica - che grava su di un
immobile, con la caratteristica peculiare che "segue" il bene su cui
insiste, in modo tale che chiunque ne diventi successivamente
proprietario, è tenuto a far fronte a tale prestazioni.
Tutt'altra natura e finalità ha il
privilegio, il quale, a differenza dell'onere reale, trova una compiuta
e specifica disciplina normativa, nel codice civile, che ne fornisce
anche una definizione: infatti, l'art. 2741, secondo comma, c.c.,
stabilisce che: "sono cause legittime di prelazione i privilegi, il
pegno e le ipoteche": è noto che per causa di prelazione si intende un
titolo preferenziale che consente ad un creditore di soddisfarsi con
precedenza rispetto ad altri creditori concorrenti, nell'ambito
dell'esecuzione forzata sui beni del debitore.
La evidenziata autonomia e diversità
dei due istituti, fa sì che la pur affermata trascrivibilità dell'onere
reale non determini automaticamente anche la possibilità di trascrivere
o iscrivere anche il privilegio che tale onere assiste (fattispecie in
tema di onere e privilegio per interventi di bonifica ex art. 253, D.Lgs.
n. 152/2006 - Codice dell'ambiente). FONTI Sito Il caso.it, 2012
Copia dedicata a: trikka
|
Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete |