Giurisprudenza

 

Sui privilegi vi sono poche sentenze di natura generale, e moltissime su casi particolari, qui si cercherà di evidenziare le sentenze di natura generale.

Cominciamo considerando che poiché la costituzione di in privilegio è di massima stabilita dal legislatore, che però deve seguire criteri di ragionevolezza, nel senso che non può escluderne alcuni della stessa categoria di quelli inclusi.

 

Corte cost., 06-04-2004, n. 113

È incostituzionale l'art. 2751 bis, n. 1, c.c., in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui non munisce di privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni derivanti da demansionamento a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro. FONTI  Mass. Giur. Lav., 2004, 586 nota di PISANI 

 

 

Corte cost., 29-01-1998, n. 1

Lo scrutinio di costituzionalità è consentito all'interno di una specifica norma attributiva di privilegio su un credito, al fine di sindacare la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie omogenee rispetto a quella cui la causa di prelazione è riferita (detto scrutinio non sarebbe, invece, ammissibile per introdurre una causa di prelazione ulteriore, fondata su un modulo normativo aggiuntivo nel sistema dei privilegi preesistenti, implicante una scelta economico politica riservata alla discrezionalità del legislatore);

pertanto, è incostituzionale, in riferimento agli art. 3 e 35 cost. , l'art. 2751 bis n. 2 c.c., nella parte in cui, attraverso la previsione di un privilegio generale sui mobili in favore dei crediti del prestatore d'opera soltanto se questa sia intellettuale, esclude ingiustificatamente le prestazioni d'opera di tipo diverso, pur essendo tutte riconducibili al comune tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 c.c. , mentre, d'altro canto, il privilegio per i lavori dipendenti è accordato dal precedente numero 1 stessa disposizione indipendentemente dalla natura dell'attività svolta. FONTI  Cons. Stato, 1998, II, 1 

 

Corte cost., 04-03-1992, n. 84

è inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli art. 2751, 2760 e 2776 c.c. , sollevata in riferimento agli art. 2, 3, 29, 30 e 31 cost. ; di vero, in materia di privilegi non è consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale per introdurre una causa di prelazione ulteriore con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti, a meno che non si tratti di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita;

pertanto, non è ammissibile una sentenza additiva richiesta sulla normativa che non prevede come credito privilegiato il credito derivante dall'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli, in quanto, peraltro, l'efficace tutela del credito, affinché lo stesso non sia confuso nella folla dei crediti chirografari, va apprezzata non solo nella sede propria di un auspicabile intervento legislativo, ma già può essere attuata in virtù dell'art. 2751 n. 4 c.c. , il quale precede il privilegio per i crediti alimentari che godono il privilegio generale, anche se essi devono essere circoscritti negli ultimi tre mesi. FONTI  Giur. It., 1993, 1, 51 

 

Le norme sui privilegi hanno carattere eccezionale e quindi non sono suscettibili di applicazione analogica.

 

Cass. civ. Sez. I, 14-04-1992, n. 4549

La disciplina testuale dell'art. 2751 bis, n. 2, c. c. fa riferimento esclusivo ai crediti per retribuzione del professionista o del prestatore d'opera intellettuale individuale, senza che possa operare alcuna interpretazione analogica od estensiva di tale normativa ad ipotesi di esercizio di attività oggettivamente identiche a quelle delle professioni intellettuali protette (revisione e certificazione di bilanci) svolte da enti in cui la remunerazione del capitale e la retribuzione del lavoro si confondono e senza che l'aspetto retributivo emerga nella sua unicità e determinatezza. FONTI  Fallimento, 1992, 791.

 

Tuttavia ne è consentita l’interpretazione estensiva.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 17-05-2010, n. 11930 (rv. 612979)

Il privilegio generale sui mobili, istituito dall'art. 2752, ultimo comma, cod. civ. a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931, perché introdotta successivamente con il d.lgs. n. 504 del 1992, posto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. (Rigetta, App. Milano, 18/03/2003)

FONTI CED Cassazione, 2010

 

Questa sentenza è interessante per il concetto che esprime. Il privilegio rimane tale anche quando si agisca contro un debitore responsabile in via sussidiaria, non per questo il credito degrada a chirografario.

 

Trib. Ferrara, 26-05-1992

L'art. 2746 c. c. pone la distinzione tra privilegio generale e speciale, ma non offre alcun elemento interpretativo che giustifichi la limitazione della nozione di <debitore> al solo debitore principale, al contrario, i privilegi, che, a differenza del pegno e dell'ipoteca, scaturiscono dalla legge e non dalla volontà delle parti, non attengono alla posizione del debitore, ma sono dalla legge accordati <in considerazione della causa del credito> (art. 2745 c. c.); pertanto, poiché la causa del credito non viene meno, né muta, per la diversità del soggetto nei confronti del quale il credito stesso cerca la soddisfazione, quest'ultimo, se assistito da privilegio generale vantato nei confronti di una società di persone, non può essere degradato da privilegiato a chirografario in caso di ammissione allo stato passivo dei singoli soci. FONTI  Informazione Prev., 1992, 718 

 

 

Oneri reali e privilegi hanno diversa natura, e anche le conseguenze sulla trascrizione sono diverse.

 

Trib. Piacenza, 06-07-2012

L'onere reale può sinteticamente definirsi come un peso - generalmente consistente in una vera e propria obbligazione di dare o di facere, anche periodica - che grava su di un immobile, con la caratteristica peculiare che "segue" il bene su cui insiste, in modo tale che chiunque ne diventi successivamente proprietario, è tenuto a far fronte a tale prestazioni.

Tutt'altra natura e finalità ha il privilegio, il quale, a differenza dell'onere reale, trova una compiuta e specifica disciplina normativa, nel codice civile, che ne fornisce anche una definizione: infatti, l'art. 2741, secondo comma, c.c., stabilisce che: "sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche": è noto che per causa di prelazione si intende un titolo preferenziale che consente ad un creditore di soddisfarsi con precedenza rispetto ad altri creditori concorrenti, nell'ambito dell'esecuzione forzata sui beni del debitore.

La evidenziata autonomia e diversità dei due istituti, fa sì che la pur affermata trascrivibilità dell'onere reale non determini automaticamente anche la possibilità di trascrivere o iscrivere anche il privilegio che tale onere assiste (fattispecie in tema di onere e privilegio per interventi di bonifica ex art. 253, D.Lgs. n. 152/2006 - Codice dell'ambiente). FONTI Sito Il caso.it, 2012

Copia dedicata a: trikka

 


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