Giurisprudenza
Un concetto nuovo
il patto di rotatività, una sorta di pegno con beni “ a rotazione”.
Cass. civ. Sez. I, 22-12-2015, n. 25796
Il cd. "patto di rotatività" - con cui
le parti convengono, "ab origine" la variabilità dei beni costituiti in
pegno, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore
economico - si connota come fattispecie a formazione progressiva,
nascente da quell'accordo e caratterizzata dalla sostituzione, totale o
parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessità di ulteriori
stipulazioni, pur nella continuità del rapporto originario, i cui
effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno.
Pertanto, il trasferimento del vincolo
pignoratizio così attuato, non richiede una nuova e distinta
manifestazione di volontà delle parti o che l'indicazione dei diversi
beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece,
sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnata dalla
specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo
suddetto, così consentendosi il collegamento con l'originaria
pattuizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il valido permanere di
una siffatta garanzia in favore di una banca che aveva venduto, alla
scadenza, i titoli originariamente ricevuti in pegno, utilizzandone il
controvalore, benché depositato temporaneamente sul conto corrente
ordinario del cliente, per acquistarne, con il suo consenso, altri da
immettere in pegno sul conto deposito a garanzia di quest'ultimo).
(Rigetta, App. Firenze, 11/09/2008)
FONTI CED Cassazione, 2015.
Il pegno è
indivisibile (art. 2799) ma questo non vuol dire che non possa, lo
stesso pegno, essere costituito per più crediti.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
06-10-2015, n. 19960
Il principio di indivisibilità del
pegno, contenuto nell'art. 2799 c.c., non esclude la possibilità che il
pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti,
purché almeno uno di essi sia, secondo l'accertamento del giudice di
merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata
motivazione, sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta
per intero a garanzia di quell'unico credito individuato. (Cassa e
decide nel merito, Trib. Isernia, 04/06/2014)
FONTI CED Cassazione, 2015
Questa massima è
interessante, perché distingue la funzione della forma scritta per il
pegno ( la prelazione del creditore) dalla consegna del bene in garanzia
( che serve per la costituzione del pegno).
Cass. civ. Sez. I, 01-10-2012, n. 16666
La forma scritta è prevista dall'art.
2787, comma 3, c.c., ai soli fini della prelazione del creditore
pignoratizio sulla cosa oggetto della garanzia, mentre per le parti la
convenzione costitutiva del pegno si perfeziona, ai sensidell'art. 2786
c.c., con la consegna della cosa al creditore, e ciò basta ad escludere
che, come pretenderebbe la ricorrente, il trasferimento ai nuovi titoli
del vincolo pignoratizio originariamente gravante sui titoli scaduti,
previsto dalla convenzione stipulata per iscritto dalle parti, potesse
realizzarsi solo a seguito di un ulteriore atto scritto.
FONTI Contratti, 2013, 11, 1003
Il pegno
costituito da un terzo ( art. 2784) per un debito altrui.
Cass. civ. Sez. II, 12-10-2012, n. 17477
La posizione del debitore e quella del
terzo che ha costituito il pegno è differenziata, in quanto la
prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito
originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che
quest'ultimo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore,
posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo. (Rigetta, App.
Torino, 24/10/2005) FONTI CED Cassazione, 2012
Cass. civ. Sez. I, 14-10-2010, n.
21252
Il terzo datore di pegno, che abbia
concesso garanzia (nella specie, sulla partecipazione sociale di s.r.l.)
al creditore per l'adempimento delle obbligazioni del mutuatario, è
privo della legittimazione ad impugnare la sentenza pronunciata in
ordine alla validità ed all'esecuzione del contratto di mutuo, dal
momento che egli partecipa al giudizio soltanto come terzo datore di
pegno, come tale destinato a subire gli effetti della pronuncia tra le
parti del contratto dal quale discende l'obbligo presidiato dalla
garanzia reale. (Dichiara inammissibile, App. Trento, 17/02/2005) FONTI
CED Cassazione, 2010
Il pegno è
costituito a garanzia di un credito, ma può essere costituito a garanzia
di tutti i crediti, come i crediti futuri o condizionali?
Cass. civ. Sez. I, 25-03-2009, n. 7214
In tema di pegno a garanzia di
crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 cod.
civ. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo
della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora
esistente;
ma non esclude, in applicazione
analogica dell'art. 2852 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione
della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano
eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente;
in quest'ultimo caso, peraltro, è
necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la
determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo
dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la
validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera
determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli
altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del
soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare
applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente
indicazione del credito garantito. (Cassa con rinvio, App. Brescia,
03/12/2003) FONTI Mass. Giur. It., 2009.
Si può pignorare
un credito, ma in questo caso, a differenza della cessione del credito,
la notifica al debitore è costitutiva del diritto di prelazione del
creditore pignoratizio.
Cass. civ. Sez. III Sent., 12-06-2006, n. 1355
In tema di pegno di crediti, il mero
scambio dei consensi produce solo gli effetti prodromici disciplinati
dagli artt. 2801 e 2802 cod. civ., ma non dà luogo, di per sè solo, alla
nascita del diritto reale di garanzia sul credito, poiché questo sorge
solo con la notificazione del titolo costitutivo al terzo debitore, e
cioè col completamento di una fattispecie a formazione successiva la
quale assicura al creditore il diritto di prelazione sul credito.
Né rileva che nella cessione dei
crediti l'accettazione del debitore ceduto operi sul piano
dell'efficacia e non dell'esistenza della cessione, atteso che la
differenza tra le due discipline si spiega con la circostanza che la
cessione del credito, nei rapporti tra cedente e cessionario, è già
perfetta con la stipulazione dell'atto di cessione e, quindi, non deve
coinvolgere il debitore, nei confronti del quale deve soltanto essere
resa certa, mediante la comunicazione o la notificazione dell'atto di
cessione, la data della sua efficacia.
Al contrario, nella costituzione del
pegno di credito, il debitore deve essere messo in grado di conoscere la
costituzione della garanzia sul credito, perché essa opera come
sostituzione sostanziale del creditore pignoratizio al concedente
nell'esercizio del credito oggetto del pegno. (Rigetta, Trib. Teramo, 16
Luglio 2002)
FONTI Mass. Giur. It., 2006
Si possono
pignorare anche titoli azionari, ma non per questo il creditore diviene
socio.
Cass. civ. Sez. I, 12-07-2002, n. 10144
Poiché la costituzione del diritto di
pegno sulle azioni non implica il trasferimento della disponibilità
della partecipazione societaria del debitore in capo al creditore
pignoratizio, questi non è legittimato, neppure in via surrogatoria, ad
esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2437 c.c. FONTI
Foro It., 2003, 1, 1194
In questa sentenza
del tribunale di Cassino, si indicano i criteri per distinguere un pegno
regolare ( dove è necessario restituire proprio la stessa cosa data in
pegno) da quello irregolare, dove si può restituire il tantudem e dove,
di conseguenza, il creditore diviene proprietario del bene dato in
pegno.
Trib. Cassino, 04-07-2002
Mentre nel caso di pegno irregolare il
creditore pignoratizio diventa proprietario della "gres" costituita in
pegno, ed ha l'obbligo di restituire solo il "tantundem", sicchè in caso
di inadempimento può compensare il proprio debito restitutorio col
credito insoddisfatto, nel caso di pegno regolare di crediti il
creditore pignoratizio non diventa proprietario del credito, ma può
soltanto riscuoterlo e versare al debitore l'eventuale eccedenza.
Per stabilire se la costituzione in
pegno di denaro o di un titolo di credito abbia natura regolare o
irregolare, occorre distinguere: se il denaro o i titoli non sono stati
individuati al momento della consegna, ovvero, nonostante la loro
individuazione, si è espressamente conferito al creditore pignoratizio
il potere di disporne, il pegno ha natura irregolare.
Se, per contro, il denaro o i titoli
sono stati individuati, e senza conferire al creditore pignoratizio la
facoltà di disporne il pegno ha natura regolare. FONTI Giur.
romana, 2002, 458 |
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