Giurisprudenza

 

Un concetto nuovo il patto di rotatività, una sorta di pegno con beni “ a rotazione”.

 

Cass. civ. Sez. I, 22-12-2015, n. 25796

Il cd. "patto di rotatività" - con cui le parti convengono, "ab origine" la variabilità dei beni costituiti in pegno, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico - si connota come fattispecie a formazione progressiva, nascente da quell'accordo e caratterizzata dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessità di ulteriori stipulazioni, pur nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno.

Pertanto, il trasferimento del vincolo pignoratizio così attuato, non richiede una nuova e distinta manifestazione di volontà delle parti o che l'indicazione dei diversi beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece, sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo suddetto, così consentendosi il collegamento con l'originaria pattuizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il valido permanere di una siffatta garanzia in favore di una banca che aveva venduto, alla scadenza, i titoli originariamente ricevuti in pegno, utilizzandone il controvalore, benché depositato temporaneamente sul conto corrente ordinario del cliente, per acquistarne, con il suo consenso, altri da immettere in pegno sul conto deposito a garanzia di quest'ultimo). (Rigetta, App. Firenze, 11/09/2008)

FONTI CED Cassazione, 2015.

 

Il pegno è indivisibile (art. 2799) ma questo non vuol dire che non possa, lo stesso pegno, essere costituito per più crediti.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 06-10-2015, n. 19960

Il principio di indivisibilità del pegno, contenuto nell'art. 2799 c.c., non esclude la possibilità che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l'accertamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell'unico credito individuato. (Cassa e decide nel merito, Trib. Isernia, 04/06/2014)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

Questa massima è interessante, perché distingue la funzione della forma scritta per il pegno ( la prelazione del creditore) dalla consegna del bene in garanzia ( che serve per la costituzione del pegno).

 

Cass. civ. Sez. I, 01-10-2012, n. 16666

La forma scritta è prevista dall'art. 2787, comma 3, c.c., ai soli fini della prelazione del creditore pignoratizio sulla cosa oggetto della garanzia, mentre per le parti la convenzione costitutiva del pegno si perfeziona, ai sensidell'art. 2786 c.c., con la consegna della cosa al creditore, e ciò basta ad escludere che, come pretenderebbe la ricorrente, il trasferimento ai nuovi titoli del vincolo pignoratizio originariamente gravante sui titoli scaduti, previsto dalla convenzione stipulata per iscritto dalle parti, potesse realizzarsi solo a seguito di un ulteriore atto scritto.

FONTI Contratti, 2013, 11, 1003

 

 

Il pegno costituito da un terzo ( art. 2784) per un debito altrui.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 12-10-2012, n. 17477

La posizione del debitore e quella del terzo che ha costituito il pegno è differenziata, in quanto la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che quest'ultimo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo. (Rigetta, App. Torino, 24/10/2005) FONTI CED Cassazione, 2012

 

 

Cass. civ. Sez. I, 14-10-2010, n. 21252

Il terzo datore di pegno, che abbia concesso garanzia (nella specie, sulla partecipazione sociale di s.r.l.) al creditore per l'adempimento delle obbligazioni del mutuatario, è privo della legittimazione ad impugnare la sentenza pronunciata in ordine alla validità ed all'esecuzione del contratto di mutuo, dal momento che egli partecipa al giudizio soltanto come terzo datore di pegno, come tale destinato a subire gli effetti della pronuncia tra le parti del contratto dal quale discende l'obbligo presidiato dalla garanzia reale. (Dichiara inammissibile, App. Trento, 17/02/2005) FONTI CED Cassazione, 2010

 

Il pegno è costituito a garanzia di un credito, ma può essere costituito a garanzia di tutti i crediti, come i crediti futuri o condizionali?

 

Cass. civ. Sez. I, 25-03-2009, n. 7214

In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 cod. civ. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente;

ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente;

in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito. (Cassa con rinvio, App. Brescia, 03/12/2003) FONTI Mass. Giur. It., 2009.

 

Si può pignorare un credito, ma in questo caso, a differenza della cessione del credito, la notifica al debitore è costitutiva del diritto di prelazione del creditore pignoratizio.

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 12-06-2006, n. 1355

In tema di pegno di crediti, il mero scambio dei consensi produce solo gli effetti prodromici disciplinati dagli artt. 2801 e 2802 cod. civ., ma non dà luogo, di per sè solo, alla nascita del diritto reale di garanzia sul credito, poiché questo sorge solo con la notificazione del titolo costitutivo al terzo debitore, e cioè col completamento di una fattispecie a formazione successiva la quale assicura al creditore il diritto di prelazione sul credito.

Né rileva che nella cessione dei crediti l'accettazione del debitore ceduto operi sul piano dell'efficacia e non dell'esistenza della cessione, atteso che la differenza tra le due discipline si spiega con la circostanza che la cessione del credito, nei rapporti tra cedente e cessionario, è già perfetta con la stipulazione dell'atto di cessione e, quindi, non deve coinvolgere il debitore, nei confronti del quale deve soltanto essere resa certa, mediante la comunicazione o la notificazione dell'atto di cessione, la data della sua efficacia.

Al contrario, nella costituzione del pegno di credito, il debitore deve essere messo in grado di conoscere la costituzione della garanzia sul credito, perché essa opera come sostituzione sostanziale del creditore pignoratizio al concedente nell'esercizio del credito oggetto del pegno. (Rigetta, Trib. Teramo, 16 Luglio 2002)

FONTI Mass. Giur. It., 2006

 

 

Si possono pignorare anche titoli azionari, ma non per questo il creditore diviene socio.

 

Cass. civ. Sez. I, 12-07-2002, n. 10144

Poiché la costituzione del diritto di pegno sulle azioni non implica il trasferimento della disponibilità della partecipazione societaria del debitore in capo al creditore pignoratizio, questi non è legittimato, neppure in via surrogatoria, ad esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2437 c.c. FONTI  Foro It., 2003, 1, 1194 

 

 

In questa sentenza del tribunale di Cassino, si indicano i criteri per distinguere un pegno regolare ( dove è necessario restituire proprio la stessa cosa data in pegno) da quello irregolare, dove si può restituire il tantudem e dove, di conseguenza, il creditore diviene proprietario del bene dato in pegno.

 

Trib. Cassino, 04-07-2002

Mentre nel caso di pegno irregolare il creditore pignoratizio diventa proprietario della "gres" costituita in pegno, ed ha l'obbligo di restituire solo il "tantundem", sicchè in caso di inadempimento può compensare il proprio debito restitutorio col credito insoddisfatto, nel caso di pegno regolare di crediti il creditore pignoratizio non diventa proprietario del credito, ma può soltanto riscuoterlo e versare al debitore l'eventuale eccedenza.

Per stabilire se la costituzione in pegno di denaro o di un titolo di credito abbia natura regolare o irregolare, occorre distinguere: se il denaro o i titoli non sono stati individuati al momento della consegna, ovvero, nonostante la loro individuazione, si è espressamente conferito al creditore pignoratizio il potere di disporne, il pegno ha natura irregolare.

Se, per contro, il denaro o i titoli sono stati individuati, e senza conferire al creditore pignoratizio la facoltà di disporne il pegno ha natura regolare. FONTI  Giur. romana, 2002, 458 


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