Giurisprudenza
Si conferma in questa
sentenza che l’offerta al pubblico deve essere completa in tutti i suoi
elementi ma deve anche contenere un elemento essenziale di una qualsiasi
proposta contrattuale, la volontà di vincolarsi.
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 20-03-2018, n. 6930 (rv. 647540-01)
Qualora il datore di lavoro affidi la procedura di selezione del
personale a una società esterna, senza tuttavia manifestare la volontà
di vincolarsi ai risultati dell'operato del terzo, non si è in presenza
di un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c. , ma di un
invito a proporre, dal quale non sorge alcun vincolo giuridico, con la
conseguenza che il comportamento tenuto dal datore di lavoro nella fase
di informazione degli aspiranti sui risultati della selezione non può
fondare una pretesa risarcitoria per violazione del generale obbligo di
correttezza e buona fede, obbligo che ha sempre carattere strumentale e
accessorio rispetto ad altra obbligazione di fonte contrattuale o
legislativa, nella specie assente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO
ROMA, 31/07/2012)
FONTI
Non si è redatto
correttamente il prospetto informativo nella sollecitazione al pubblico
risparmio, la responsabilità è extracontrattuale.
Cass. civ. Sez. I Sent., 14-06-2018, n. 15707 (rv. 649278-01)
In tema di sollecitazione al pubblico risparmio, la responsabilità per
violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto
informativo che correda l'offerta di prodotti finanziari ha natura
aquiliana, essendo tali regole volte a tutelare un insieme ancora
indeterminato di soggetti ed a consentire a ciascuno di essi la corretta
percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, non
essendo ancora configurabile, al momento dell'emissione del prospetto,
un contatto sociale con i futuri eventuali investitori. (Rigetta, CORTE
D'APPELLO MILANO, 16/05/2016)
FONTI
Bando di concorso
e offerta al pubblico.
Cass. civ. Sez. lavoro, 28-11-2011, n.
25045
Posto che, nel lavoro pubblico
contrattuale, il bando di concorso è configurabile come offerta al
pubblico, il superamento della procedura concorsuale, indipendentemente
dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato le
situazioni giuridiche individuali corrispondenti alle previsioni del
bando, di guisa che va affermato il diritto del vincitore di concorso di
ricoprire la posizione di lavoro disponibile a far data dal momento
indicato dal bando, anche se precedente all'inizio dell'attività
lavorativa.
FONTI Foro It., 2012, 1, 1, 84
Parcheggio a
pagamento di autoveicoli in zone recintate. Il titolare del parcheggio
espone un cartello dove dichiarare di non rispondere del furto di
autoveicoli, andrà esente da responsabilità in caso di furto? No.
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2009, n.
1957
In caso di parcheggio di un automezzo
in un'area recintata a ciò predisposta e gestita da una società, va
esclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 7, comma 1 lett. f),
del d.lgs. n. 285 del 1992, che si riferisce alla destinazione di zone
cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della
sosta a pagamento, vertendosi, invece, in tema di contratto atipico di
parcheggio per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme
relative al deposito.
Peraltro, per la sussistenza
dell'obbligo di custodia, non é necessario l'affidamento del veicolo ad
una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi attraverso
l'immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento
del contratto mediante l'introduzione di monete nell'apposito
meccanismo, ben potendo l'obbligo di custodia prescindere dalla presenza
di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad
effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed
equipollenti modalità, quali l'adozione di sistemi automatizzati per la
procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante
schede magnetizzate.
Ne consegue la responsabilità del
gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere
esclusa dall'avviso affisso prima dell'ingresso nell'area del
parcheggio, con cui il gestore rappresenti di non rispondere del furto
totale o parziale delle auto, poichè essa rappresenta una clausola di
esclusione della responsabilità di carattere vessatorio e, pertanto,
inefficace se non approvata specificamente per iscritto, dovendosi
qualificare la medesima come condizione generale di contratto, nel
mentre il predetto avviso, può, piuttosto, ritenersi assimilabile ad
un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ.. (Rigetta, App.
Milano, 19/03/2004)
FONTI Mass. Giur. It., 2009.
La giurisprudenza
sull’offerta al pubblico è scarsa, riportiamo questa vecchia massima
dove si ribadisce che l’offerta al pubblico deve essere completa, non
basta, quindi, indicare la qualità di un prodotto per aversi offerta al
pubblico.
Cass. civ., 11-01-1982, n. 101
La semplice indicazione delle qualità
di un prodotto apposta sui contenitori di esso concreta una mera
promessa di qualità, ma non è sufficiente ad integrare un'offerta al
pubblico ai sensi dell'art. 1336 c. c. da parte del produttore, né sotto
il profilo soggettivo, non esprimendo la volontà di concludere un
contratto di un certo tipo, né sotto quello oggettivo, cioè della
possibilità di individuazione dell'oggetto e della causa del relativo
contratto, che possa essere perfezionato dalla successiva adesione di
chi acquisti il prodotto presso un rivenditore. |
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