Giurisprudenza

I criteri di valutazione per la liquidazione di un’obbligazione di valore.

Cass. sentenza n. 19987  6 ottobre 2016.

Nel caso di ritardato adempimento d’una obbligazione di valore, quale è quella che ha ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano, la liquidazione deve avvenire dapprima rivalutando il credito all’epoca della liquidazione (oppure liquidandolo direttamente in moneta attuale), operazione che serve a ricostituire il patrimonio del danneggiato; quindi stimando gli effetti della mora debendi, operazione che può essere compiuta calcolando il rendimento, per ogni anno di mora e ad un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, di un capitale pari all’importo del credito rivalutato anno per anno.
Fonte Altalex 2016

Una importante decisione della cassazione a sezioni unite sulla definizione di obbligazioni pecuniarie rilevante per i debiti portabili e per la costituzione in mora. E’ essenziale che siano liquide.

Cass. civ., Sez. Unite, 13 settembre 2016, n. 17989
 Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.

Fonte: De Agostini giuridica, 2016.

La giurisprudenza della cassazione si concentra soprattutto, a identificare la natura di alcune obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, se cioè sono di valuta o di valore, vediamo in proposito alcune massime, che però sono interessanti per un altro aspetto; si evince dalle sentenze che la cassazione è ligia al principio nominalistico, non riconoscendo la rivalutazione automatica della somma in caso di debito di valuta.

Cass. civ. Sez. III, 31-10-2014, n. 23157

In tema di locazione di immobili urbani, il debito per il pagamento degli oneri accessori costituisce un debito di valuta poiché ha ad oggetto, fin dall'origine, una somma di denaro, sicché, in difetto della prova del pregiudizio da parte del creditore, la rivalutazione monetaria non spetta automaticamente. (Rigetta, App. Torino, 14/07/2010)

FONTI CED Cassazione, 2014.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 24-09-2014, n. 20131

Il credito del professionista per il compenso a lui spettante in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera ex artt. 2230 e ss. cod. civ. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente, sicché esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. (Cassa e decide nel merito, App. L'Aquila, 11/09/2007) FONTI CED Cassazione, 2014.

 

Cass. civ. Sez. VI - 2, 03-07-2014, n. 15288

In tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 cod. civ., prescinde dalla domanda di parte, concernendo l'attuazione del progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice.

Ne consegue che il giudice deve procedere d'ufficio alla rivalutazione del conguaglio, qualora vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio, spettando alla parte un mero onere di allegazione, finalizzato a sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice. (Cassa con rinvio, App. Roma, 01/03/2011)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Cass. civ. Sez. III, 12-03-2014, n. 5639

La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti.

Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Rigetta, App. Napoli, 21/03/2007)

FONTI CED Cassazione, 2014.

Tuttavia, in massime meno recenti, la cassazione si è espressa anche sulla natura del debito di valuta e di valore:

Cass. civ. Sez. III Sent., 22-06-2007, n. 14573

Per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa.

Ne consegue che il debito per il risarcimento del danno conseguente alla mora nell'adempimento di un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art. 1224 cod. civ., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata. (Cassa con rinvio, App. Roma, 13 Gennaio 2005)

FONTI Mass. Giur. It., 2007

 

 

Cass. civ. Sez. I, 24-07-2000, n. 9691

L'obbligo di pagare una somma di danaro da determinarsi in base ad un criterio preventivamente stabilito dà luogo ad un debito pecuniario, tale essendo non solo ogni debito in cui l'assetto originario della prestazione consiste in un somma di danaro già quantificata, ma anche quello in cui l'oggetto della obbligazione sia una somma determinabile in base a criteri di computo precostituiti sin dal momento della nascita dell'obbligazione stessa.

Infatti, in entrambi i casi il pagamento della somma di danaro secondo il suo valore nominale estingue l'obbligazione, secondo il disposto dell'art. 1277 c.c.

FONTI  Mass. Giur. It., 2000 

 

 

Cass. civ. Sez. I, 20-01-1995, n. 634

Le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l'oggetto diretto ed originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, mentre sono di valuta le obbligazioni aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro, a nulla rilevando l'eventuale indeterminatezza della prestazione pecuniaria, suscettibile di esatta quantificazione solo all'esito dell'operazione di liquidazione.

FONTI  Mass. Giur. It., 1995.


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