Giurisprudenza
I criteri di valutazione per la liquidazione di un’obbligazione di
valore.
Cass. sentenza n. 19987
6 ottobre 2016.
Nel caso di ritardato adempimento
d’una obbligazione di valore, quale è quella che ha ad oggetto il
risarcimento del danno aquiliano, la liquidazione deve avvenire dapprima
rivalutando il credito all’epoca della liquidazione (oppure liquidandolo
direttamente in moneta attuale), operazione che serve a ricostituire il
patrimonio del danneggiato; quindi stimando gli effetti della mora
debendi, operazione che può essere compiuta calcolando il rendimento,
per ogni anno di mora e ad un saggio di interessi scelto equitativamente
dal giudice, di un capitale pari all’importo del credito rivalutato anno
per anno.
Una importante decisione della cassazione a sezioni unite sulla
definizione di obbligazioni pecuniarie rilevante per i debiti portabili
e per la costituzione in mora. E’ essenziale che siano liquide.
Cass. civ., Sez. Unite, 13 settembre
2016, n. 17989
Fonte: De Agostini giuridica, 2016.
La giurisprudenza della cassazione si concentra soprattutto, a
identificare la natura di alcune obbligazioni aventi ad oggetto somme di
denaro, se cioè sono di valuta o di valore, vediamo in proposito alcune
massime, che però sono interessanti per un altro aspetto; si evince
dalle sentenze che la cassazione è ligia al principio nominalistico, non
riconoscendo la rivalutazione automatica della somma in caso di debito
di valuta.
Cass. civ. Sez. III, 31-10-2014, n. 23157
In tema di locazione di immobili
urbani, il debito per il
pagamento degli oneri accessori costituisce un debito di valuta poiché
ha ad oggetto, fin dall'origine, una somma di denaro, sicché, in difetto
della prova del pregiudizio da parte del creditore, la rivalutazione
monetaria non spetta automaticamente. (Rigetta, App. Torino, 14/07/2010)
FONTI CED Cassazione, 2014.
Cass. civ. Sez. II, 24-09-2014, n. 20131
Il credito del professionista
per il compenso a lui spettante in ragione dell'attività svolta
nell'esecuzione di un contratto d'opera ex artt. 2230 e ss. cod. civ. è
di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto
dell'inadempimento del cliente, sicché esso dà luogo, in caso di mora,
alla corresponsione degli interessi nella misura legale,
indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che
dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod.
civ. (Cassa e decide nel merito, App. L'Aquila, 11/09/2007) FONTI CED
Cassazione, 2014.
Cass. civ. Sez. VI - 2, 03-07-2014, n. 15288
In tema di divisione ereditaria,
la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 cod.
civ., prescinde dalla domanda di parte, concernendo l'attuazione del
progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice.
Ne consegue che il giudice deve
procedere d'ufficio alla rivalutazione del conguaglio, qualora vi sia
stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale
da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio,
spettando alla parte un mero onere di allegazione, finalizzato a
sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice. (Cassa con
rinvio, App. Roma, 01/03/2011)
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. III, 12-03-2014, n. 5639
La risoluzione del contratto per
inadempimento a seguito
della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le
reciproche obbligazioni dei contraenti.
Ne consegue che l'obbligo restitutorio
relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della
parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non
soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno
- da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli
interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Rigetta, App.
Napoli, 21/03/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014.
Tuttavia, in massime meno recenti, la cassazione si è espressa anche
sulla natura del debito di valuta e di valore:
Cass. civ. Sez. III Sent., 22-06-2007, n. 14573
Per distinguere i debiti di valuta dai
debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel
quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento
dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed
originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste
in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è
proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria
indeterminatezza della somma stessa.
Ne consegue che il debito per il
risarcimento del danno conseguente alla mora nell'adempimento di
un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art. 1224 cod. civ., ha
natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola
misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba
essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata.
(Cassa con rinvio, App. Roma, 13 Gennaio 2005)
FONTI Mass. Giur. It., 2007
Cass. civ. Sez. I, 24-07-2000, n. 9691
L'obbligo di pagare una somma di
danaro da determinarsi in base ad un criterio preventivamente stabilito
dà luogo ad un debito pecuniario, tale essendo non solo ogni debito in
cui l'assetto originario della prestazione consiste in un somma di
danaro già quantificata, ma anche quello in cui l'oggetto della
obbligazione sia una somma determinabile in base a criteri di computo
precostituiti sin dal momento della nascita dell'obbligazione stessa.
Infatti, in entrambi i casi il
pagamento della somma di danaro secondo il suo valore nominale estingue
l'obbligazione, secondo il disposto dell'art.
1277 c.c.
FONTI Mass. Giur. It., 2000
Cass. civ. Sez. I, 20-01-1995, n. 634
Le obbligazioni di valore si
qualificano tali allorché l'oggetto diretto ed originario della
prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la
moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto,
mentre sono di valuta le obbligazioni aventi fin dall'origine ad oggetto
una somma di denaro, a nulla rilevando l'eventuale indeterminatezza
della prestazione pecuniaria, suscettibile di esatta quantificazione
solo all'esito dell'operazione di liquidazione.
FONTI Mass. Giur. It., 1995.
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