Giurisprudenza Obbligazioni naturali e unioni di fatto; come
sappiamo le unioni civile e le unioni di fatto sono state regolate dalla
legge ( l. 20 maggio 2016 n. 76 ), ma questa regolamentazione non
spegnerà l’opera creatrice della giurisprudenza. In questa massima (
riportata solo per la parte che interessa) si puntualizza il concetto di
obbligazione naturale
Cass. civ. Sez. I, 25-01-2016, n. 1266
Le unioni di fatto, quali formazioni
sociali rilevanti ex art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di
natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro,
che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si
configurano come adempimento di un'obbligazione naturale ove siano
rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza. FONTI CED
Cassazione, 2016 Ancora sullo stesso argomento con particolare
riferimento alla proporzionalità e adeguatezza.
Cass. civ. Sez. I, 22-01-2014, n. 1277
Il discrimine fra l'adempimento dei
doveri sociali e morali, quale può individuarsi in qualsiasi contributo
fra conviventi, destinato al menage quotidiano ovvero espressione della
solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo, e l'atto
di liberalità, va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto
nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l'adempiente dispone
e l'interesse da soddisfare. Orbene, tale requisito, riconosciuto in
relazione alle obbligazioni naturali in generale, deve essere ribadito
in riferimento all'adempimento di doveri morali e sociali nella
convivenza more uxorio.
FONTI Massima redazionale, De
Agostini Giuridica. 2014
E’ trasmissibile mortis causa l’obbligazione
naturale?
Cass. civ. Sez. II, 12-07-2011, n. 15301
L'obbligazione naturale non è trasmissibile per successione mortis
causa, perché, non essendo munita di connotazione giuridica prima e
fuori dell'adempimento, non ha carattere patrimoniale né partecipa al
coacervo di diritti ed obblighi nei quali subentra l'erede. FONTI Giur.
It., 2012, 6, 1305
Una vecchia massima, del 1962, ma che
chiarisce un concetto importante: le obbligazioni naturali non sono
tipiche, anche se il codice civile prevede alcune ipotesi tipiche di
tali obbligazioni.
Cass. civ., 05-05-1962, n. 888
L'art. 2034 c.c. ha distinto le
obbligazioni naturali in due categorie: il 2° comma prevede, infatti,
fattispecie tipiche di obbligazioni naturali, casi cioè esplicitamente
contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non
assurgono però a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione:
tali sono, oltre la disposizione fiduciaria testamentaria (art. 627
c.c.), i casi classici del pagamento del debito prescritto (art. 2940
c.c.) e del pagamento del debito di gioco (art. 1933 c.c.); la norma del
1° comma è, invece, molto più ampia, bastando, per la stessa, che vi sia
un dovere morale o di coscienza e l'esecuzione spontanea di esso. È
quest'ultima dunque una disposizione di carattere generico, che non si
richiama a fattispecie tipiche e nominate, per la quale qualsiasi dovere
che tale sia secondo la coscienza individuale e sociale , secondo la
morale corrente, può costituire obbligazione naturale, sempre che
rimanga nel campo della patrimonialità. Da ciò consegue che il fatto che
un determinato caso non rientri in una delle fattispecie tipiche da cui
scaturisce obbligazione naturale, non significa che lo stesso caso non
possa integrare uno dei doveri morali cui si riferisce genericamente il
1° comma dell'art. 2034 c.c. FONTI Giust. Civ., 1962, 1, 1690
Una interessante massima sui rapporti tra
pagamento del debito prescritto e pagamento dell’indebito ex art. 2033
c.c. La cassazione osserva che se il debito non esiste non si può
parlare di adempimento di obbligazione naturale, può sembrare ovvio, ma
la cosa ha una specifica valenza processuale. Se nel processo non si è
invocata la prescrizione ma l’insussistenza del debito il pagamento non
può essere ricondotto a una obbligazione naturale.
Cass. civ. Sez. III, 18-09-2014, n. 19654
La previsione di cui all'art. 2940 cod. civ., secondo cui non è ammessa
la ripetizione di somme pagate in adempimento di debiti prescritti, non
è applicabile qualora l'attore in restituzione deduca l'insussistenza
originaria o sopravvenuta del debito, agendo a tal fine ex art. 2033
cod. civ.
(In applicazione del principio,
la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la
domanda proposta dalla SACE, la quale, nell'agire in ripetizione di
parte delle somme corrisposte all'assicurato, aveva addotto quale "causa
petendi" la mancanza di causale per l'importo eccedente l'indennizzo
assicurativo effettivamente dovuto, e non la prescrizione del debito al
momento del pagamento). (Rigetta, App. Roma, 29/05/2008)
FONTI CED Cassazione, 2014 Ancora sull’esistenza del debito.
L'applicazione dell'art. 2940 cod.
civ. esige che quello adempiuto sia un debito effettivamente esistente e
che il pagamento presenti carattere spontaneo, posto che la "ratio"
della norma è di evitare che chi paga quando non vi è più tenuto,
sebbene originariamente obbligato, abbia successivamente a pentirsene,
sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora
del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme. (Rigetta,
App. Roma, 29/05/2008)
FONTI CED Cassazione, 2014
La spontaneità è elemento essenziale del
pagamento del debito prescritto. Di conseguenza chi pensa di essere
tenuto a pagare e anzi paga perché teme le conseguenze del suo mancato
pagamento (magari un esecuzione esattoriale) non adempie un’obbligazione
naturale e può ripetere quanto pagato.
Cass. civ. Sez. lavoro, 17-04-1996, n.
3636
La spontaneità del pagamento che, ai
sensi dell'art. 2940 c.c. , impedisce di ripetere quanto è stato pagato
in adempimento di un debito prescritto, è richiesta al fine di evitare
che chi abbia pagato, pur non essendovi più tenuto, possa pentirsi
chiedendo in restituzione la prestazione eseguita, e presuppone quindi
l'autonoma iniziativa dell'adempiente, senza alcuna influente situazione
di necessità, anche solo interna, non essendo sufficiente la mera
assenza di violenza fisica o morale. (Nella specie la sentenza di
merito, - confermata dalla S.C. - ha considerato ripetibili i contributi
previdenziali pagati a scopo cautelativo, dopo un atto di costituzione
in mora contenente l'assegnazione di un termine e la minaccia di
applicazione di sanzioni, e con espressa riserva di azione giudiziaria
per la restituzione degli stessi, in quanto prescritti).
FONTI Mass. Giur. It., 1996 Un argomento che ha attinenza con l’ipotesi
dell’art. 2940.
Cass. civ. Sez. I, 28-05-1988, n. 3672
Ai fini della rinuncia tacita a
valersi della prescrizione non rileva l'ignoranza di quest'ultima da
parte del solvens. FONTI Giust. Civ., 1988, I, 2613 |
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