Giurisprudenza

Obbligazioni naturali e unioni di fatto; come sappiamo le unioni civile e le unioni di fatto sono state regolate dalla legge ( l. 20 maggio 2016 n. 76 ), ma questa regolamentazione non spegnerà l’opera creatrice della giurisprudenza. In questa massima ( riportata solo per la parte che interessa) si puntualizza il concetto di obbligazione naturale

 

Cass. civ. Sez. I, 25-01-2016, n. 1266

Le unioni di fatto, quali formazioni sociali rilevanti ex art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza. FONTI CED Cassazione, 2016

 

Ancora sullo stesso argomento con particolare riferimento alla proporzionalità e adeguatezza.

 

Cass. civ. Sez. I, 22-01-2014, n. 1277

Il discrimine fra l'adempimento dei doveri sociali e morali, quale può individuarsi in qualsiasi contributo fra conviventi, destinato al menage quotidiano ovvero espressione della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo, e l'atto di liberalità, va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare. Orbene, tale requisito, riconosciuto in relazione alle obbligazioni naturali in generale, deve essere ribadito in riferimento all'adempimento di doveri morali e sociali nella convivenza more uxorio.

FONTI  Massima redazionale, De Agostini Giuridica. 2014

 

E’ trasmissibile mortis causa l’obbligazione naturale?

 

Cass. civ. Sez. II, 12-07-2011, n. 15301

L'obbligazione naturale non è trasmissibile per successione mortis causa, perché, non essendo munita di connotazione giuridica prima e fuori dell'adempimento, non ha carattere patrimoniale né partecipa al coacervo di diritti ed obblighi nei quali subentra l'erede. FONTI Giur. It., 2012, 6, 1305

Una vecchia massima, del 1962, ma che chiarisce un concetto importante: le obbligazioni naturali non sono tipiche, anche se il codice civile prevede alcune ipotesi tipiche di tali obbligazioni.

Cass. civ., 05-05-1962, n. 888

L'art. 2034 c.c. ha distinto le obbligazioni naturali in due categorie: il 2° comma prevede, infatti, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali, casi cioè esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono però a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione: tali sono, oltre la disposizione fiduciaria testamentaria (art. 627 c.c.), i casi classici del pagamento del debito prescritto (art. 2940 c.c.) e del pagamento del debito di gioco (art. 1933 c.c.); la norma del 1° comma è, invece, molto più ampia, bastando, per la stessa, che vi sia un dovere morale o di coscienza e l'esecuzione spontanea di esso.

È quest'ultima dunque una disposizione di carattere generico, che non si richiama a fattispecie tipiche e nominate, per la quale qualsiasi dovere che tale sia secondo la coscienza individuale e sociale , secondo la morale corrente, può costituire obbligazione naturale, sempre che rimanga nel campo della patrimonialità. Da ciò consegue che il fatto che un determinato caso non rientri in una delle fattispecie tipiche da cui scaturisce obbligazione naturale, non significa che lo stesso caso non possa integrare uno dei doveri morali cui si riferisce genericamente il 1° comma dell'art. 2034 c.c. FONTI Giust. Civ., 1962, 1, 1690

Una interessante massima sui rapporti tra pagamento del debito prescritto e pagamento dell’indebito ex art. 2033 c.c. La cassazione osserva che se il debito non esiste non si può parlare di adempimento di obbligazione naturale, può sembrare ovvio, ma la cosa ha una specifica valenza processuale. Se nel processo non si è invocata la prescrizione ma l’insussistenza del debito il pagamento non può essere ricondotto a una obbligazione naturale.

Cass. civ. Sez. III, 18-09-2014, n. 19654

La previsione di cui all'art. 2940 cod. civ., secondo cui non è ammessa la ripetizione di somme pagate in adempimento di debiti prescritti, non è applicabile qualora l'attore in restituzione deduca l'insussistenza originaria o sopravvenuta del debito, agendo a tal fine ex art. 2033 cod. civ. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda proposta dalla SACE, la quale, nell'agire in ripetizione di parte delle somme corrisposte all'assicurato, aveva addotto quale "causa petendi" la mancanza di causale per l'importo eccedente l'indennizzo assicurativo effettivamente dovuto, e non la prescrizione del debito al momento del pagamento). (Rigetta, App. Roma, 29/05/2008)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Ancora sull’esistenza del debito.


Cass. civ. Sez. III, 18-09-2014, n. 19654

L'applicazione dell'art. 2940 cod. civ. esige che quello adempiuto sia un debito effettivamente esistente e che il pagamento presenti carattere spontaneo, posto che la "ratio" della norma è di evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originariamente obbligato, abbia successivamente a pentirsene, sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme. (Rigetta, App. Roma, 29/05/2008)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

 

La spontaneità è elemento essenziale del pagamento del debito prescritto. Di conseguenza chi pensa di essere tenuto a pagare e anzi paga perché teme le conseguenze del suo mancato pagamento (magari un esecuzione esattoriale) non adempie un’obbligazione naturale e può ripetere quanto pagato.

Cass. civ. Sez. lavoro, 17-04-1996, n. 3636

La spontaneità del pagamento che, ai sensi dell'art. 2940 c.c. , impedisce di ripetere quanto è stato pagato in adempimento di un debito prescritto, è richiesta al fine di evitare che chi abbia pagato, pur non essendovi più tenuto, possa pentirsi chiedendo in restituzione la prestazione eseguita, e presuppone quindi l'autonoma iniziativa dell'adempiente, senza alcuna influente situazione di necessità, anche solo interna, non essendo sufficiente la mera assenza di violenza fisica o morale. (Nella specie la sentenza di merito, - confermata dalla S.C. - ha considerato ripetibili i contributi previdenziali pagati a scopo cautelativo, dopo un atto di costituzione in mora contenente l'assegnazione di un termine e la minaccia di applicazione di sanzioni, e con espressa riserva di azione giudiziaria per la restituzione degli stessi, in quanto prescritti).

FONTI  Mass. Giur. It., 1996 

 

Un argomento che ha attinenza con l’ipotesi dell’art. 2940.

 

Cass. civ. Sez. I, 28-05-1988, n. 3672

Ai fini della rinuncia tacita a valersi della prescrizione non rileva l'ignoranza di quest'ultima da parte del solvens. FONTI  Giust. Civ., 1988, I, 2613 


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