Giurisprudenza

L’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, in mancanza si avrà la nullità dell’intero contratto. Ma cha accade se il contratto ha ad oggetto una cosa generica? Evidentemente non si avrà nullità del contratto, ma il debitore dovrà prestare una cosa non inferiore alla media. In questa sentenza si afferma tale principio, rimanendo, quindi, solo da determinare se il contratto ha ad oggetto una cosa generica o specifica.

Cass. civ. Sez. I, 11-07-2013, n. 17200.

Non è affetto da nullità, per indeterminabilità dell'oggetto, il contratto con il quale si prevede il trasferimento di un certo numero di rami d'azienda, non espressamente individuati tra i tanti di cui sia titolare l'obbligato, con le relative concessioni per la gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti, venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto cose determinate solo nel genere, espressamente disciplinata dall'art. 1178 cod. civ., che impone al debitore di prestare cose di qualità non inferiore alla media. (Cassa con rinvio, App. Roma, 07/12/2005) FONTI CED Cassazione, 2013

 

 

Sempre sull’oggetto del contratto, la indeterminatezza dell’oggetto è scongiurata quando la cosa sia generica, anche quando appartiene a un genus limitatum, ma al di fuori di questo, il contratto rischia la nullità se l’oggetto non è determinato nemmeno come genus limitatum.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 29-03-2006, n. 7279

La vendita di cose generiche, appartenenti ad un "genus limitatum" è ammissibile, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico sancito dall'articolo 1367 cod. civ., anche rispetto agli immobili, relativamente al "genus limitatum" costituito dal complesso di un determinato fondo.  (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità del contratto di vendita di un terreno per totale indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, in quanto che, mentre era esattamente individuato, con l'indicazione dei confini, il terreno dal quale operare il distacco, in base agli elementi contenuti nel contratto non risultava in alcun modo specificata la ubicazione e la forma della superficie venduta all'interno della più ampia superficie, con la conseguente impossibilità di individuarla).

FONTI Mass. Giur. It., 2006

Come si evince dalla massima precedente, il genus limitatum può riguardare beni immobile, che sono di solito considerati cosa specifica; in questa più vecchia sentenza si anticipa  l’orientamento.

Cass. civ. Sez. II, 04-02-1992, n. 1194

Anche rispetto ai beni immobili, per loro natura infungibili e quindi insuscettibili di essere considerati senza specificazione, è configurabile la vendita di genus con riferimento al genus limitatum, come nel caso di vendita di una porzione solo quantitativamente indicata compresa nella maggiore estensione di un fondo; in tale caso il venditore altro non deve fare che prestare il genus limitatum attenendosi al disposto dell'art. 1178 c. c. , secondo cui, quando l'obbligazione ha per oggetto cose determinate solo nel genus, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media. FONTI  Mass. Giur. It., 1992.


Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete