Giurisprudenza
L’oggetto del
contratto deve essere determinato o determinabile, in mancanza si avrà
la nullità dell’intero contratto. Ma cha accade se il contratto ha ad
oggetto una cosa generica? Evidentemente non si avrà nullità del
contratto, ma il debitore dovrà prestare una cosa non inferiore alla
media. In questa sentenza si afferma tale principio, rimanendo, quindi,
solo da determinare se il contratto ha ad oggetto una cosa generica o
specifica.
Cass. civ. Sez. I, 11-07-2013, n. 17200.
Non è affetto da
nullità, per indeterminabilità dell'oggetto, il contratto con il quale
si prevede il trasferimento di un certo numero di rami d'azienda, non
espressamente individuati tra i tanti di cui sia titolare l'obbligato,
con le relative concessioni per la gestione di stazioni di servizio per
la distribuzione di carburanti, venendo in rilievo un'obbligazione
avente ad oggetto cose determinate solo nel genere, espressamente
disciplinata dall'art. 1178 cod. civ., che impone al debitore di
prestare cose di qualità non inferiore alla media. (Cassa con rinvio,
App. Roma, 07/12/2005) FONTI CED Cassazione, 2013
Sempre
sull’oggetto del contratto, la indeterminatezza dell’oggetto è
scongiurata quando la cosa sia generica, anche quando appartiene a un
genus limitatum, ma al di fuori di questo, il contratto rischia la
nullità se l’oggetto non è determinato nemmeno come genus limitatum.
Cass. civ. Sez. II, 29-03-2006, n. 7279
La vendita di cose generiche,
appartenenti ad un "genus limitatum" è ammissibile, in virtù del
principio di conservazione del negozio giuridico sancito dall'articolo
1367 cod. civ., anche rispetto agli immobili, relativamente al "genus
limitatum" costituito dal complesso di un determinato fondo.
(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
aveva dichiarato la nullità del contratto di vendita di un terreno per
totale indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, in quanto
che, mentre era esattamente individuato, con l'indicazione dei confini,
il terreno dal quale operare il distacco, in base agli elementi
contenuti nel contratto non risultava in alcun modo specificata la
ubicazione e la forma della superficie venduta all'interno della più
ampia superficie, con la conseguente impossibilità di individuarla).
FONTI Mass. Giur. It., 2006
Come si evince
dalla massima precedente, il genus limitatum può riguardare beni
immobile, che sono di solito considerati cosa specifica; in questa più
vecchia sentenza si anticipa
l’orientamento.
Cass. civ. Sez. II, 04-02-1992, n. 1194
Anche rispetto ai beni immobili, per
loro natura infungibili e quindi insuscettibili di essere considerati
senza specificazione, è configurabile la vendita di genus con
riferimento al genus limitatum, come nel caso di vendita di una porzione
solo quantitativamente indicata compresa nella maggiore estensione di un
fondo; in tale caso il venditore altro non deve fare che prestare il
genus limitatum attenendosi al disposto dell'art. 1178 c. c. , secondo
cui, quando l'obbligazione ha per oggetto cose determinate solo nel
genus, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla
media. FONTI Mass. Giur. It., 1992. |
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