Giurisprudenza
La definizione di
obbligazione divisibile e indivisibile fornita dalla cassazione.
Cass. civ. Sez. III, 07-02-2014, n. 2822
L'obbligazione è indivisibile ai
sensi dell'art. 1316 cod. civ. solo quando la prestazione abbia per
oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua
natura (oggettivamente indivisibile) o per il modo in cui è stato
considerato dalle parti contraenti (soggettivamente indivisibile).
Ne consegue che è divisibile
l'obbligazione di risarcimento del danno in forma specifica nascente da
un atto di transazione e avente ad oggetto lavori di sistemazione di
terreni, se tale fu la volontà delle parti e se sia i terreni che la
prestazione dovuta sono frazionabili. (Rigetta, App. Potenza,
15/11/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014
Alcuni casi di obbligazioni considerate indivisibili.
Cass. civ. Sez. II, 23-05-2014, n. 11549
Nel preliminare di vendita di bene
indiviso considerato quale "unicum", ogni comproprietario non solo si
obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma
promette anche il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso degli
altri comproprietari, sicché, attesa l'unitarietà della prestazione dei
venditori, l'obbligo di prezzo è indivisibile per volontà negoziale e
ciascun venditore può esigere l'intero a titolo solidale. (Cassa con
rinvio, App. Venezia, 07/06/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014.
Cass. civ. Sez. II, 20-06-2013, n.
15545.
La stipulazione di due contratti
preliminari di vendita cumulativa, aventi ad oggetto beni immobili
considerati come un "unicum", con la pattuizione di un solo prezzo, può
essere ricondotta ad una unitaria manifestazione negoziale facente capo
ad un contratto preliminare complesso, avente ad oggetto una prestazione
unica ed inscindibile, disciplinata dall'art. 1316 cod. civ.; ne
consegue che l'impossibilità di distinguere la parte di prezzo
riferibile all'una o all'altra promessa di vendita non determina la
nullità dei preliminari medesimi. (Rigetta, App. Firenze, 16/06/2006)
FONTI CED Cassazione, 2013.
Un caso
interessante; gli eredi creditori non sono mai considerati creditori con
solidarietà attiva, ma la cosa cambia quando la prestazione è
indivisibile, perché in questi casi al singolo erede dovrà, se lo
richiede, essere corrisposto l’intero.
Cass. civ. Sez. III, 16-04-2013, n. 9158
Tra gli eredi non esiste mai un
rapporto di solidarietà attiva per i crediti, salvo che si tratti di
obbligazioni indivisibili, configurabili, ex art. 1316 c.c., ogni
qualvolta la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è
suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato
considerato dalle parti contraenti.
Il singolo erede,
pertanto, può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario, ove
il titolo esecutivo riconosca quest'ultimo ed anche quando la condanna
sia pronunciata nei confronti di tutti i coeredi, ma senza espressa
specificazione né di una limitazione per quote, né di una solidarietà
attiva. FONTI Massima redazionale de Agostini giuridica
2013
Cass. civ. Sez. III, 16-04-2013, n.
9158
Ciascun coerede, ove il titolo
esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti di tutti i partecipanti
alla comunione ereditaria, riconosca un determinato credito del "de
cuius", senza nessuna limitazione per quote, né previsione di una
solidarietà attiva, può agire esecutivamente per l'intero credito
ereditario. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 17/07/2006) FONTI CED
Cassazione, 2013 |
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