Giurisprudenza
La definizione di obbligazione alternativa.
Cass. civ. Sez. II, 02-12-2013, n. 26988
L'obbligazione alternativa postula
l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo
disgiuntivo e poste su un piano di parità, con scelta rimessa alla
volontà di una delle parti, sicché non ne ricorre l'ipotesi allorquando
sin dall'inizio si sia previsto il pagamento di una somma di denaro
(nella specie, pari al costo di costruzione dei beni) soltanto per il
caso di sopravvenuta impossibilità del trasferimento immobiliare,
dedotto in via principale.
Ne deriva che, nel caso di nullità
dell'obbligazione principale, per indeterminabilità dell'oggetto,
neppure può ritenersi integrato il presupposto per l'adempimento
dell'obbligazione subordinata. (Rigetta, App. Venezia, 11/04/2007)
FONTI CED Cassazione, 2013
Sulla distinzione tra obbligazione alternativa e facoltativa.
Cass. civ. Sez. III, 23-08-2011, n. 17512
L'obbligazione alternativa, ai sensi
dell'art. 1285 e segg. cod. civ., presuppone l'originario concorso di
due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte
in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima
dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà
di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione
comunicata alla controparte.
L'obbligazione cosiddetta facoltativa,
invece, postula un'obbligazione semplice, avente ad oggetto una
prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché,
accanto a questa, una prestazione facoltativa - della cui effettiva ed
attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza -,
dovuta solo in via subordinata e secondaria, qualora venga preferita dal
creditore stesso e costituisca, quindi l'oggetto di una sua specifica ed
univoca opzione, esercitabile, peraltro, solo fino al momento in cui non
vi sia stato l'adempimento della prestazione principale. (Nella specie,
la S.C. ha negato la ravvisabilità di un'obbligazione alternativa in
relazione a contratto di deposito irregolare avente ad oggetto la
consegna di una determinata quantità di pistacchio, con facoltà del
depositario di acquistarne la proprietà pagandone il prezzo, ovvero di
riconsegnare la merce entro il termine convenuto, posto che il negozio
concluso tra le parti non prevedeva affatto che con l'obbligazione
restitutoria a favore del depositante concorresse la previsione
disgiuntiva di altra prestazione con effetto solutorio). (Rigetta, App.
Catania, 27/09/2006) FONTI CED Cassazione, 2011 |
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