Giurisprudenza
Un caso tutt’altro che infrequente, la sostituzione di una cosa venduta
difettosa con un’altra priva di difetti. Può essere novazione.
Cass. civ. Sez. II, 21-04-2015, n.
8109.
La sostituzione dell'oggetto della
compravendita, avvenuta con il consenso delle parti, ha gli stessi
effetti della novazione oggettiva prevista dall'articolo 1230 cod. civ.,
sussistendone entrambi i requisiti dell'"aliud novi" e dell'"animus
novandi", con la conseguenza che le parti si ritrovano nelle identiche
posizioni con i rispettivi oneri ed obblighi. (Principio applicato dalla
S.C., nel cassare la sentenza impugnata, con riferimento alla
sostituzione, con corrispondente accettazione, di bomboniere risultate
difettose - in ragione dell'annerimento delle relative placchette di
argento - con altre prive di tale difetto). (Cassa con n rinvio, App.
Napoli, 19/01/2009). FONTI CED
Cassazione, 2015
Una massima
interessante, che riguarda i
contratti di durata; la novazione estingue le obbligazioni (meglio le
prestazioni) che sarebbero derivate dal contratto novato, ma non quelle
già venute in essere.
Cass. civ. Sez. III, 22-05-2014, n. 11366
Nei rapporti contrattuali di durata la
novazione oggettiva impedisce che il rapporto giuridico sostituito
continui a produrre le obbligazioni che da esso sarebbero altrimenti
normalmente derivate, ma non estingue le obbligazioni già venute in
essere al momento dell'accordo novativo stesso, fatta salva la presenza
di un accordo transattivo che disponga diversamente. (Rigetta, App.
Messina, 18/05/2012)
FONTI CED Cassazione, 2014
Altra massima interessante che si riferisce a una questione delicata: i
rapporti tra transazione e novazione che possono anche coesistere nella
c.d. transazione novativa.
Cass. civ. Sez. III, 14-07-2011, n. 15444
La transazione può avere efficacia
novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra
il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, di
guisa che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente
diverse da quelle preesistenti.
Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di
un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il
giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario
rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di
un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse
si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti
senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si
pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a
trasformare il rapporto controverso. (Rigetta, App. Palermo, 28/07/2005)
FONTI CED Cassazione, 2011
Le caratteristiche della novazione oggettiva sono l’aliquid novi e
l’animus novandi. In questa massima si puntualizzano le caratteristiche
di questi due elementi. In particolare l’aliquid novi è inteso come
mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del
rapporto.
Cass. civ. Sez. lavoro, 26-02-2009, n.
4670
Poiché la novazione oggettiva si
configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni,
caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto
obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome
situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre
ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella
inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere
l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid
novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione
o del titolo del rapporto.
L'esistenza di tali specifici elementi
deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un
accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità
solamente se è conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1230,
commi primo e secondo, e 1231 cod.civ., e se risulta congruamente
motivato. (Nella specie, le parti avevano costituito un nuovo rapporto
di lavoro, facendo salvi i diritti derivanti al lavoratore da un
precedente licenziamento; in applicazione del principio anzidetto, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la stipula
del nuovo contratto di lavoro, a tempo parziale, avesse del tutto novato
il precedente rapporto a tempo pieno, ed aveva perciò rigettato la
domanda reintegratoria del lavoratore). (Cassa con rinvio, App. Venezia,
22/12/2005) FONTI Mass. Giur. It., 2009
L’art. 1231 puntualizza che modificazioni accessorie dell’obbligazione
originaria non comportano novazione. In questa massima si puntualizzano
ancora le caratteristiche della novazione con specifico riferimento alla
causa novandi.
Cass. civ. Sez. III, 09-03-2010, n. 5665 La
novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento
dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230
cod. civ., mentre non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie
di cui all'art. 1231 cod. civ., e deve essere connotata non solo dallo "aliquid
novi", ma anche dallo "animus novandi" (inteso come manifestazione
inequivoca dell'intento novativo) e dalla "causa novandi" (intesa come
interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento che
su tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compia il
giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente
motivato. (Nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, la
quale aveva ritenuto che la sola variazione di misura del canone e la
modificazione del termine di scadenza non fossero di per sé indice della
novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni
accessorie della correlativa obbligazione o di modalità non rilevanti ai
fini della configurabilità della stessa). (Rigetta, App. Napoli,
16/02/2005) FONTI CED Cassazione, 2010
Il rilascio di una
cambiale per un debito preesistente produce novazione? In questa vecchia
ma interessante massima si puntualizza che bisogna indagare sulla
volontà delle parti.
Cass. civ., 16-12-1981, n. 6652
Il rilascio di una cambiale produce
novazione del rapporto sottostante soltanto se si provi l'intenzione
delle parti in tal senso, in quanto in difetto di tale prova è da
ritenere che le parti abbiano inteso soltanto aggiungere al rapporto
originario una maggiore garanzia, con l'ulteriore conseguenza che il
semplice rilascio da parte del debitore di una cambiale, che non importi
novazione del preesistente debito, non può neanche importare datio in
solutum, perché tale rilascio non equivale a pagamento effettivo, ma a
semplice promessa di pagamento, dal momento che a norma dell'art. 1197
c. c. non la semplice promessa, accettata dal creditore, di una
prestazione diversa da quella dovuta, ma soltanto l'esecuzione di tale
promessa può importare l'estinzione dell'obbligazione originaria. FONTI
Banca Borsa, 1983, II, 35
Secondo l’art.
1234 comma 1, la novazione è senza effetto, se non esisteva
l'obbligazione originaria. Ma l’art. 1234 non si occupa del caso in cui
sia nulla solo l’obbligazione novata. In tal caso rimane valida, e mai
estinta, l’originaria obbligazione, come si legge in questa risalente,
ma interessante, massima.
Cass. civ., 05-01-1966, n. 115
Perché si verifichi la novazione
oggettiva occorre che, in sostituzione della precedente obbligazione, se
ne crei una nuova pienamente valida; pertanto, se la nuova obbligazione
risulti nulla per originaria impossibilità della prestazione, essa non
può determinare l'estinzione di quella precedente. FONTI Mass. Giur. It.,
1966
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