Giurisprudenza

Un caso tutt’altro che infrequente, la sostituzione di una cosa venduta difettosa con un’altra priva di difetti. Può essere novazione.

Cass. civ. Sez. II, 21-04-2015, n. 8109.

La sostituzione dell'oggetto della compravendita, avvenuta con il consenso delle parti, ha gli stessi effetti della novazione oggettiva prevista dall'articolo 1230 cod. civ., sussistendone entrambi i requisiti dell'"aliud novi" e dell'"animus novandi", con la conseguenza che le parti si ritrovano nelle identiche posizioni con i rispettivi oneri ed obblighi. (Principio applicato dalla S.C., nel cassare la sentenza impugnata, con riferimento alla sostituzione, con corrispondente accettazione, di bomboniere risultate difettose - in ragione dell'annerimento delle relative placchette di argento - con altre prive di tale difetto). (Cassa con n rinvio, App. Napoli, 19/01/2009). FONTI CED Cassazione, 2015

Una massima interessante,  che riguarda i contratti di durata; la novazione estingue le obbligazioni (meglio le prestazioni) che sarebbero derivate dal contratto novato, ma non quelle già venute in essere.

 

Cass. civ. Sez. III, 22-05-2014, n. 11366

Nei rapporti contrattuali di durata la novazione oggettiva impedisce che il rapporto giuridico sostituito continui a produrre le obbligazioni che da esso sarebbero altrimenti normalmente derivate, ma non estingue le obbligazioni già venute in essere al momento dell'accordo novativo stesso, fatta salva la presenza di un accordo transattivo che disponga diversamente. (Rigetta, App. Messina, 18/05/2012)

FONTI CED Cassazione, 2014

Altra massima interessante che si riferisce a una questione delicata: i rapporti tra transazione e novazione che possono anche coesistere nella c.d. transazione novativa.

Cass. civ. Sez. III, 14-07-2011, n. 15444

La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, di guisa che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti.

Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso. (Rigetta, App. Palermo, 28/07/2005) FONTI CED Cassazione, 2011

Le caratteristiche della novazione oggettiva sono l’aliquid novi e l’animus novandi. In questa massima si puntualizzano le caratteristiche di questi due elementi. In particolare l’aliquid novi è inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.

Cass. civ. Sez. lavoro, 26-02-2009, n. 4670

Poiché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.

L'esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 cod.civ., e se risulta congruamente motivato. (Nella specie, le parti avevano costituito un nuovo rapporto di lavoro, facendo salvi i diritti derivanti al lavoratore da un precedente licenziamento; in applicazione del principio anzidetto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la stipula del nuovo contratto di lavoro, a tempo parziale, avesse del tutto novato il precedente rapporto a tempo pieno, ed aveva perciò rigettato la domanda reintegratoria del lavoratore). (Cassa con rinvio, App. Venezia, 22/12/2005) FONTI Mass. Giur. It., 2009

L’art. 1231 puntualizza che modificazioni accessorie dell’obbligazione originaria non comportano novazione. In questa massima si puntualizzano ancora le caratteristiche della novazione con specifico riferimento alla causa novandi.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 09-03-2010, n. 5665

La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 cod. civ., mentre non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 cod. civ., e deve essere connotata non solo dallo "aliquid novi", ma anche dallo "animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento che su tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la sola variazione di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non fossero di per sé indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione o di modalità non rilevanti ai fini della configurabilità della stessa). (Rigetta, App. Napoli, 16/02/2005) FONTI CED Cassazione, 2010

Il rilascio di una cambiale per un debito preesistente produce novazione? In questa vecchia ma interessante massima si puntualizza che bisogna indagare sulla volontà delle parti.

Cass. civ., 16-12-1981, n. 6652

Il rilascio di una cambiale produce novazione del rapporto sottostante soltanto se si provi l'intenzione delle parti in tal senso, in quanto in difetto di tale prova è da ritenere che le parti abbiano inteso soltanto aggiungere al rapporto originario una maggiore garanzia, con l'ulteriore conseguenza che il semplice rilascio da parte del debitore di una cambiale, che non importi novazione del preesistente debito, non può neanche importare datio in solutum, perché tale rilascio non equivale a pagamento effettivo, ma a semplice promessa di pagamento, dal momento che a norma dell'art. 1197 c. c. non la semplice promessa, accettata dal creditore, di una prestazione diversa da quella dovuta, ma soltanto l'esecuzione di tale promessa può importare l'estinzione dell'obbligazione originaria. FONTI  Banca Borsa, 1983, II, 35 

 

Secondo l’art. 1234 comma 1, la novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria. Ma l’art. 1234 non si occupa del caso in cui sia nulla solo l’obbligazione novata. In tal caso rimane valida, e mai estinta, l’originaria obbligazione, come si legge in questa risalente, ma interessante, massima.

 

Cass. civ., 05-01-1966, n. 115

Perché si verifichi la novazione oggettiva occorre che, in sostituzione della precedente obbligazione, se ne crei una nuova pienamente valida; pertanto, se la nuova obbligazione risulti nulla per originaria impossibilità della prestazione, essa non può determinare l'estinzione di quella precedente. FONTI Mass. Giur. It., 1966

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