Giurisprudenza
La legittima difesa è una scriminante che opera anche in
sede civile, dove, tuttavia può riscontrarsi in casi che potrebbero non
costituire illecito penale, come nella sentenza riportata di
seguito.
Cass. civ. Sez. III, 28-08-2009, n. 18799
La legittima difesa di cui all'art.
2044 cod. civ., idonea ad escludere la responsabilità per fatto
illecito, esige il concorso di due elementi: la necessità di difendere
un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale d'una offesa ingiusta,
e la proporzione tra l'offesa e la difesa.
Tali elementi debbono ritenersi
sussistenti nel caso in cui il creditore impedisca di fatto al debitore,
minacciando azioni giudiziarie, la dispersione dei propri beni mobili
attraverso l'alienazione a terzi. (In applicazione di questo principio,
la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale non aveva
ravvisato alcuna responsabilità civile nella condotta del creditore che,
dopo avere ottenuto un sequestro conservativo su capi di bestiame del
debitore, ma prima che questo potesse essere eseguito, aveva impedito
che i beni sequestrati fossero consegnati ad un terzo acquirente,
minacciando azioni giudiziarie). (Rigetta, App. Trieste, 07/12/2004)
FONTI Mass. Giur. It., 2009.
La legittima
difesa, come detto, trova le stesse regole in ambito civile e penale,
tuttavia è anche vero che i sistemi probatori del processo penale e
civile sono diversi, e un soggetto che potrebbe essere giudicato non
punibile in sede penale per legittima difesa, potrebbe, invece, essere
ritenuto responsabile in sede civile.
Cass. civ. Sez. III, 25-02-2009, n. 4492
In tema di risarcimento dei
danni, l'art. 2044 cod. civ. rinvia sostanzialmente, per la nozione di
legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità
civile per fatto illecito, all'art. 52 cod. pen., che richiede la
sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui
contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempreché vi sia
proporzionalità tra la difesa e l'offesa, da valutarsi "ex ante".
L'identità concettuale tra l'art. 52
cod. pen. e l'art. 2044 cod. civ., deve, comunque, confrontarsi, oltre
che con il "favor rei" che ha valenza generale in materia penale, con le
diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo
civile e penale, con la conseguenza che, mentre nel giudizio penale la
"semiplena probatio" in ordine alla sussistenza della scriminante
comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, terzo comma, cod. proc.
pen., nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto che
la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito
che, in relazione ad uno scontro fisico in conseguenza del quale
entrambe le parti avevano riportato lesioni personali, aveva ritenuto
che, nell'incertezza della dinamica dei fatti, dovesse presumersi una
legittima difesa reciproca). (Cassa con rinvio, App. Trieste,
23/08/2004) FONTI Mass. Giur. It., 2009
Mentre la
legittima difesa, se esistente, esclude il risarcimento del danno, non
altrettanto accade nel caso di eccesso di legittima difesa che seppure
potrebbe portare all’assoluzione dell’imputato in sede penale potrebbe,
invece, essere causa di risarcimento del danno in sede civile.
Cass. civ. Sez. III, 25-05-2000, n. 6875
L'art. 2044 c.c. , disponendo che la
responsabilità per danni sia esclusa quando il danno è arrecato per
difendere sé od altri contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta,
sempre che vi sia proporzione tra difesa e offesa, scrimina il fatto
nella sua interezza. In tal modo si differenzia dall'eccesso colposo di
legittima difesa nel quale, venendo a mancare il requisito della
proporzionalità, vi è come conseguenza che la reazione difensiva, per
effetto del suo trasmodare in eccesso, termina di essere legittima dando
luogo ad un fatto illecito soggetto alla sanzione penale e fonte di
obbligazione civile risarcitoria.
FONTI Mass. Giur. It., 2000.
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