Giurisprudenza.
Sulla definizione
di consumatore e professionista, il codice del consumo non trova
applicazione quando entrambe le parti sono professionisti.
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza,
19-01-2016, n. 780
Nel procedimento di liquidazione dei
compensi di avvocato non trovano applicazione le regole sul foro del
consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un
giudizio inerente l'attività imprenditoriale e professionale svolta dal
cliente. (Nella specie, l'avvocato aveva prestato patrocinio in un
procedimento tributario avente ad oggetto la pretesa tributaria nei
confronti del cliente in qualità di socio ed amministratore unico di una
società di capitali). (Regola competenza)
FONTI CED Cassazione, 2016.
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza,
31-07-2014, n. 17466
Per assumere la qualifica di
professionista, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs.
6 settembre 2005, n. 206, non è necessario che il soggetto stipuli il
contratto nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della
professione, ma è sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento
o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale, sicché
non può invocare il foro del consumatore l'avvocato che abbia acquistato
riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la
gestione di uno studio legale. (Regola competenza) FONTI CED Cassazione,
2014.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza,
12-03-2014, n. 5705
La qualifica di consumatore di cui
all'art 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - rilevante ai fini della
identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di
cui all'art. 33 del citato d.lgs. - spetta alle sole persone fisiche
allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della
vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale
eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista
il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta
attività o per uno scopo a questa connesso. Ne consegue che non rileva
in modo decisivo, al fine di escludere la sussistenza di un rapporto di
consumo, la sola circostanza che la parte, nel concludere il contratto
con il professionista, si sia qualificata come "avvocato". (Regola
competenza)
FONTI CED Cassazione, 2014 |
Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete |