Giurisprudenza.
L’art. 33 parla di
clausole di cui bisogna dimostrare la vessatorietà; questa clausole sono
oggetto della massima che segue.
Cass. civ. Sez. III, 17-03-2010, n. 6481
In tema di contratti del consumatore,
il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va
valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive
le clausole che determinino a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto (art. 1469-bis, primo comma cod. civ., nella formulazione,
applicabile "ratione temporis", antecedente al d.lgs. 6 settembre 2005,
n. 206), sia alla luce delle fattispecie tipizzate (di cui al terzo
comma dello stesso articolo). Pertanto, è abusiva la clausola (nella
specie, di un contratto avente ad oggetto un corso professionale) con la
quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume
l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito, poiché,
sanzionando indiscriminatamente il recesso - indipendentemente da un
giustificato motivo - riserva al professionista un trattamento
differenziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti ai nn. 5
e 7 del terzo comma dell'art. 1469-bis cod. civ., soprattutto ove
l'obbligo previsto per il consumatore in caso di recesso non trovi
riscontro in un'analoga sanzione a carico del professionista. (Cassa con
rinvio, App. Cagliari, 06/04/2005) FONTI CED Cassazione, 2010.
Cass. civ. Sez. III Ordinanza,
09-06-2011, n. 12685
Al rapporto tra l'avvocato e cliente è
applicabile la disciplina a tutela del consumatore, con la conseguente
applicazione dell'art. 33, comma 2°, lett. u), d.lgs. n. 206/2005, che
prevale rispetto all'art. 637 c.p.c..
FONTI Resp. civ., 2011, 8-9, 628
Sempre l’art. 33
fa riferimento a clausole che si presumono vessatorie fino a prova
contraria, alcune massime su queste ipotesi.
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza,
12-01-2015, n. 181
Il domicilio elettivo del consumatore,
ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. u), del d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore
al momento della domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile (a
meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di
trattativa individuale), è esclusivamente quello che il consumatore può
eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le
vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 cod.
civ., sicché non ha rilevanza l'individuazione del domicilio effettivo
del consumatore in base al luogo di svolgimento della sua attività
lavorativa. (Regola competenza)
FONTI CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. II, 13-01-2014, n. 470
La clausola penale non rientra tra i
patti che richiedono l'approvazione specifica ex art. 1341 c.c. e non è
detto sia vessatoria ai sensi dell'art. 33 c.cons. se di importo pari a
quello della prestazione inadempiuta.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2014
Clausola
vessatoria e negozio preliminare.
Cass. civ. Sez. II, 30-04-2012, n. 6639
In tema di clausole vessatorie nel
contratto tra professionista e consumatore, la previsione dell'art. 33,
comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) ( volta a
sanzionare la lesione inferta all'equilibrio negoziale che si
concretizza nel trattenimento di una somma di danaro ricevuta prima
dell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto, qualora non
si pongano a carico dell'accipiens un obbligo restitutorio e un
ulteriore obbligo sanzionatorio nel caso che sia egli stesso a non
concludere o a recedere) è
applicabile in presenza non solo di un contratto già concluso ed
impegnativo, ma anche di un negozio preparatorio vincolante per il
consumatore, quale quello discendente da una proposta irrevocabile,
qualora il consumatore stesso (nel versare, contestualmente all'impegno
assunto, una somma di denaro destinata ad essere incamerata dal
destinatario in caso di mancata sottoscrizione, da parte dello stesso
proponente, del successivo preliminare "chiuso" o del definitivo) abbia
aderito ad un testo, contenente la detta clausola vessatoria,
predisposto o, comunque, utilizzato dal professionista oblato.
FONTI Obbl. e Contr on line, 2012.
La rilevabilità
d’ufficio della “nullità di protezione” ex art. 36 cod. cons.
La rilevabilità officiosa delle
nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di
protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti
dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus"
rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori
fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41
Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art.
3 Cost) - che trascendono quelli del singolo. (Cassa e decide nel
merito, App. Brescia, 13/01/2011) FONTI CED Cassazione, 2014
Che succede se il
professionista non riesce a fornire la prova della trattativa sulle
clausole (art. 34 comma 5) dell’art. 33? La clausola è nulla.
Cass. civ. Sez. III Ord., 26-09-2008,
n. 24262
In mancanza della prova della
trattativa, in base all'art. 36, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2005, n.
206, le clausole considerate vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e 34
sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
FONTI Massima redazionale De Agostini
Giuridica, 2008
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