Giurisprudenza

 

 

La funzione della proposta irrevocabile.

 

Cass. civ. Sez. II, 02-08-2010, n. 18001

L'irrevocabilità della proposta contrattuale (cd. "a fermo" o "ferma"), disciplinata dall'art. 1329 c.c., consiste nella temporanea privazione degli effetti di una eventuale revoca voluta dal proponente ed ha lo scopo di accordare al destinatario per l'accettazione della proposta uno "spatium deliberandi" maggiore di quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi (cfr. art. 1326, comma 2, c.c.). 

FONTI Contratti, 2010, 10, 912

 

 

Questa massima della cassazione a sezioni unite è particolarmente interessate, non tanto perché riconosce al conduttore di un immobile il diritto di opzione e prelazione, ma perché, definisce il contratto di opzione e lo distingue dalla prelazione.

 

 

Cass. civ. Sez. Unite, 25-03-2016, n. 6023

In favore del conduttore di unità immobiliare residenziale da dismettere sussistono sia un diritto di opzione che un diritto di prelazione (ove non sia esercitato il primo).

Il prezzo di vendita, con le variabili che lo determinano (quali quella della natura di pregio o meno dell'immobile), è un elemento esterno al diritto potestativo di accettazione, sia in relazione al diritto di opzione che di prelazione, e costituisce, invece, elemento imprescindibile dell'offerta cioè di un atto negoziale unilaterale recettizio, che rientra nella disponibilità del proponente.

Mentre l'opzione - parificata nel regime normativo, ex artt. 1331 e 1329 c.c., alla proposta irrevocabile - si sostanzia in un rapporto in base al quale una delle parti si obbliga a rimanere vincolata alla propria dichiarazione, e l'altra ha facoltà di accettarla o meno, nella prelazione, invece, non sorge alcun obbligo immediato a carico del promittente, il quale è libero anche di non stipulare il contratto cui si riferisce la prelazione, obbligandosi solo a preferire, ove esso venga concluso, il promissario.

FONTI Notariato, 2016, 3, 239

 

 

Una proposta irrevocabile deve anche indicare il termine d’efficacia della stessa che se manca…..

 

Cass. civ. Sez. II, 02-10-2014, n. 20853

Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art. 1329, primo comma, cod. civ., costituisce elemento essenziale della proposta irrevocabile sicché, deve essere fissato dallo stesso proponente.

In mancanza di tale determinazione la proposta va considerata pura e semplice, ed è revocabile, a norma dell'art. 1328, primo comma, cod. civ., finché il contratto non sia concluso. (Rigetta, App. Brescia, 13/05/2008) FONTI CED Cassazione, 2014

 

 

Come corollario della massima precedente, nel senso di una proposta o di un impegno irrevocabile a vendere senza termine.

 

Cass. civ. Sez. II, 17-06-2014, n. 13776

Nel nostro ordinamento non sono ammessi impegni irrevocabili a vendere che abbiano durata indeterminata, poiché essi si risolvono in una limitazione del potere di alienazione e, in definitiva, in una restrizione del principio di libera circolazione dei beni.

FONTI Nuova Giur. Civ., 2014, 12, 1161 nota di MATTIONI

 

Che accade se l’accettazione di una proposta contenuta in un contratto di opzione avviene dopo la scadenza del termine? Vale come nuova proposta.

 

Cass. civ. Sez. II, 19-06-2013, n. 15411

Il mancato esercizio, entro la scadenza del termine all'uopo fissato, della facoltà di accettare l'altrui proposta irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1331 cod. civ., facendo venir meno la soggezione dell'offerente al diritto potestativo del contraente cui è stata concessa l'opzione, libera definitivamente il primo, con la conseguenza che la manifestazione della volontà del secondo di aderire all'offerta, se sopravviene tardivamente, equivale ad una nuova proposta che non vincola l'originario offerente se non in caso di accettazione da parte del medesimo.

Pertanto, è ininfluente che il ritardo nell'accettazione della proposta sia solo "lieve", considerato che nella fattispecie non viene in rilievo una questione di inadempimento, ma un'ipotesi di decorrenza di un termine. (Rigetta, App. Caltanissetta, 28/04/2006)

FONTI CED Cassazione, 2013

 

 

La natura della denuntiatio nella prelazione. In questa massima, però, si evidenzia che l’accettazione non dà luogo a un contratto definitivo, ma a un preliminare.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 22-02-2001, n. 2613

La "denuntiatio" effettuata in adempimento degli obblighi scaturenti da un patto di prelazione va ricostruita come proposta ferma e la sua accettazione da parte del promissario nello "spatium deliberandi" concessogli porta alla immediata conclusione di un contratto preliminare.

FONTI  Foro It., 2001

 

Secondo l’art. 1330 la proposta (e l’accettazione) effettuata da un imprenditore rimane efficace anche dopo la sua morte, e infatti…

 

Cass. civ. Sez. II, 27-05-2003, n. 8423

La produzione in giudizio di una scrittura privata di vendita immobiliare ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta non può determinare il perfezionamento del contratto nella prescritta forma documentale, qualora la produzione sia effettuata nel giudizio promosso successivamente al decesso del sottoscrittore e nei confronti dei suoi eredi, in quanto il decesso determina l'inefficacia della proposta, salvo che si tratti di proposta irrevocabile (art. 1329 c.c. ), ovvero formulata dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa ( art. 1330 c.c.).

FONTI Mass. Giur. It., 2003 

 

 

Lo schema del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, basta il mancato rifiuto per la sua conclusione, nient’altro è necessario.

 

Cass. civ. Sez. I, 31-01-2012, n. 1338

Nel contratto con obbligazioni del solo proponente, di cui all'art. 1333 cod. civ., non rileva l'avvenuta sottoscrizione ad opera di una o di più parti, ma l'unilateralità dell'obbligazione in esso prevista, che è posta a carico di una sola parte obbligata ad adempiere, mentre l'oblato ha facoltà di adempiere.

Ne consegue che, fondandosi l'impegno sull'unica dichiarazione proveniente dall'obbligato, la sottoscrizione dell'atto che lo contiene da parte del beneficiario della prestazione, su cui grava l'onere del rifiuto, non incide sullo schema tipico, né sul contenuto, valendo soltanto quale espressa accettazione dell'altrui obbligazione, pur non necessaria, dal momento che il contratto di perfeziona per il solo fatto del mancato rifiuto. FONTI CED Cassazione, 2012

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 31-10-2008, n. 26325 (rv. 605556)

La proposta di concludere un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente si perfeziona, ai sensi dell'art. 1333 cod. civ., per il solo fatto del mancato rifiuto nel termine d'uso, senza bisogno d'alcuna accettazione. Di conseguenza, ove risulti che il destinatario della proposta abbia comunque ritenuto di accettarla per iscritto, correttamente il giudice di merito può desumere da tale circostanza che le parti abbiano inteso concludere un contratto a prestazioni corrispettive, e non un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente. (Rigetta, App. Milano, 18 novembre 2003)

FONTI Mass. Giur. It., 2008.

 


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