Giurisprudenza
La funzione della
proposta irrevocabile.
Cass. civ. Sez. II, 02-08-2010, n. 18001
L'irrevocabilità della proposta
contrattuale (cd. "a fermo" o "ferma"), disciplinata dall'art. 1329
c.c., consiste nella temporanea privazione degli effetti di una
eventuale revoca voluta dal proponente ed ha lo scopo di accordare al
destinatario per l'accettazione della proposta uno "spatium deliberandi"
maggiore di quello ordinariamente necessario secondo la natura
dell'affare o secondo gli usi (cfr. art. 1326, comma 2, c.c.).
FONTI Contratti, 2010, 10, 912
Questa massima
della cassazione a sezioni unite è particolarmente interessate, non
tanto perché riconosce al conduttore di un immobile il diritto di
opzione e prelazione, ma perché, definisce il contratto di opzione e lo
distingue dalla prelazione.
Cass. civ. Sez. Unite, 25-03-2016, n. 6023
In favore del conduttore di unità
immobiliare residenziale da dismettere sussistono sia un diritto di
opzione che un diritto di prelazione (ove non sia esercitato il primo).
Il prezzo di vendita, con le variabili
che lo determinano (quali quella della natura di pregio o meno
dell'immobile), è un elemento esterno al diritto potestativo di
accettazione, sia in relazione al diritto di opzione che di prelazione,
e costituisce, invece, elemento imprescindibile dell'offerta cioè di un
atto negoziale unilaterale recettizio, che rientra nella disponibilità
del proponente.
Mentre l'opzione - parificata nel
regime normativo, ex artt. 1331 e 1329 c.c., alla proposta irrevocabile
- si sostanzia in un rapporto in base al quale una delle parti si
obbliga a rimanere vincolata alla propria dichiarazione, e l'altra ha
facoltà di accettarla o meno, nella prelazione, invece, non sorge alcun
obbligo immediato a carico del promittente, il quale è libero anche di
non stipulare il contratto cui si riferisce la prelazione, obbligandosi
solo a preferire, ove esso venga concluso, il promissario.
FONTI Notariato, 2016, 3, 239
Una proposta
irrevocabile deve anche indicare il termine d’efficacia della stessa che
se manca…..
Cass. civ. Sez. II, 02-10-2014, n. 20853
Il termine entro il quale il
proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art.
1329, primo comma, cod. civ., costituisce elemento essenziale della
proposta irrevocabile sicché, deve essere fissato dallo stesso
proponente.
In mancanza di tale determinazione la
proposta va considerata pura e semplice, ed è revocabile, a
norma dell'art. 1328, primo comma, cod. civ., finché il contratto non
sia concluso. (Rigetta, App. Brescia, 13/05/2008) FONTI CED Cassazione,
2014
Come corollario
della massima precedente, nel senso di una proposta o di un impegno
irrevocabile a vendere senza termine.
Cass. civ. Sez. II, 17-06-2014, n. 13776
Nel nostro ordinamento non sono
ammessi impegni irrevocabili a vendere che abbiano durata indeterminata,
poiché essi si risolvono in una limitazione del potere di alienazione e,
in definitiva, in una restrizione del principio di libera circolazione
dei beni.
FONTI Nuova Giur. Civ., 2014, 12, 1161 nota di MATTIONI
Che accade se
l’accettazione di una proposta contenuta in un contratto di opzione
avviene dopo la scadenza del termine? Vale come nuova proposta.
Cass. civ. Sez. II, 19-06-2013, n.
15411
Il mancato esercizio, entro la
scadenza del termine all'uopo fissato, della facoltà di accettare
l'altrui proposta irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 1331 cod. civ., facendo venir meno la soggezione
dell'offerente al diritto potestativo del contraente cui è stata
concessa l'opzione, libera definitivamente il primo, con la conseguenza
che la manifestazione della volontà del secondo di aderire all'offerta,
se sopravviene tardivamente, equivale ad una nuova proposta che non
vincola l'originario offerente se non in caso di accettazione da parte
del medesimo.
Pertanto, è ininfluente che il ritardo
nell'accettazione della proposta sia solo "lieve", considerato che nella
fattispecie non viene in rilievo una questione di inadempimento, ma
un'ipotesi di decorrenza di un termine. (Rigetta, App. Caltanissetta,
28/04/2006)
FONTI CED Cassazione, 2013
La natura della
denuntiatio nella prelazione. In questa massima, però, si evidenzia che
l’accettazione non dà luogo a un contratto definitivo, ma a un
preliminare.
Cass. civ. Sez. II, 22-02-2001, n. 2613
La "denuntiatio" effettuata in
adempimento degli obblighi scaturenti da un patto di prelazione va
ricostruita come proposta ferma e la sua accettazione da parte del
promissario nello "spatium deliberandi" concessogli porta alla immediata
conclusione di un contratto preliminare.
FONTI Foro It., 2001
Secondo l’art.
1330 la proposta (e l’accettazione) effettuata da un imprenditore rimane
efficace anche dopo la sua morte, e infatti…
Cass. civ. Sez. II, 27-05-2003, n. 8423
La produzione in giudizio di una
scrittura privata di vendita immobiliare ad opera della parte che non
l'aveva sottoscritta non può determinare il perfezionamento del
contratto nella prescritta forma documentale, qualora la produzione sia
effettuata nel giudizio promosso successivamente al decesso del
sottoscrittore e nei confronti dei suoi eredi, in quanto il decesso
determina l'inefficacia della proposta, salvo che si tratti di proposta
irrevocabile (art. 1329 c.c. ), ovvero formulata dall'imprenditore
nell'esercizio della sua impresa ( art. 1330 c.c.).
FONTI Mass. Giur. It., 2003
Lo schema del
contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, basta il
mancato rifiuto per la sua conclusione, nient’altro è necessario.
Cass. civ. Sez. I, 31-01-2012, n. 1338
Nel contratto con obbligazioni del
solo proponente, di cui all'art. 1333 cod. civ., non rileva l'avvenuta
sottoscrizione ad opera di una o di più parti, ma l'unilateralità
dell'obbligazione in esso prevista, che è posta a carico di una sola
parte obbligata ad adempiere, mentre l'oblato ha facoltà di adempiere.
Ne consegue che, fondandosi l'impegno
sull'unica dichiarazione proveniente dall'obbligato, la sottoscrizione
dell'atto che lo contiene da parte del beneficiario della prestazione,
su cui grava l'onere del rifiuto, non incide sullo schema tipico, né sul
contenuto, valendo soltanto quale espressa accettazione dell'altrui
obbligazione, pur non necessaria, dal momento che il contratto di
perfeziona per il solo fatto del mancato rifiuto. FONTI CED Cassazione,
2012
Cass. civ. Sez. II Sent., 31-10-2008,
n. 26325 (rv. 605556)
La proposta di concludere un contratto
con obbligazioni a carico del solo proponente si perfeziona, ai sensi
dell'art. 1333 cod. civ., per il solo fatto del mancato rifiuto nel
termine d'uso, senza bisogno d'alcuna accettazione. Di conseguenza, ove
risulti che il destinatario della proposta abbia comunque ritenuto di
accettarla per iscritto, correttamente il giudice di merito può desumere
da tale circostanza che le parti abbiano inteso concludere un contratto
a prestazioni corrispettive, e non un contratto con obbligazioni a
carico del solo proponente. (Rigetta, App. Milano, 18 novembre 2003)
FONTI Mass. Giur. It., 2008.
|
Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete |