Giurisprudenza
Concordato preventivo ed estinzione
dell’ipoteca effettuata dal terzo datore d’ipoteca.
Cass. civ. Sez. Unite, 16-02-2015, n. 3022
Come i rapporti obbligatori a carattere personale si estinguono per
effetto del pagamento del debito garantito, allo stesso modo l'effetto
esdebitatorio del concordato preventivo sul debito principale comporterà
l'estinzione delle garanzie personali prestate da terzi, ivi compresa
quella del terzo datore di ipoteca. FONTI Sito Il caso.it, 2015
Il terzo può
acquistare un bene ipotecato, e può quindi subire l’espropriazione. Le
verifiche circa le iscrizioni ipotecarie su beni immobili sono di regola
effettuate dal notai che è responsabile dei danni prodotti
all’acquirente quando non le abbia effettuate, anche quando questi non
si siano concretamente ancora verificati.
Cass. civ. Sez. III, 27-04-2010, n. 10072
È configurabile come danno futuro
immediatamente risarcibile il pericolo che un pregiudizio economico si
verifichi con rilevante probabilità, ogniqualvolta l'effettiva
diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti
concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella
probabilità, secondo un criterio di normalità e di regolarità dello
sviluppo causale, fondato sulle circostanze del caso concreto (nella
specie, è stata cassata la sentenza di merito che, nonostante avesse
accertato la negligenza del notaio per non aver verificato l'esistenza
di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli, ne aveva escluso la condanna
al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'acquirente di un
immobile gravato da ipoteca, a seguito della richiesta di versamento
della frazione di mutuo insoluto da parte del creditore ipotecario del
venditore fallito e dell'esecuzione del pignoramento del bene). FONTI
Foro It., 2010, 12, 1, 3393
Cass. civ. Sez. III Sent., 11-01-2006,
n. 264
Agli effetti dell'azione di
risarcimento dei danni, il terzo acquirente di immobili ipotecati - al
quale l'art. 2858 cod. civ. attribuisce il diritto potestativo di pagare
i creditori iscritti ovvero di rilasciare i beni ovvero di liberarli
dalle ipoteche - deve dimostrare di avere effettivamente tenuto una di
tali condotte, dovendosi distinguere, in mancanza di prova di un
effettivo pregiudizio, tra pericolo di danno e pericolo che determina un
danno attuale come nel caso di impossibilità o di ritardo nel rivendere
il bene a terzi. FONTI Imm. e propr., 2006, 4, 243
Quando un terzo
costituisce ipoteca per un debito altrui si vede esposto all’azione
esecutiva da parte del creditore insoddisfatto, ma anche a lui vanno
notificati titolo esecutivo e precetto. Il terzo, però, non può proporre
opposizione all’esecuzione se non è anche lui debitore.
Cass. civ. Sez. III, 08-04-2003, n. 5507
Quando un terzo costituisce una
ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha
diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso di inadempimento
del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a
notificare al terzo datore di ipoteca , oltre che al debitore, sia il
titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del
terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata; ne
consegue che va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a
precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere
obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se
dall'interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone
l'obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né
l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi
confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli
ipotecati. FONTI Mass. Giur. It., 2003.
Il terzo datore
d’ipoteca non è equiparabile al fideiussore.
Cass. civ. Sez. III, 06-05-1994, n. 4420
La disposizione dell'art. 1953 n. 4
c.c. (c.d. rilievo del fideiussore) - secondo cui il fideiussore, anche
prima di aver pagato, può agire contro il debitore perchè questi, nei
casi tassativamente ivi previsti, gli procuri la liberazione o in
mancanza gli presti le necessarie garanzie - non è applicabile, neppure
in via analogica, al terzo datore di ipoteca, attese le diversità
funzionali e strutturali della fideiussione (garanzia personale con la
quale il fideiussore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento del
debitore) dall'ipoteca (diritto reale di garanzia in forza del quale il
terzo datore risponde solo con il bene assoggettato) e la completezza
della disciplina legislativa della prestazione di ipoteca da parte del
terzo (art. da 2868 a 2871 c.c.) che non lascia spazio a lacune di
sorta.
FONTI Vita Notar., 1994, 1351 |
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