Giurisprudenza
Per un illecito extracontrattuale da che momento il debitore ( cioè in
danneggiante) è in mora? Dal momento dal fatto, ma se è il danno non si
manifesta subito ma è futuro, da che momento e come va calcolata la
mora?
Cass. civ., Sez. VI-3. Ord., 21 luglio 2017, n. 18049
Colui che causa un danno futuro è in
mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c. per il
pagamento del relativo risarcimento. Tale mora va calcolata sul credito
risarcitorio scontato (in virtù della nota regola di matematica
finanziaria per cui l'anticipato pagamento di una somma esigibile solo
tra n anni comporta un esborso minore in valore nominale) e reso
attuale, con decorrenza dalla data dell'illecito.
Fonte De Agostini Giuridica, 2017.
L’impugnazione di una sentenza non
interrompe la prescrizione, in questa massima sono indicati i requisiti
affinché un atto processuale abbia l’efficacia interruttiva della
prescrizione, questione che diviene delicata quando il processo si
estingue, visto che fino alla sentenza che definisce il giudizio la
prescrizione è sospesa. La domanda nuova,
invece, introdotta con l’appello per quanto inammissibile, interrompe la
prescrizione.
Cass. civ. Sez. I, 11-04-2016, n. 7076
Gli atti di impulso processuale
successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare
autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i
connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai
sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di
pagamento a lui comunicata direttamente.
Ne consegue che non può attribuirsi
una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice
di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma
al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto
di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della
sentenza impugnata, nei limiti del devoluto. (Rigetta, App. Roma,
24/11/2008)
FONTI
CED Cassazione, 2016
Cass. civ. Sez. Unite, 27-01-2016, n.
1516
La domanda nuova introdotta con l'atto
d'appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della
prescrizione poiché presuppone, in ogni caso, una pronuncia giudiziale
suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa
attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontà
dell'attore di esercitare il diritto di credito. (Cassa con rinvio, App.
Lecce, 28/09/2012)
FONTI CED Cassazione, 2016
La forma della
costituzione in mora; anche l’invio di una fattura può valere come
costituzione in mora, in queste due massime le caratteristiche dell’atto
di costituzione di costituzione in mora.
Cass. civ. Sez. III, 05-04-2016, n. 6549
L'atto di costituzione in mora non
richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari
adempimenti, sicché l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per
sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, comma 1,
c.c. - può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del
documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione
di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate
e purché lo stesso risulti corredato dall'indicazione di un termine per
il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della
scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora. (Rigetta, App.
Milano, 07/02/2012). FONTI CED Cassazione, 2016
Cass. civ. Sez. lavoro, 25-08-2015, n.
17123
In tema di interruzione della
prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere,
oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione
di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento,
che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di
particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile
volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei
confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di
costituirlo in mora. (Rigetta, App. Roma, 14/03/2011) FONTI CED
Cassazione, 2015
Abbiamo visto che
la mora può essere ex re o
ex persona, gli effetti della prima decorrono dal verificarsi del fatto
che la costituisce, della secondo dalla costituzione in mora attraverso
lo specifico atto.
Cass. civ. Sez. III, 20-04-2009, n. 9338
Il principio secondo cui gli interessi
sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla
data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di
responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai
sensi dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., il debitore del
risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della
consumazione dell'illecito.
Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento
contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è
l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza
costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti
retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda.
(Rigetta, App. Roma, 29/07/2004) FONTI CED Cassazione, 2009.
Come visto nel paragrafo precedente,
un’ offerta non formale impedisce gli effetti della mora del debitore.
In questa massima si specificano le caratteristiche di una tale offerta
ai fini della sua idoneità ad impedire la mora.
Cass. civ. Sez. III, 28-10-2015, n. 21924 (rv. 637635)
Al fine di escludere la mora del
debitore, ex art. 1220 c.c., l'offerta non formale della prestazione
deve essere reale ed effettiva, occorrendo, cioè, che rivesta i
caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista
nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella
sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall'art. 1182
c.c. per l'adempimento dell'obbligazione, sicché quest'ultimo possa
aderirvi limitandosi a ricevere la prestazione stessa, senza ulteriori
accordi. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 22/07/2011)
FONTI CED Cassazione, 2015
Per aversi gli
effetti della mora è pur sempre necessario che il ritardo del debitore
sia colpevole.
Cass. civ. Sez. III, 11-02-2005, n. 2853
In tema di obbligazioni pecuniarie ed
in ipotesi di ritardato pagamento, la richiesta degli interessi moratori
e quella di risarcimento del maggior danno - di cui, rispettivamente, al
primo e secondo comma dell'art. 1224 c.c. - trovano comune origine e
presupposto nell'inadempimento colposo del debitore.
Ne consegue che è errata in diritto la
sentenza che abbia escluso la colpevolezza della conduttrice
inadempiente all'obbligo di pagare i canoni, addebitando invece il
ritardo al comportamento colposo dei locatori, e contemporaneamente
abbia condannato la conduttrice medesima al pagamento degli interessi
legali sui canoni scaduti e non pagati, atteso che presupposto
dell'obbligo di pagare gli interessi moratori sui crediti per fitti e
pigioni è sempre un inadempimento colpevole del debitore, anche nelle
ipotesi di mora "ex re" a norma dell'art. 1219 c.c., comma secondo, n.
3.
FONTI Mass. Giur. It., 2005
Una massima
interessante, anche se non recente, perché analizza i rapporti tra mora
e eccessiva onerosità sopravvenuta. In sostanza quando il debitore è in
mora, non può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva
onerosità sopravvenuta.
Cass. civ. Sez. II, 27-09-1991, n. 10139
La risoluzione per eccessiva onerosità
sopravvenuta, ipotizzabile anche per il contratto preliminare in
relazione alle prestazioni che le parti hanno previsto quale contenuto
del contratto definitivo, non può essere invocata ed opposta dal
contraente inadempiente, con riferimento ad avvenimenti imprevedibili e
straordinari verificatisi successivamente alla sua costituzione in mora,
in quanto, essendo posto a carico della parte inadempiente il rischio
della sopravvenuta impossibilità della prestazione ( art. 1221 c. c.),
deve ritenersi a fortiori a carico della stessa parte la sopravvenienza
dell'eccessiva onerosità di essa. FONTI Mass. Giur. It., 1991
Per l’art. 1222
l’inadempimento delle obbligazioni negative (cioè di non fare) comporta
automaticamente inadempimento, e quindi non si può parlare di mora e di
effetti della mora in queste obbligazioni.
Cass. civ. Sez. II, 29-08-2011, n. 17716
Qualora un contratto preliminare ponga
il divieto a carico del promissario acquirente di eseguire opere non
autorizzate, diverse da quella - espressamente consentita - di
recinzione, la violazione di tale obbligo importa un inadempimento
contrattuale che, verificandosi - ai sensi dell'art. 1222 c.c. - per il
fatto della violazione dell'obbligo di non fare, è superabile soltanto
con la prova che l'inadempimento medesimo è dipeso da causa non
imputabile all'autore della violazione.
FONTI Contratti, 2011, 12, 1143
Cass. civ. Sez. III, 07-03-2003, n.
3412
In materia di obbligazioni, non si
applica alle obbligazioni di non fare la disciplina della mora debendi,
e costituisce inadempimento ogni fatto compiuto in violazione
dell'obbligo ( art. 1222 c.c. ), ne consegue che l'inadempimento
dell'obbligazione negativa di non costruire sul confine rimane integrata
dal mero fatto obiettivo di avere costruito.
FONTI Mass. Giur. It., 2003
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