Giurisprudenza

 

 

Per un illecito extracontrattuale da che momento il debitore ( cioè in danneggiante) è in mora? Dal momento dal fatto, ma se è il danno non si manifesta subito ma è futuro, da che momento e come va calcolata la mora?

 

Cass. civ., Sez. VI-3. Ord., 21 luglio 2017, n. 18049
 

Colui che causa un danno futuro è in mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c. per il pagamento del relativo risarcimento. Tale mora va calcolata sul credito risarcitorio scontato (in virtù della nota regola di matematica finanziaria per cui l'anticipato pagamento di una somma esigibile solo tra n anni comporta un esborso minore in valore nominale) e reso attuale, con decorrenza dalla data dell'illecito.

Fonte De Agostini Giuridica, 2017.

 

 

L’impugnazione di una sentenza non interrompe la prescrizione, in questa massima sono indicati i requisiti affinché un atto processuale abbia l’efficacia interruttiva della prescrizione, questione che diviene delicata quando il processo si estingue, visto che fino alla sentenza che definisce il giudizio la prescrizione è sospesa.

La domanda nuova, invece, introdotta con l’appello per quanto inammissibile, interrompe la prescrizione.

 

 

Cass. civ. Sez. I, 11-04-2016, n. 7076

Gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di pagamento a lui comunicata direttamente.

Ne consegue che non può attribuirsi una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della sentenza impugnata, nei limiti del devoluto. (Rigetta, App. Roma, 24/11/2008)

FONTI  CED Cassazione, 2016

 

Cass. civ. Sez. Unite, 27-01-2016, n. 1516

La domanda nuova introdotta con l'atto d'appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione poiché presuppone, in ogni caso, una pronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 28/09/2012)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

La forma della costituzione in mora; anche l’invio di una fattura può valere come costituzione in mora, in queste due massime le caratteristiche dell’atto di costituzione di costituzione in mora.

 

Cass. civ. Sez. III, 05-04-2016, n. 6549

L'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sicché l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora. (Rigetta, App. Milano, 07/02/2012). FONTI CED Cassazione, 2016

 

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 25-08-2015, n. 17123

In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. (Rigetta, App. Roma, 14/03/2011) FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

Abbiamo visto che la mora può essere ex re  o ex persona, gli effetti della prima decorrono dal verificarsi del fatto che la costituisce, della secondo dalla costituzione in mora attraverso lo specifico atto.

 

Cass. civ. Sez. III, 20-04-2009, n. 9338

Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito.

Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda. (Rigetta, App. Roma, 29/07/2004) FONTI CED Cassazione, 2009.

 

Come visto nel paragrafo precedente, un’ offerta non formale impedisce gli effetti della mora del debitore. In questa massima si specificano le caratteristiche di una tale offerta ai fini della sua idoneità ad impedire la mora.

 

Cass. civ. Sez. III, 28-10-2015, n. 21924 (rv. 637635)

Al fine di escludere la mora del debitore, ex art. 1220 c.c., l'offerta non formale della prestazione deve essere reale ed effettiva, occorrendo, cioè, che rivesta i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall'art. 1182 c.c. per l'adempimento dell'obbligazione, sicché quest'ultimo possa aderirvi limitandosi a ricevere la prestazione stessa, senza ulteriori accordi. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 22/07/2011)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Per aversi gli effetti della mora è pur sempre necessario che il ritardo del debitore sia colpevole.

 

Cass. civ. Sez. III, 11-02-2005, n. 2853

In tema di obbligazioni pecuniarie ed in ipotesi di ritardato pagamento, la richiesta degli interessi moratori e quella di risarcimento del maggior danno - di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'art. 1224 c.c. - trovano comune origine e presupposto nell'inadempimento colposo del debitore.

Ne consegue che è errata in diritto la sentenza che abbia escluso la colpevolezza della conduttrice inadempiente all'obbligo di pagare i canoni, addebitando invece il ritardo al comportamento colposo dei locatori, e contemporaneamente abbia condannato la conduttrice medesima al pagamento degli interessi legali sui canoni scaduti e non pagati, atteso che presupposto dell'obbligo di pagare gli interessi moratori sui crediti per fitti e pigioni è sempre un inadempimento colpevole del debitore, anche nelle ipotesi di mora "ex re" a norma dell'art. 1219 c.c., comma secondo, n. 3.

FONTI Mass. Giur. It., 2005

 

Una massima interessante, anche se non recente, perché analizza i rapporti tra mora e eccessiva onerosità sopravvenuta. In sostanza quando il debitore è in mora, non può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

 

Cass. civ. Sez. II, 27-09-1991, n. 10139

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ipotizzabile anche per il contratto preliminare in relazione alle prestazioni che le parti hanno previsto quale contenuto del contratto definitivo, non può essere invocata ed opposta dal contraente inadempiente, con riferimento ad avvenimenti imprevedibili e straordinari verificatisi successivamente alla sua costituzione in mora, in quanto, essendo posto a carico della parte inadempiente il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione ( art. 1221 c. c.), deve ritenersi a fortiori a carico della stessa parte la sopravvenienza dell'eccessiva onerosità di essa. FONTI  Mass. Giur. It., 1991 

 

Per l’art. 1222 l’inadempimento delle obbligazioni negative (cioè di non fare) comporta automaticamente inadempimento, e quindi non si può parlare di mora e di effetti della mora in queste obbligazioni.

 

Cass. civ. Sez. II, 29-08-2011, n. 17716

Qualora un contratto preliminare ponga il divieto a carico del promissario acquirente di eseguire opere non autorizzate, diverse da quella - espressamente consentita - di recinzione, la violazione di tale obbligo importa un inadempimento contrattuale che, verificandosi - ai sensi dell'art. 1222 c.c. - per il fatto della violazione dell'obbligo di non fare, è superabile soltanto con la prova che l'inadempimento medesimo è dipeso da causa non imputabile all'autore della violazione.

FONTI Contratti, 2011, 12, 1143

 

Cass. civ. Sez. III, 07-03-2003, n. 3412

In materia di obbligazioni, non si applica alle obbligazioni di non fare la disciplina della mora debendi, e costituisce inadempimento ogni fatto compiuto in violazione dell'obbligo ( art. 1222 c.c. ), ne consegue che l'inadempimento dell'obbligazione negativa di non costruire sul confine rimane integrata dal mero fatto obiettivo di avere costruito.

FONTI  Mass. Giur. It., 2003 

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