Giurisprudenza.
Un caso pratico
che riguarda anche la procedura civile; se dopo la notifica del precetto
il debitore esegue un’offerta reale, come deve essere qualificata dal
punto di vista processuale quando poi segua il procedimento ex art.
1210?. La cassazione, in maniera costante, la ritiene un’opposizione
all’esecuzione.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza,
23-06-2014, n. 14155
Un'azione che il debitore, dopo la
notifica del precetto e fin tanto che esso è efficace, oppure dopo
l'inizio dell'esecuzione, eserciti, a norma dell'art. 1210, 2° co.,
c.c., per ottenere l'accertamento della verificazione degli effetti,
definitivi e preliminari (come quelli ricollegati all'offerta reale),
del procedimento di cui agli artt. 1206 ss. c.c., tanto se verificatisi
prima del precetto quanto dopo di esso prima dell'inizio
dell'esecuzione, quanto ancora se verificatisi dopo di essa, ha
sostanzialmente natura di e dev'essere qualificata, anche in difetto di
qualificazione in tal senso da parte del debitore, come opposizione a
precetto ex art 615, 1° co., c.p.c., se proposta prima dell'inizio
dell’esecuzione, e come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° co.,
c.p.c., se proposta dopo detto inizio. FONTI Riv. Esec. Forzata, 2014,
4, 797
Sappiamo che il
creditore può aver contribuito al danno da lui stesso subito ex art.
1227; se il debitore vuole che si accerti questo concorso del creditore,
in caso di mora di quest’ultimo, basta che faccia un’offerta non
formale? No.
Cass. civ. Sez. II, 15-11-2013, n.
25775 (rv. 62
Mentre ogni offerta di adempimento
vale ad escludere la mora del debitore, ove quest'ultimo voglia
conseguire l'effetto più ampio della liberazione dall'obbligazione -
idoneo a porsi quale presupposto costitutivo per l'eventuale
configurazione di un concorso del creditore ai sensi dell'art. 1227,
secondo comma, cod. civ. - è tenuto a far seguire l'offerta reale di
danaro (o, eventualmente, di titoli di credito) dal deposito, secondo la
disciplina degli artt. 1208 e seguenti cod. civ., nonché da tutti gli
adempimenti conseguenti specificati dall'art. 1212 cod. civ.
FONTI CED Cassazione, 2013
Un caso
particolare; nelle locazioni a uso diverso da quello abitativo, è di
regola necessario che il locatore corrisponda al conduttore l’avviamento
commerciale, senza il quale non potrà agire per il rilascio
dell’immobile. Se però il locatore ha effettuato tale offerta rifiutata
dal conduttore potrà procedere con l’esecuzione?
Cass. civ. Sez. III, 31-08-2009, n. 18899
La corresponsione dell'indennità di
avviamento, di cui all'art. 34 della legge n. 392 del 1978, costituisce
una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva di rilascio di
immobile adibito ad uso diverso e, pertanto, l'avvenuta offerta di tale
indennità rende procedibile l'esecuzione del provvedimento di rilascio.
Ne consegue che il ritiro da parte del
locatore, successivamente all'esecuzione coattiva del rilascio
dell'immobile, della somma offerta, rifiutata dal conduttore e
depositata a disposizione di questi, non é idoneo a rendere
insussistente la pretesa esecutiva al momento della proposizione
dell'opposizione all'esecuzione. (Rigetta, App. Palermo, 21/10/2004)
FONTI Mass. Giur. It., 2009
Il creditore può
agire in via esecutiva quando ha ricevuto un offerta reale o per
intimazione? Sì, ma ricordiamo quanto visto sopra: il prosieguo della
procedura da parte del debitore dà luogo a un’opposizione
all’esecuzione.
Cass. civ. Sez. III, 29-04-2015, n. 8711
In materia di esecuzione forzata, il
creditore è legittimato all'esercizio dell'azione esecutiva anche se
destinatario di atto di costituzione in mora "credendi", in quanto esso,
e la conseguente offerta di restituzione, vale unicamente a stabilire il
momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente
indicati dall'art. 1207 cod. civ., ma non anche a determinare la
liberazione del debitore, che resta subordinata, dalla legge,
all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido
con sentenza passata in giudicato. (Rigetta, App. Firenze, 28/09/2011)
FONTI CED Cassazione, 2015
Nella vendita il venditore, cui è
stata restituita la cosa in quanto difettosa, ha l’obbligo di consegnare
la cosa priva di vizi, ma deve farlo, se l’acquirente rifiuta, tramite
offerta reale e depositare la cosa ex art. 1211.
Cass. civ. Sez. II, 08-01-2013, n. 267
In materia di vendita, il compratore
il quale, lamentando vizi della merce acquistata, la restituisca al
venditore e non ne accetti poi la riconsegna, può comunque agire, ove
sia esclusa la sussistenza dei vizi e perciò la risoluzione del
contratto, per la ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2037 cod.
civ., rinvenendosi il presupposto della "traditio" nel ricevimento da
parte del venditore di cose ormai di proprietà dell'acquirente.
Sulla parte venditrice, che riceva in restituzione la merce e non si
liberi dall'obbligo di consegna mediante il deposito di cui all'art.
1210 cod. civ. o attraverso la procedura di vendita di cui all'art. 1211
cod. civ., grava un obbligo di ripetizione e/o custodia delle cose,
ancorché essa si sia adoperata per il ritrasferimento alla parte
acquirente e questa l'abbia rifiutato. (Rigetta, App. Milano,
09/06/2006) FONTI CED Cassazione, 2013
Nella locazione
l’offerta di restituzione dell’immobile vale come offerta non formale?
Sì, ma non del tutto.
Cass. civ. Sez. III, 20-06-2013, n.
15433
In materia di locazione, l'offerta di
restituzione dell'immobile contenuta nella raccomandata di recesso del
conduttore concretizza un'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220
cod. civ., idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i
requisiti dell'offerta formale dell'immobile, ai sensi degli artt. 1216
e 1209, secondo comma, cod. civ., non vale a costituire in mora il
locatore ai fini di cui all'art. 1207 cod. civ.. (Rigetta, App.
Catanzaro, 24/05/2006)
FONTI CED Cassazione, 2013
Ancora sulle
locazione e offerta formale e non formale.
Cass. civ. Sez. VI Ordinanza,
20-01-2011, n. 1337
In tema di riconsegna dell'immobile
locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt.
1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., costituita dall'intimazione al
creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti
giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del
creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.),
l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di
offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) - purché serie, concrete
e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da
parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il
locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore
nell'obbligo di adempiere la prestazione (costituita, nel caso
esaminato, dal pagamento di un'indennità per occupazione dell'immobile
ex art.1591 cod. civ.). (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis,
primo comma, cod. proc. civ.). (Dichiara inammissibile, App. Trieste,
14/07/2009) FONTI CED Cassazione, 2011
Cass. civ. Sez. III, 13-02-2002, n.
2086
In tema di rilascio dell'immobile
locato, l'adozione, da parte del conduttore, di modalità aventi valore
di offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 c.c. , pur non essendo
sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad
evitare la mora del conduttore circa l'esecuzione della sua prestazione
e ad escludere, quindi, il prodursi dei relativi effetti - in
particolare il sorgere dell'obbligazione di risarcimento del danno per
il ritardo - mentre l'unico mezzo per costituire in mora il creditore e
provocare liberazione del conduttore dall'obbligo di pagamento del
canone - è costituito dall'offerta formale di riconsegna, ai sensi
dell'art. 1216 c.c. FONTI Mass. Giur. It., 2002
Questa massima è
interessante, perché ci indica quando, cioè in che momento, deve essere
effettuate l’offerta reale. Nel termine previsto per esecuzione
dell’offerta basterà attivare la procedura e non anche concluderla
Cass. civ. Sez. II, 23-05-2016, n. 10605
Nelle obbligazioni aventi ad oggetto
una somma di denaro, quando il pagamento mediante offerta reale deve
avvenire entro un determinato termine, è sufficiente che entro tale
termine intervenga l'offerta, non essendo necessario che entro il
predetto termine intervengano anche gli adempimenti previsti dall'art.
1212 c.c. (in particolare, la notifica al creditore del giorno e
dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata
comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di
deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo
eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben
potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo
giorno utile per effettuare il pagamento. (Rigetta, App. Perugia,
09/09/2010)
FONTI CED Cassazione, 2016
L’offerta reale
deve essere effettuata per l’intero, diversamente avrà solo una parziale
efficacia liberatoria.
Cass. civ. Sez. II, 01-09-2014, n. 18483
Ai fini della validità dell'offerta
reale ex art. 1208 cod. civ., è necessario che essa corrisponda alla
totalità della somma o delle cose dovute, sicché l'accettazione di
un'offerta inferiore, ove non accompagnata da una quietanza a saldo o da
particolari elementi di fatto che evidenzino una volontà abdicativa del
percipiente, comporta una liberazione soltanto parziale del debitore,
allo stesso modo di qualunque pagamento non integrale. (Rigetta, App.
Palermo, 30/06/2008) FONTI CED Cassazione, 2014
Come deve essere
effettuata l’offerta di eseguire il contratto ex art. 2932, non nelle
forme dell’offerta reale, ma deve comunque caratterizzata da serietà e
buona fede.
Cass. civ. Sez. II, 30-01-2013, n. 2217
L'offerta della prestazione
corrispettiva, cui l'art. 2932 cod. civ. subordina l'accoglimento della
domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere
necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 cod.
civ., non può, tuttavia, consistere in una mera dichiarazione di
intenti, dovendo essere caratterizzata, in ogni caso, da serietà e buona
fede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che
aveva dedotto la mancanza di serietà dell'offerta della
controprestazione dal constatato peggioramento delle condizioni
economiche del promissario acquirente e dall'omessa prestazione della
garanzia fideiussoria, come pattuita con il contratto preliminare).
(Rigetta, App. Lecce, 02/11/2006) FONTI CED Cassazione, 2013
Procura scritta e
offerta reale.
Cass. civ. Sez. III, 17-01-2013, n. 1016
Il pubblico ufficiale incaricato di
eseguire l'offerta reale di adempimento di un'obbligazione pecuniaria,
ai sensi dell'art. 1209 cod. civ., non ha alcun obbligo di munirsi di
una procura scritta conferita dall'offerente. (Rigetta, App. Brescia,
17/01/2008) FONTI CED Cassazione, 2013
Copia dedicata a: trikka |
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