Giurisprudenza

Sulla struttura della delegazione vi sono contrasti, c’è chi sostiene che si tratti di due contratto e c’è chi sostiene trattarsi di contratto unico. La cassazione” sembra” propendere per l’unicità del rapporto, anche se il contratto può formarsi progressivamente. In questa massima, poi sembra non ammettere la delegazione allo scoperto, cioè quella mancante del rapporto di provvista tra delegante e delegato.

 

Cass. civ. Sez. I, 15-07-2011, n. 15691

Attesa la struttura unitaria della delegazione, che è composta di un rapporto unico con tre soggetti e due rapporti sottostanti, debbono sussistere per gli effetti delegatori due condizioni, vale a dire che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario e che il delegato abbia assunto l'obbligo di pagare a quest'ultimo il debito del delegante, mentre la formazione del negozio giuridico di delegazione può essere anche progressiva e non contestuale, senza che faccia venir meno l'unicità del rapporto, così come è irrilevante, nella fattispecie di cui agli artt. 1268 e 1269 cod. civ., la consapevolezza dell'esistenza e della natura della provvista, non essendo richiesta dalla norma. (Rigetta, App. Brescia, 05/05/2005) FONTI CED Cassazione, 2011

 

In quest’altra, e più vecchia, massima sembra affermarsi il contrario, ma a guardar bene le due massime non sono in contraddizione; il rapporto è indubbiamente unitario, ma i contratti che portano alla delegazione possono essere, e di solito sono, diversi anche con cause proprie. La delegazione realizza quel fenomeno detto collegamento negoziale. Questa massima, a mio parere, esprime in maniera più corretta la delegazione.

 

Cass. civ. Sez. I, 17-05-2000, n. 6387

Dall'analisi del modello delegatorio testualmente configurato dagli art. 1268 - 1270 c.c. si desume che la delegazione può essere realizzata attraverso una pluralità di distinti negozi bilaterali ed unilaterali, dotati ciascuno di una propria causa, pur se tra loro finalisticamente collegati. Infatti, l'incarico delegatorio, come accordo tra delegante e delegato, non postula il consenso del delegatario; all'atto di assegnazione, come accordo tra delegante e delegatario, ben può rimanere estraneo il delegato; infine, la promessa del delegato, come atto unilaterale, si perfeziona con la relativa dichiarazione di volontà ed è efficace ( art. 1334 c.c. ) dal momento in cui perviene a conoscenza del delegatario (ed alla sua eventuale accettazione è connesso, dall'art. 1268, comma 2, c.c. , l'effetto del beneficio di escussione a favore del delegante).

FONTI  Mass. Giur. It., 2000 

Una interessante massima sulla forma della delegazione. La delegazione è quindi un contratto a forma libera (anche se bisogna verificare in concreto l’oggetto dell’obbligazione) tanto che può essere fatta anche per fatti concludenti, ma per la liberazione del delegante è necessaria una dichiarazione espressa del delegatario.

Cass. civ. Sez. I Sent., 11-09-2007, n. 19090

In tema di delegazione, l'assunzione dell'obbligazione da parte del delegato non richiede speciali requisiti di forma e può derivare da facta concludentia oppure da una formazione progressiva e non contestuale dell'accordo; ne consegue che, se il delegato ha direttamente indirizzato la propria dichiarazione di adesione al delegante, e non anche al delegatario, ciò non esclude il perfezionamento del negozio, una volta che quella dichiarazione sia pervenuta al delegatario e questi l'abbia, a propria volta, accettata.

FONTI Foro It., 2008, 6, 1, 1966.

 

Cass. civ. Sez. III, 24-01-2002, n. 848

L'art. 1268 c.c. , subordinando la liberazione del debitore ad una dichiarazione espressa del creditore, esclude che la liberazione possa costituire l'effetto di fatti concludenti, per definizione sintomatici di una manifestazione tacita di volontà e comunque concettualmente contrapposti alla dichiarazione espressa.

FONTI Contratti, 2002, 977  

Nella delegazione titolata o causale sono rilevati i rapporti sottostanti tra le parti, ma non è necessario che questi sussistano al momento della stipula della delegazione.

Cass. civ. Sez. III, 19-05-2004, n. 9470

Per la validità della delegazione titolata è sufficiente l'esistenza dei rapporti sottostanti di provvista e di valuta al momento della scadenza, mentre non è necessario che sussistano all'atto della stipulazione. FONTI Giur. It., 2005, 706

La delegazione di pagamento (delegatio solvendi) ha numerose applicazioni concrete soprattutto in ambito bancario, come nelle ipotesi di bonifico.

Cass. civ. Sez. III, 22-05-2015, n. 10545

In tema di conto corrente bancario, l'esecuzione del bonifico da parte della banca su ordine del correntista ha natura di negozio giuridico unilaterale con efficacia vincolante ai sensi dell'art. 1856 cod. civ. e costituisce una specificazione del mandato generale da lui conferito all'ente creditizio, cui è estraneo il beneficiario (terzo rispetto all'ordine). Nei confronti di quest'ultimo l'incarico di effettuare il pagamento ha natura di "delegatio solvendi", senza che, pur in assenza di un espresso divieto del delegante, la banca delegata possa assumere un'autonoma obbligazione, ai sensi dell'art. 1269, primo comma, cod. civ., verso il creditore delegatario al fine di compensare i crediti dalla stessa vantati, ove l'assunzione di tale obbligo si ponga in contrasto con il rapporto di mandato ex art. 1856 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 22/04/2010) FONTI CED Cassazione, 2015

 

Cass. civ. Sez. I Sent., 19-09-2008, n. 23864

Nella delegazione di pagamento, il delegato (nella specie la banca) che si obblighi personalmente nei confronti del delegatario è tenuto all'adempimento, giusta il disposto dell'art. 1269 c.c.. FONTI Nuova Giur. Civ., 2009, 4, 1, 336 nota di ALVISI

Un vecchia massima che però chiarisce il regime delle eccezioni nella delegazione ex art. 1271. Si ribadisce che le eccezioni relative ai rapporti di provvista o di valuta sono opponibili sono se tali rapporti sono richiamati nelle delegazione; è interessate notare che se è vero che il delegato non può opporre le eccezioni relative ai rapporti sottostanti ( se la delegazione è pura) è anche vero che il delegatario non può rifiutare il pagamento sulla base dei detti rapporti.

Cass. civ. Sez. III, 14-06-1994, n. 5770

Nella delegazione di pagamento "pura" l'obbligazione del delegato verso il delegatario prescinde del tutto dal rapporto sottostante di provvista (delegante-delegato) e di valuta (delegante-delegatario) e, quindi, dai relativi vizi, salvo che ricorra la nullità della doppia causa, giacché, in tal caso, viene meno la funzione stessa della delegazione.

Conseguentemente, nell'ipotesi predetta non si verifica, di regola, un'obbligazione trilatera, in quanto il delegatario non deve aderire al rapporto delegante-delegato, né può rifiutare l'adempimento di quest'ultimo, stante l'autonomia dei due rapporti, non potendo il delegato opporre le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario se ad esso le parti non abbiano fatto espresso riferimento.

FONTI  Mass. Giur. It., 1994 


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