Giurisprudenza
Sulla struttura
della delegazione vi sono contrasti, c’è chi sostiene che si tratti di
due contratto e c’è chi sostiene trattarsi di contratto unico. La
cassazione” sembra” propendere per l’unicità del rapporto, anche se il
contratto può formarsi progressivamente. In questa massima, poi sembra
non ammettere la delegazione allo scoperto, cioè quella mancante del
rapporto di provvista tra delegante e delegato.
Cass. civ. Sez. I, 15-07-2011, n. 15691
Attesa la struttura unitaria della
delegazione, che è composta di un rapporto unico con tre soggetti e due
rapporti sottostanti, debbono sussistere per gli effetti delegatori due
condizioni, vale a dire che il delegante sia creditore del delegato e
debitore del delegatario e che il delegato abbia assunto l'obbligo di
pagare a quest'ultimo il debito del delegante, mentre la formazione del
negozio giuridico di delegazione può essere anche progressiva e non
contestuale, senza che faccia venir meno l'unicità del rapporto, così
come è irrilevante, nella fattispecie di cui agli artt. 1268 e 1269 cod.
civ., la consapevolezza dell'esistenza e della natura della provvista,
non essendo richiesta dalla norma. (Rigetta, App. Brescia, 05/05/2005)
FONTI CED Cassazione, 2011
In quest’altra, e
più vecchia, massima sembra affermarsi il contrario, ma a guardar bene
le due massime non sono in contraddizione; il rapporto è indubbiamente
unitario, ma i contratti che portano alla delegazione possono essere, e
di solito sono, diversi anche con cause proprie. La delegazione realizza
quel fenomeno detto collegamento negoziale. Questa massima, a mio
parere, esprime in maniera più corretta la delegazione.
Cass. civ. Sez. I, 17-05-2000, n. 6387
Dall'analisi del modello delegatorio
testualmente configurato dagli art. 1268 - 1270 c.c. si desume che la
delegazione può essere realizzata attraverso una pluralità di distinti
negozi bilaterali ed unilaterali, dotati ciascuno di una propria causa,
pur se tra loro finalisticamente collegati. Infatti, l'incarico
delegatorio, come accordo tra delegante e delegato, non postula il
consenso del delegatario; all'atto di assegnazione, come accordo tra
delegante e delegatario, ben può rimanere estraneo il delegato; infine,
la promessa del delegato, come atto unilaterale, si perfeziona con la
relativa dichiarazione di volontà ed è efficace ( art. 1334 c.c. ) dal
momento in cui perviene a conoscenza del delegatario (ed alla sua
eventuale accettazione è connesso, dall'art. 1268, comma 2, c.c. ,
l'effetto del beneficio di escussione a favore del delegante).
FONTI Mass. Giur. It., 2000
Una interessante
massima sulla forma della delegazione. La delegazione è quindi un
contratto a forma libera (anche se bisogna verificare in concreto
l’oggetto dell’obbligazione) tanto che può essere fatta anche per fatti
concludenti, ma per la liberazione del delegante è necessaria una
dichiarazione espressa del delegatario.
Cass. civ. Sez. I Sent., 11-09-2007, n. 19090
In tema di delegazione, l'assunzione
dell'obbligazione da parte del delegato non richiede speciali requisiti
di forma e può derivare da facta concludentia oppure da una formazione
progressiva e non contestuale dell'accordo; ne consegue che, se il
delegato ha direttamente indirizzato la propria dichiarazione di
adesione al delegante, e non anche al delegatario, ciò non esclude il
perfezionamento del negozio, una volta che quella dichiarazione sia
pervenuta al delegatario e questi l'abbia, a propria volta, accettata.
FONTI Foro It., 2008, 6, 1, 1966.
Cass. civ. Sez. III,
24-01-2002, n. 848
L'art. 1268 c.c. , subordinando la
liberazione del debitore ad una dichiarazione espressa del creditore,
esclude che la liberazione possa costituire l'effetto di fatti
concludenti, per definizione sintomatici di una manifestazione tacita di
volontà e comunque concettualmente contrapposti alla dichiarazione
espressa.
FONTI Contratti, 2002, 977
Nella delegazione
titolata o causale sono rilevati i rapporti sottostanti tra le parti, ma
non è necessario che questi sussistano al momento della stipula della
delegazione.
Cass. civ. Sez. III, 19-05-2004, n. 9470
Per la validità della delegazione titolata è sufficiente l'esistenza dei
rapporti sottostanti di provvista e di valuta al momento della scadenza,
mentre non è necessario che sussistano all'atto della stipulazione.
FONTI Giur. It., 2005, 706
La delegazione di
pagamento (delegatio solvendi) ha numerose applicazioni concrete
soprattutto in ambito bancario, come nelle ipotesi di bonifico.
Cass. civ. Sez. III, 22-05-2015, n. 10545
In tema di conto corrente bancario,
l'esecuzione del bonifico da parte della banca su ordine del correntista
ha natura di negozio giuridico unilaterale con efficacia vincolante ai
sensi dell'art. 1856 cod. civ. e costituisce una specificazione del
mandato generale da lui conferito all'ente creditizio, cui è estraneo il
beneficiario (terzo rispetto all'ordine). Nei confronti di quest'ultimo
l'incarico di effettuare il pagamento ha natura di "delegatio solvendi",
senza che, pur in assenza di un espresso divieto del delegante, la banca
delegata possa assumere un'autonoma obbligazione, ai sensi dell'art.
1269, primo comma, cod. civ., verso il creditore delegatario al fine di
compensare i crediti dalla stessa vantati, ove l'assunzione di tale
obbligo si ponga in contrasto con il rapporto di mandato ex art. 1856
cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 22/04/2010) FONTI CED
Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. I Sent., 19-09-2008,
n. 23864
Nella delegazione di pagamento, il delegato (nella specie la banca) che
si obblighi personalmente nei confronti del delegatario è tenuto
all'adempimento, giusta il disposto dell'art. 1269 c.c.. FONTI Nuova
Giur. Civ., 2009, 4, 1, 336 nota di ALVISI
Un vecchia massima
che però chiarisce il regime delle eccezioni nella delegazione ex art.
1271. Si ribadisce che le eccezioni relative ai rapporti di provvista o
di valuta sono opponibili sono se tali rapporti sono richiamati nelle
delegazione; è interessate notare che se è vero che il delegato non può
opporre le eccezioni relative ai rapporti sottostanti ( se la
delegazione è pura) è anche vero che il delegatario non può rifiutare il
pagamento sulla base dei detti rapporti.
Cass. civ. Sez. III, 14-06-1994, n. 5770
Nella delegazione di pagamento "pura"
l'obbligazione del delegato verso il delegatario prescinde del tutto dal
rapporto sottostante di provvista (delegante-delegato) e di valuta
(delegante-delegatario) e, quindi, dai relativi vizi, salvo che ricorra
la nullità della doppia causa, giacché, in tal caso, viene meno la
funzione stessa della delegazione.
Conseguentemente, nell'ipotesi
predetta non si verifica, di regola, un'obbligazione trilatera, in
quanto il delegatario non deve aderire al rapporto delegante-delegato,
né può rifiutare l'adempimento di quest'ultimo, stante l'autonomia dei
due rapporti, non potendo il delegato opporre le eccezioni relative al
rapporto tra delegante e delegatario se ad esso le parti non abbiano
fatto espresso riferimento.
FONTI Mass. Giur. It., 1994 |
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