Giurisprudenza
La multa penitenziale
presuppone un recesso discrezionale, e se è invece giustificato per
l’inadempimento dell’altra parte?
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 01-03-2018, n. 4838 (rv. 648211-01)
La clausola contrattuale contenente una "multa poenitentialis" a fronte
della convenzionale attribuzione ad uno dei contraenti dello "ius
poenitendi" non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina
generale, sicché deve escludersi il diritto alla percezione della multa
se il contraente onerato prova che il suo recesso è giustificato, in
relazione alla formulata "exceptio inadimpleti contractus",
dall'inadempimento dell'altra parte. (Rigetta, TRIBUNALE PALERMO,
13/11/2014)
FONTI
La penale può
essere ridotta se è manifestamente eccessiva ( art. 1384); in questa
massima sono indicati i criteri che deve seguire il giudice per ridurre
l’importo della penale.
Cass. civ. Sez. II, 10-05-2012, n. 7180
Per valutare se una penale sia
manifestamente eccessiva, il giudice deve utilizzare un criterio
oggettivo, nel senso che deve tener conto non già della posizione
soggettiva del debitore e del riflesso che la penale può avere sul suo
patrimonio, ma soltanto dello squilibrio tra le posizioni delle parti,
essendo altresì irrilevante l'indagine su un pubblico interesse che
dovrebbe giustificare la riduzione dell'ammontare convenuto.
FONTI Foro It., 2013, 4, 1, 1205
Domanda: l’aver
previsto una penale rende questa esigibile ogni qual volta vi sia un
ritardo o inadempimento? No,
l’inadempimento o il ritardo devono essere comunque imputabili.
Cass. civ. Sez. II, 10-05-2012, n.
7180
La pattuizione di una clausola penale
non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per
cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova
che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia
determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a
lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua
connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non
potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata
all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla
parte obbligata. (Rigetta, App. Ancona, 20/10/2006) FONTI CED
Cassazione, 2012
La clausola penale
non ha natura sanzionatoria, ma serve per liquidare preventivamente
l’ammontare del risarcimento del danno.
Cass. civ. Sez. V, 27-09-2011, n. 19702 La
clausola penale non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma
assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare
preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'è che, se l'ammontare
fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo
l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento
dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio
contrattuale, la stessa può essere equamente ridotta. FONTI Obbl. e
Contr., 2011, 12, 865
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