Giurisprudenza
Anche il negozio
dispositivo del grado ipotecario deve essere annotato nei registri
immobiliari.
Cass. civ. Sez. I, 09-09-2004, n. 18188
L'annotazione nei registri immobiliari
degli atti dispositivi presi in considerazione (con elencazione non
tassativa ) dall'articolo 2843, comma 1, del c.c. - ivi compresi,
pertanto, i negozi dispositivi del grado d'ipoteca - ha carattere
necessario e, quindi, costitutivo del (nuovo) rapporto ipotecario, per
cui l'omissione della predetta annotazione determina l'inefficacia
dell'atto o del negozio anche nei confronti dei terzi.
FONTI Guida al Diritto, 2004, 45, 41
Il creditore è
responsabile quando chiede la cancellazione dell’ipoteca senza il
consenso del fideiussore che ha pagato il debito.
Cass. civ. Sez. III, 29-03-2006, n. 7236
La richiesta di
cancellazione dell'ipoteca da parte del creditore, in assenza di
consenso del fideiussore che ha adempiuto al pagamento del debito
garantito, impedendo la surrogazione nell'ipoteca del fideiussore,
configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale a carico dello
stesso creditore riconducibile al contratto di fideiussione, la quale -
per la sua sussistenza in concreto - presuppone un comportamento
colpevole ed efficiente del creditore medesimo, nel senso che il fatto
generatore della suddetta responsabilità ed idoneo a determinare
l'insorgenza del correlato obbligo di risarcimento del danno deve essere
a lui direttamente imputabile.
Pertanto, trattandosi
dell'accertamento di un fatto, non sono applicabili in proposito le
preclusioni previste dall'ordinamento per l'ammissibilità della prova
testimoniale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di
ricorso e confermato sul punto l'impugnata sentenza - ritenuta, ancorché
con la correzione risultante dal principio affermato, immune dalle
violazioni dedotte -, con la quale si era provveduto al rigetto della
domanda formulata dal fideiussore nei confronti della banca creditrice
strutturato sull'accertamento, risultato negativo, dell'imputabilità
alla creditrice dell'impossibilità di effettuare la surrogazione da
parte del fideiussore e sull'irrilevanza sia della mancata annotazione
sia della forma scritta del consenso del fideiussore stesso alla
cancellazione dell'ipoteca). (Cassa con rinvio, App. Roma, 11 Dicembre
2001) FONTI Mass. Giur. It., 2006
Surrogazione e
fallimento in caso di pagamento del credito da parte di un terzo di un
debito del debitore già fallito.
Cass. civ. Sez. I Sent., 11-02-2008, n. 3173
In tema di pagamento effettuato dal
terzo, dopo il fallimento del debitore, la surrogazione "ex lege" del
"solvens" nel diritto di credito e, di conseguenza, la trasmissione, in
favore di quest'ultimo dell'ipoteca spettante all'originario creditore,
non escludono che, ai fini dell'ammissione al passivo, il terzo, ai fini
del soddisfacimento con fruizione della prelazione
propria dell'ipoteca trasferibile in virtù della surrogazione,chieda ed
ottenga, ai sensi dell'art. 2843 cod. civ., l'annotazione del
trasferimento; ne consegue che, in difetto, il credito va ammesso al
passivo in via chirografaria. (Cassa e decide nel merito, App. Ancona,
14 Aprile 2003) FONTI Mass. Giur. It., 2008
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