Giurisprudenza
Distinzione tra interessi corrispettivi e interessi di mora.
Cass. civ., Sez III Sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 Vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta. L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., rappresenta invece il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria. Fonte, Ced Cassazione, 2019
La funzione degli interessi di mora nei rapporti bancari.
Cass. civ., Sez III Sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 "Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati". Fonte, Ced Cassazione, 2019
Interessi usurari e retroattività Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 dicembre 2019, n. 31577
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che
determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la
misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura
(introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 della legge
17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del D.Lgs.
1 settembre 1993, n. 385, e con l'art. 4 della legge
7 marzo 1996, n. 108), non sono retroattive e, pertanto, in
relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore,
non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi.
Fonte De Agostini giuridica 2019
Interessi e conto corrente Cass. civ., Sez. I, Ord., 23 aprile 2019, n. 11173
In materia di conto corrente bancario, con riferimento ai rapporti
svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in
vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis, D.L. n. 185 del
2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini
della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta,
come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo
globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di
massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale
commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo
verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il
tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà
la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali
emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108,
compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in
concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella
soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari
alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia
di legge e quello degli interessi in concreto praticati. (Nella
specie la Corte di Appello ha errato nel computare le CMS ai soli
fini del calcolo del TEG applicato in concreto dalla Banca, ma non
anche ai fini della determinazione del limite dell'usura presunta
definito secondo legge, avendo omesso qualsiasi considerazione
relativa alla "cms soglia", al suo eventuale superamento ed alla
incidenza di questo ai fini dell'eventuale superamento della soglia
dell'usura in relazione al "margine" degli interessi eventualmente
residuo.)
Fonte De Agostini giuridica 2019
Sul principio che le somme versate da debitore vanno imputate prima agli
interessi e poi al capitale.
Cass. civ. Sez. I, 26-05-2016, n. 10941
Il principio di cui all'art. 1194
c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli
interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore,
postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo,
per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c..
Gli interessi corrispettivi e compensativi sono in genere considerati
della stessa natura, ma in questa sentenza la cassazione precisa la (
sottile) differenza.
In sostanza: nelle
obbligazioni pecuniarie la funzione è corrispettiva, perché sono frutti
civili, nei contratti di scambio la funzione è invece compensativa,
proprio perché in questi contratti vi è uno scambio di prestazioni
diversamente a quanto accade nelle obbligazioni pecuniarie dove c’è
semplicemente un debitore che deve restituire una somma di denaro, e
quindi non c’è alcuna corrispettività.
Cass. civ. Sez. I, 15-10-2015, n. 20868
La domanda di corresponsione degli
interessi non accompagnata da alcuna particolare qualificazione va
intesa come rivolta al conseguimento soltanto degli interessi
corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, sono dovuti
indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato
pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore, atteso che la
funzione primaria degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie è quella
corrispettiva, collegata alla loro natura di frutti civili della somma
dovuta, mentre, nei contratti di scambio, caratterizzati dalla
contemporaneità delle reciproche prestazioni, è quella compensativa,
dovendosi invece riconoscere carattere secondario alla funzione
risarcitoria, propria degli interessi di mora, che presuppone
l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora "ex lege"
del debitore, e quindi la proposizione di un'espressa domanda, distinta
da quella del pagamento del capitale.
Ancora sullo
stesso argomento
Cass. civ. Sez. III, 18-09-2014, n.
19659
Nel caso di risoluzione di un
contratto preliminare di vendita, per inadempimento del promittente
venditore, questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli
interessi legali, dovuti come frutto civile del denaro, a decorrere dal
giorno in cui le somme gli furono consegnate dall'altro contraente.
(Rigetta, App. Milano, 27/04/2010)
FONTI CED Cassazione, 2014
Il credito per
produrre interessi deve essere anche liquido, cioè esattamente
determinato.
Cass. civ. Sez. III, 12-09-2014, n. 19266
Il credito pecuniario che sia divenuto
esigibile a causa della scadenza del termine di adempimento, ma sia
illiquido, non produce interessi compensativi ex art. 1282 cod.
civ. (Cassa con rinvio, App. Roma, 18/04/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014
Se si chiedono
oltre il valore degli interessi moratori, il maggior danno, sarà
necessario provarlo, ma in certi casi non sarà necessario, come
nell’ipotesi riportata nella seguente massima.
Cass. civ. Sez. II, 01-10-2013, n. 22429
Nel caso di ritardato adempimento di
una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224,
secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva
laddove, durante la mora, il tasso di inflazione sia superiore al saggio
degli interessi legali. (Rigetta, App. Campobasso, 20/06/2006) FONTI CED
Cassazione, 2013
Cass. civ. Sez. II, 03-06-2009, n.
12828
In caso di inadempimento o di
ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di
denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277
cod. civ. - la rivalutazione monetaria del credito può essere
riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai
sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., l'esistenza del maggior
danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il
periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi
legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, primo comma, cod.
civ., rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra
rivalutazione monetaria ed interessi compensativi. (Cassa e decide nel
merito, App. Bolzano, 26/05/2003)
FONTI Mass. Giur. It., 2009
Gli interessi
anatocistici devono essere espressamente richiesti.
Cass. civ. Sez. I, 18-09-2013, n. 21340
L'attribuzione degli interessi sugli
interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 cod. civ.,
postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta
rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali,
con la conseguenza che, proposta in primo grado solo tale ultima
domanda, la richiesta degli interessi anatocistici non può essere
avanzata per la prima volta in appello, stante il divieto di
cui all'art. 345 cod. proc. civ. (Rigetta, App. Palermo, 13/03/2006)
FONTI CED Cassazione, 2013
Sulla nullità
degli interessi anatocistici praticati dalle banche con capitalizzazione
trimestrale.
Cass. civ. Sez. I, 16-03-1999, n. 2374
Gli usi che consentono la deroga ai
limiti di ammissibilità dell'anatocismo stabiliti dall'art. 1283
c.c. sono solo gli usi normativi esistenti prima della entrata in vigore
del codice, non potendosi formare in epoca successiva usi in contrasto
con la disciplina limitativa legale. È pertanto nulla la clausola
contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dalla clientela, in
quanto basata su un uso introdotto dopo il 1942 e avente carattere
negoziale e non normativo. FONTI Giur. It., 1999 nota di DELL'ANNA
MISURALE
Sulla rilevabilità
d’ufficio della nullità della clausola di anatocismo con
capitalizzazione trimestrale.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
07-05-2015, n. 9169
Nell'ambito di una controversia
civile, il Giudice adito, in mancanza di specifica eccezione della parte
interessata, può rilevare d'ufficio, la nullità della clausola
anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi
passivi inserita nel contratto di conto corrente bancario posto a
fondamento della richiesta creditoria azionata in giudizio. FONTI
Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2015
La clausola sulla
capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) da parte delle
banche è nulla, in questa massima, però si indica il termine di
prescrizione per ottenere la restituzione delle somme non dovute e il
termine iniziale da cui comincia a decorrere.
Cass. civ. Sez. I, 24-05-2016, n. 10713
L'azione di ripetizione di indebito,
proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della
clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici
maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario
regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione
decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti sono stati
eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in
conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma
dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli
interessi non dovuti sono stati registrati. (Rigetta, App. Milano,
12/05/2010) FONTI CED Cassazione, 2016.
Pagamento degli
interessi e obbligazione naturale.
Cass. civ. Sez. III Sent., 30-05-2008, n. 14481
Il debitore che abbia pagato
spontaneamente interessi superiori al tasso legale non pattuiti per atto
scritto, a norma dell'art. 1284 cod. civ., non può ripeterne l'importo,
dovendo tale pagamento essere qualificato come adempimento di
un'obbligazione naturale. (Cassa con rinvio, App. Roma, 8 Luglio 2003)
FONTI Mass. Giur. It., 2008
Occupiamoci dei
danni nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224; dal giorno della mora,
come vedremo, sono dovuti gli interessi moratori di valore pare
all’interesse legale. Da notare che per avere questi interessi è
necessario che il ritardo sia imputabile al debitore.
Cass. civ. Sez. II, 21-06-2010, n. 14926
La parte che si avvale legittimamente
del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione
pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra non può essere
considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi
moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altra parte per il
mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei
dovuto, non essendo applicabile l'art. 1224 cod. civ., che ricollega
alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli
interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all'omesso pagamento
della prestazione pecuniaria (Nella specie, si trattava di un contratto
di compravendita nel quale la parte acquirente aveva giustificato il
mancato pagamento del saldo a causa delle difformità e dei vizi del
materiale consegnato). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 18/11/2004)
FONTI CED Cassazione, 2010
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