Giurisprudenza

 

 

 

Distinzione tra interessi corrispettivi e interessi di mora.

 

Cass. civ., Sez III Sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286

Vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta. L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., rappresenta invece il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Fonte, Ced Cassazione, 2019

 

La funzione degli interessi di mora nei rapporti bancari.

 

Cass. civ., Sez III Sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286

"Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati".

Fonte, Ced Cassazione, 2019

 

Interessi usurari e retroattività

 

Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 dicembre 2019, n. 31577
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e con l'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108), non sono retroattive e, pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi.

Fonte De Agostini giuridica 2019

 

 

Interessi e conto corrente

 

Cass. civ., Sez. I, Ord., 23 aprile 2019, n. 11173
In materia di conto corrente bancario, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis, D.L. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. (Nella specie la Corte di Appello ha errato nel computare le CMS ai soli fini del calcolo del TEG applicato in concreto dalla Banca, ma non anche ai fini della determinazione del limite dell'usura presunta definito secondo legge, avendo omesso qualsiasi considerazione relativa alla "cms soglia", al suo eventuale superamento ed alla incidenza di questo ai fini dell'eventuale superamento della soglia dell'usura in relazione al "margine" degli interessi eventualmente residuo.)

 Fonte De Agostini giuridica 2019

 

 Sul principio che le somme versate da debitore vanno imputate prima agli interessi e poi al capitale.

Cass. civ. Sez. I, 26-05-2016, n. 10941

Il principio di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c..

 

Gli interessi corrispettivi e compensativi sono in genere considerati della stessa natura, ma in questa sentenza la cassazione precisa la ( sottile) differenza.

In sostanza: nelle obbligazioni pecuniarie la funzione è corrispettiva, perché sono frutti civili, nei contratti di scambio la funzione è invece compensativa, proprio perché in questi contratti vi è uno scambio di prestazioni diversamente a quanto accade nelle obbligazioni pecuniarie dove c’è semplicemente un debitore che deve restituire una somma di denaro, e quindi non c’è alcuna corrispettività.
Gli interessi moratori, infine, hanno funzione risarcitoria e quindi sono dovuti solo su esplicita domanda del creditore.

 

Cass. civ. Sez. I, 15-10-2015, n. 20868

La domanda di corresponsione degli interessi non accompagnata da alcuna particolare qualificazione va intesa come rivolta al conseguimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, sono dovuti indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore, atteso che la funzione primaria degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie è quella corrispettiva, collegata alla loro natura di frutti civili della somma dovuta, mentre, nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneità delle reciproche prestazioni, è quella compensativa, dovendosi invece riconoscere carattere secondario alla funzione risarcitoria, propria degli interessi di mora, che presuppone l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora "ex lege" del debitore, e quindi la proposizione di un'espressa domanda, distinta da quella del pagamento del capitale.

 

Ancora sullo stesso argomento

 

Cass. civ. Sez. III, 18-09-2014, n. 19659

Nel caso di risoluzione di un contratto preliminare di vendita, per inadempimento del promittente venditore, questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali, dovuti come frutto civile del denaro, a decorrere dal giorno in cui le somme gli furono consegnate dall'altro contraente. (Rigetta, App. Milano, 27/04/2010)

FONTI CED Cassazione, 2014

Il credito per produrre interessi deve essere anche liquido, cioè esattamente determinato.

Cass. civ. Sez. III, 12-09-2014, n. 19266

Il credito pecuniario che sia divenuto esigibile a causa della scadenza del termine di adempimento, ma sia illiquido, non produce interessi compensativi ex art. 1282 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Roma, 18/04/2007)

FONTI CED Cassazione, 2014

Se si chiedono oltre il valore degli interessi moratori, il maggior danno, sarà necessario provarlo, ma in certi casi non sarà necessario, come nell’ipotesi riportata nella seguente massima.

Cass. civ. Sez. II, 01-10-2013, n. 22429

Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva laddove, durante la mora, il tasso di inflazione sia superiore al saggio degli interessi legali. (Rigetta, App. Campobasso, 20/06/2006) FONTI CED Cassazione, 2013

 

 

Cass. civ. Sez. II, 03-06-2009, n. 12828

In caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 cod. civ. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, primo comma, cod. civ., rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi. (Cassa e decide nel merito, App. Bolzano, 26/05/2003)

FONTI Mass. Giur. It., 2009

 

 

Gli interessi anatocistici devono essere espressamente richiesti.

 

Cass. civ. Sez. I, 18-09-2013, n. 21340

L'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 cod. civ., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, con la conseguenza che, proposta in primo grado solo tale ultima domanda, la richiesta degli interessi anatocistici non può essere avanzata per la prima volta in appello, stante il divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ. (Rigetta, App. Palermo, 13/03/2006)

FONTI CED Cassazione, 2013

 

Sulla nullità degli interessi anatocistici praticati dalle banche con capitalizzazione trimestrale.

 

Cass. civ. Sez. I, 16-03-1999, n. 2374

Gli usi che consentono la deroga ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo stabiliti dall'art. 1283 c.c. sono solo gli usi normativi esistenti prima della entrata in vigore del codice, non potendosi formare in epoca successiva usi in contrasto con la disciplina limitativa legale. È pertanto nulla la clausola contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dalla clientela, in quanto basata su un uso introdotto dopo il 1942 e avente carattere negoziale e non normativo. FONTI Giur. It., 1999 nota di DELL'ANNA MISURALE

 

 

Sulla rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola di anatocismo con capitalizzazione trimestrale.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 07-05-2015, n. 9169

Nell'ambito di una controversia civile, il Giudice adito, in mancanza di specifica eccezione della parte interessata, può rilevare d'ufficio, la nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi inserita nel contratto di conto corrente bancario posto a fondamento della richiesta creditoria azionata in giudizio. FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2015

 

La clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) da parte delle banche è nulla, in questa massima, però si indica il termine di prescrizione per ottenere la restituzione delle somme non dovute e il termine iniziale da cui comincia a decorrere.

Cass. civ. Sez. I, 24-05-2016, n. 10713

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti sono stati eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. (Rigetta, App. Milano, 12/05/2010) FONTI CED Cassazione, 2016.

 

Pagamento degli interessi e obbligazione naturale.

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 30-05-2008, n. 14481

Il debitore che abbia pagato spontaneamente interessi superiori al tasso legale non pattuiti per atto scritto, a norma dell'art. 1284 cod. civ., non può ripeterne l'importo, dovendo tale pagamento essere qualificato come adempimento di un'obbligazione naturale. (Cassa con rinvio, App. Roma, 8 Luglio 2003)

FONTI Mass. Giur. It., 2008

Occupiamoci dei danni nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224; dal giorno della mora, come vedremo, sono dovuti gli interessi moratori di valore pare all’interesse legale. Da notare che per avere questi interessi è necessario che il ritardo sia imputabile al debitore.

Cass. civ. Sez. II, 21-06-2010, n. 14926

La parte che si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l'art. 1224 cod. civ., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all'omesso pagamento della prestazione pecuniaria (Nella specie, si trattava di un contratto di compravendita nel quale la parte acquirente aveva giustificato il mancato pagamento del saldo a causa delle difformità e dei vizi del materiale consegnato). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 18/11/2004)

FONTI CED Cassazione, 2010

 


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