Giurisprudenza
L’ipoteca deve essere costituita per
un credito attuale, non futuro, con l’eccezione prevista dall’art. 2852
che fa riferimento ai crediti condizionali e crediti che eventualmente
possono sorgere da un rapporto già esistente. Il credito, attuale, deve
però provenire da titolo sufficiente e adeguato, in modo da poter essere
idoneo all’iscrizione. La somma oggetto del credito, poi, deve essere
specificata per l’efficacia stessa dell’ipoteca che non può aversi per
crediti diversi da quelli garantiti e per la stessa estensione del
diritto di prelazione prodotto dall’ipoteca.
In tema di iscrizione ipotecaria, il
principio secondo cui il titolo deve essere sufficiente ed adeguato a
dare contezza dell'esistenza e dell'individuabilità del credito
garantito, trovando il suo fondamento nell'impossibilità di costituire
un'ipoteca per debiti non attuali, ad eccezione di quanto
previsto dall'art. 2852 cod. civ. per i crediti condizionali o per
quelli che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto,
non trova applicazione relativamente ad un credito riconosciuto come già
esistente da colui che concede la garanzia, e rientra nei poteri
esclusivamente riservati al giudice del merito apprezzare l'esistenza e
la individuabilità del credito stesso. (Rigetta, App. Firenze,
20/02/2009) FONTI CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. III, 27-08-2014, n.
18325
La specialità soggettiva della
ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 cod. civ. , indica che
per la validità del vincolo ipotecario sono necessarie l'individuazione
del credito garantito e la specificazione della somma dovuta e
costituisce un naturale completamento del principio della determinatezza
della garanzia, a significare che la legge non consente al creditore di
estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello
garantito. La specificazione della somma per la quale l'ipoteca è
iscritta segna il limite della garanzia, vale a dire quello oltre il
quale non opera più il diritto di prelazione, e non si identifica con
l'importo del credito garantito. (Rigetta, Trib. Terni, 20/09/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014 Una volta estinta
l’obbligazione garantita dall’ipoteca, questa può essere cancellata, ma
non è il creditore a dover chiedere la cancellazione che
è però tenuto a
fornire il suo consenso alla cancellazione.
Cass. civ. Sez. III, 20-06-2013, n. 15435
In materia di cancellazione delle
ipoteche, l'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso,
una volta che il debito sia estinto, riveste natura contrattuale;
ne consegue che nel giudizio promosso
dal debitore per il risarcimento del danno conseguente all'omessa
cancellazione di un'ipoteca, spetta al debitore medesimo dare la prova
di avere subito un danno, posto che il creditore non è obbligato a
chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, e gravando, per
converso, l'adempimento dell'obbligo al consenso su chiunque ne abbia
interesse, e a maggior ragione sul proprietario dell'immobile. (Rigetta,
App. Firenze, 20/03/2007)
FONTI CED Cassazione, 2013 L’iscrizione ipotecaria effettuata dell’agente
della riscossione, non è assimilabile all’ipoteca legale o giudiziale.
Cass. civ. Sez. I, 18-05-2012, n. 7911
L'iscrizione ipotecaria effettuata
dall'agente della riscossione non è assimilabile alle ipotesi di ipoteca
legale o giudiziale, risiedendo sulla formalità dell'impulso di parte e
su un provvedimento di natura amministrativa. Pertanto non è
suscettibile di applicazione l'art. 67 L.F. in materia di revocazione
delle ipoteche giudiziali e volontarie ed il credito fatto valere
dall'agente della riscossione deve essere insinuato con collocazione di
rango ipotecario. FONTI Fisco on line, 2012.
Si può iscrivere ipoteca giudiziale
grazie a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma questa
segue le sorti del decreto ingiuntivo.
Cass. civ. Sez. III, 13-06-2014, n. 13547
L'iscrizione di ipoteca legale, che sia stata operata sulla base di un
decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo costituisce
mero atto di esecuzione, per cui ne deve essere ordinata la
cancellazione, anche di ufficio, qualora il titolo, per qualsiasi causa,
divenga inefficace, con disposizione che va resa nello stesso
provvedimento con cui viene accertata la sopravvenuta inefficacia.
(Rigetta, App. Venezia, 01/08/2007) FONTI CED Cassazione, 2014
Se un creditore ha iscritto ipoteca volontaria
grazie a un titolo stragiudiziale, può poi agire con un decreto
ingiuntivo? Sì.
Cass. civ. Sez. I, 10-10-2013, n.
23083 Il
creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto
ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse
ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a
seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche
ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata
originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti
successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento
giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide,
restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del
debitore. (Cassa con rinvio, App. Taranto, 16/01/2010) FONTI CED
Cassazione, 2013
Secondo l’art. 2808 l’efficacia dell’ipoteca è
di 20 anni dalla data d’iscrizione, ma se sono trascorsi i 20 anni non è
detto che siano anche estinti il titolo ipotecario o il diritto di
credito garantito.
Cass. civ. Sez. I, 01-04-2011, n. 7570
In tema di iscrizione ipotecaria, la
previsione della sua durata ventennale - stabilita dall'art. 2847 cod.
civ. a seguito della formalità adempiuta ai sensi dell'art.2808 cod.
civ. con riguardo all'iscrizione nei registri immobiliari - attiene solo
al profilo dell'efficacia, implicando che l'omesso rinnovo della
predetta iscrizione nel ventennio non estingue nè il titolo ipotecario,
nè il diritto di credito garantito, ben potendo infatti lo stesso
creditore, ex art. 2848 cod. civ., procedere a nuova iscrizione, sulla
base del medesimo titolo e sia pur con il solo limite della presa di
grado dal successivo adempimento e senza pregiudizio delle ragioni dei
terzi acquirenti di trascrizione anteriore; nè in materia opera
l'istituto della prescrizione e dunque dell'ipotizzabilità della
interruzione, con riguardo all'apertura del fallimento, essendo
sufficiente, perchè la garanzia giovi al creditore, che questi abbia
richiesto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla
data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio,
permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura, fino alla
fase del riparto dell'attivo compresa. (Cassa con rinvio, Trib. Modica,
23/06/2005)
FONTI CED Cassazione, 2011 Non si può trasferire l’ipoteca senza
trasferire il credito garantito, perché l’ipoteca non è autonoma
rispetto al credito. D’altro canto se si accerta che il credito è
simulato ( e quindi non esistente) si estingue anche la garanzia
ipotecaria, e se il credito simulato era assistito da ipoteca questa non
si trasmette a un credito collegato al contratto dissimulato.
Cass. civ. Sez. I, 06-11-2006, n. 23669
L'accessorietà dell'ipoteca - che può
essere concessa e iscritta soltanto per un determinato credito - ne
denota la mancanza di autonomia rispetto all'obbligazione garantita;
l'ipoteca non può, quindi, essere
ceduta con effetti reali senza il credito garantito né trasferita a un
chirografo, cui farebbe acquistare una prelazione prima inesistente.
La specialità soggettiva della
ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 cod.civ., indica, a sua
volta, che, per la validità stessa del vincolo ipotecario, sono
necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione
della somma dovuta;
essa è un naturale completamento del
principio della determinatezza della garanzia e sta a significare che la
legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un
credito diverso da quello garantito.
Il connotato dell'accessorietà (che
poi si sostanzia anche in un rigido meccanismo di pubblicità legale)
comporta, pertanto, l'estinzione dell'ipoteca una volta affermata la
simulazione del credito a garanzia del quale era stata concessa;
e la specialità soggettiva
dell'ipoteca implica l'inestensibilità della garanzia ipotecaria
all'obbligazione collegata al contratto dissimulato, poiché estranea al
rapporto per la quale era stata prevista. (Fattispecie in cui la S.C. ha
escluso che l'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo fondiario possa
trasferirsi, a seguito della ritenuta simulazione del contratto di
mutuo, a garanzia di un credito diverso e chirografario, ancorché questa
sia stata la volontà delle parti). (Cassa e decide nel merito, App.
Bolzano, 17 Marzo 2003)
FONTI Mass. Giur. It., 2006 |
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