Giurisprudenza.
Il calcolo della somma da
corrispondere il caso di arricchimento senza causa.
Cass. civ., Sez. II, 13 settembre
2016, n. 17957
Non si può agire per l’arricchimento
senza giusta causa fino a quando l’atto da cui si pretende fondare
l’arricchimento conservi
efficacia obbligatoria.
Cass. civ. Sez. II, 13-04-2016, n. 7331
In tema di azione generale di
arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di
un soggetto a danno di un altro, non è invocabile la mancanza ovvero
l'ingiustizia della causa, allorché l'arricchimento (nella specie,
l'assegnazione di un alloggio realizzato da una cooperativa edilizia)
dipenda da un atto di disposizione volontaria (nella specie, la
cessione, in favore dell'assegnatario, delle quote della società
cooperativa), finché questo conservi la propria efficacia obbligatoria.
(Rigetta, App. Torino, 24/01/2011)
FONTI CED Cassazione, 2016.
L’indennizzo dovuto per
l’arricchimento senza causa, le regole per il calcolo ex art. 2041.
Cass. civ. Sez. III, 06-10-2015, n. 19886
L'indennizzo per ingiustificato
arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria
attività a favore della P.A., ma in difetto di un contratto scritto, non
può essere determinato in base alla tariffa professionale che avrebbe
potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né
in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione
ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido. (Cassa con
rinvio, App. Salerno, 05/09/2011). FONTI CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. III, 23-09-2015, n.
18804.
In materia di arricchimento senza
causa, ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo
previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti
dagli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in
via equitativa, a mente dei quali, affinché il giudice possa provvedere
discrezionalmente alla liquidazione, è necessario che il soggetto
interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente
difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare. (Rigetta, App.
Campobasso, 17/12/2010)
FONTI. CED Cassazione, 2015
Per agire ex art. 2041 non è
necessario che l’arricchito riconosca il fatto del suo arricchimento.
Cass. civ. Sez. Unite, 26-05-2015, n. 10798
Il riconoscimento dell'utilità da
parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito
arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod.
civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto
oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il
mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e
provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si
trattò, quindi, di "arricchimento imposto". (Cassa con rinvio, App.
Reggio Calabria, 25/03/2010)
FONTI CED Cassazione, 2015
E’ possibile agire per
“l’arricchimento indiretto” contro un terzo? Sì, ma a determinate
condizioni.
Cass. civ. Sez. II, 22-05-2015, n.
10663.
In ipotesi di "arricchimento
indiretto", l'azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile soltanto contro
il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione nei confronti
dell'istante in forza di rapporto meramente di fatto (e perciò gratuito)
con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei
riguardi di quest'ultimo. (Rigetta, App. Trento, 24/12/2008)
FONTI CED Cassazione, 2015
La sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa.
Cass. civ. Sez. III, 19-03-2015, n. 5480
Il requisito della sussidiarietà -
presupposto per l'applicazione dell'art. 2041 c.c. - consiste
nell'assenza di un rimedio tipico, atto a reintegrare la parte che ha
determinato l'arricchimento altrui in una posizione di equilibrio
economico e va inteso nel senso che l'azione è esperibile solo quando
quella contrattuale non è andata a buon fine e non esistano rimedi
residuali com'è, per le obbligazioni prestate a favore di una P.A. in
assenza di un valido contratto scritto, quella dell'art. 23, comma
4, D.L. n. 66/1989 (conv. in L. n. 144/1989 e riprodotto senza
sostanziali modifiche dall'art. 35 del D.Lgs. n. 77/1995, art. 35).
FONTI Urbanistica e appalti, 2015, 5,
533
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