Giurisprudenza

L’art. 1193 detta i criteri sull’imputazione dei pagamenti; tali criteri si applicano in via suppletiva, cioè quando il debitore non abbia dichiarato a quale debito voglia imputare il pagamento. Ma, in mancanza, la dichiarazione può provenire dal creditore ex art. 1195; in questo caso la dichiarazione del creditore può essere contestata dallo stesso creditore, ma questi deve anche provare a quale debito andava imputato il pagamento. Solo se non c’è stata dichiarazione da nessuna delle parti si applicherà l’art. 1193.

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 21-11-2014, n. 24837.
Nel caso in cui il debitore abbia provato il pagamento integrale di una fattura sulla base della dicitura "pagamento effettuato" manoscritta sul documento e mai contestata dal creditore, grava su quest'ultimo l'onere di contro dedurre e dimostrare che quel pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. (Rigetta, App. Torino, 19/09/2012)
FONTI CED Cassazione, 2014

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 05-02-2013, n. 2672

In tema di imputazione di pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. (Cassa e decide nel merito, Trib. Brindisi sez. dist. Francavilla Fontana, 27/10/2010) FONTI CED Cassazione, 2013

Sembra ovvio che l’art. 1193 si applica quando tra le parti ci siano più debiti, e non quando ce ne sia uno solo, tuttavia una massima della cassazione esprime proprio questo principio.

Cass. civ. Sez. II, 03-10-2013, n. 22639

La disposizione dell'art. 1193 cod. civ. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito. FONTI CED Cassazione, 2013

 

La dichiarazione d’imputazione deve essere effettuata al momento del pagamento. Una successiva non avrà valore.

 

Cass. civ. Sez. II, 09-11-2012, n. 19527

Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 11/05/2005) FONTI CED Cassazione, 2012

Il 1193 prevede il caso in cui vi siano debiti ugualmente garantiti; in tal caso l’imputazione va effettuata a quello più oneroso per il debitore. Ma quando un debito è più oneroso per il debitore?

Cass. civ. Sez. II, 15-04-2010, n. 9082

Qualora, nell'imputazione del pagamento, sia necessario ricorrere ai criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., per apprezzare, in caso di più debiti ugualmente garantiti, il grado di onerosità di ciascuno di essi, occorre far riferimento all'entità della somma dovuta come capitale, variando l'ulteriore elemento del debito, costituito dagli interessi, in funzione del debito base cui accede. FONTI Notariato, 2010, 4, 364

 


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