Giurisprudenza
L’art. 1193 detta i criteri sull’imputazione dei pagamenti; tali criteri
si applicano in via suppletiva, cioè quando il debitore non abbia
dichiarato a quale debito voglia imputare il pagamento. Ma, in mancanza,
la dichiarazione può provenire dal creditore ex art. 1195; in questo
caso la dichiarazione del creditore può essere contestata dallo stesso
creditore, ma questi deve anche provare a quale debito andava imputato
il pagamento. Solo se non c’è stata dichiarazione da nessuna delle parti
si applicherà l’art. 1193.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza,
21-11-2014, n. 24837.
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza,
05-02-2013, n. 2672
In tema di imputazione di pagamento,
quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale
debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195
cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di
quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti
determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod.
civ., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né
il creditore abbiano effettuato l'imputazione. (Cassa e decide nel
merito, Trib. Brindisi sez. dist. Francavilla Fontana, 27/10/2010) FONTI
CED Cassazione, 2013
Sembra ovvio che l’art. 1193 si applica quando tra le parti ci siano più
debiti, e non quando ce ne sia uno solo, tuttavia una massima della
cassazione esprime proprio questo principio.
Cass. civ. Sez. II, 03-10-2013, n. 22639 La
disposizione dell'art. 1193 cod. civ. presuppone una pluralità di
rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare
l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di
pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata
obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione
dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti
sussista un unico debito. FONTI CED Cassazione, 2013
La dichiarazione
d’imputazione deve essere effettuata al momento del pagamento. Una
successiva non avrà valore.
Cass. civ. Sez. II, 09-11-2012, n.
19527 Il
creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo
del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento
integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale,
di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia
estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato
credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito
diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di
crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale
debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto
del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di
imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è
giuridicamente inefficace. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 11/05/2005)
FONTI CED Cassazione, 2012
Il 1193 prevede il
caso in cui vi siano debiti ugualmente garantiti; in tal caso
l’imputazione va effettuata a quello più oneroso per il debitore. Ma
quando un debito è più oneroso per il debitore?
Cass. civ. Sez. II, 15-04-2010, n. 9082
Qualora, nell'imputazione del
pagamento, sia necessario ricorrere ai criteri legali di cui all'art.
1193 c.c., per apprezzare, in caso di più debiti ugualmente garantiti,
il grado di onerosità di ciascuno di essi, occorre far riferimento
all'entità della somma dovuta come capitale, variando l'ulteriore
elemento del debito, costituito dagli interessi, in funzione del debito
base cui accede. FONTI Notariato, 2010, 4, 364 |
Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete |