Giurisprudenza

Il calcolo dei termini non è sempre semplice, e un errore può provocare conseguenze serie quando il termine è di decadenza. La cassazione in queste sentenze riafferma la regola che quando in termine è indicato a mesi o ad anni, non si contano i giorni del mese ma il mese o l’anno intero.

 

Cass. civ. Sez. V, 04-10-2013, n. 22699

Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; FONTI CED Cassazione, 2013

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 10-06-2013, n. 14518

Nell'ipotesi di assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova ai sensi dell'art. 2096 cod. civ. , se il termine del periodo di prova è fissato in mesi, in assenza di una specifica previsione, si deve osservare il calendario comune, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di tener conto dei soli giorni di lavoro effettivamente prestato e non anche dei giorni di sospensione della prestazione lavorativa per ferie, festività, malattia, infortunio od altro.

FONTI CED Cassazione, 2013 

 

In questa interessante sentenza si pone un principio in tema di termine iniziale.

Questo non si conta ai fini del computo del termine, ma che succede se il termine è fissato a ritroso (ad. es. almeno 10 gg. prima di..)?

Succede che il termine iniziale è conteggiato a ritroso, non calcolando l’ultimo giorno di riferimento.

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 23-03-2005, n. 6225

In relazione al termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, a norma dell'art. 436 c.p.c. , l'appellato deve costituirsi e notificare l'eventuale appello incidentale alla controparte, il giorno dell'udienza di discussione ha il valore di momento iniziale e nel computo a ritroso di detto termine dev'essere escluso dal calcolo, mentre va invece computato il momento terminale (costituito dal decimo giorno), in base al principio generale ( artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c.) secondo cui "dies a quo non computatur in termine, dies ad quem computatur". FONTI Mass. Giur. Lav., 2005, 7, 587