Giurisprudenza
Si può trasferire ai
sensi dell’art. 2932 c.c. una quota di comproprietà per inadempimento
del relativo preliminare?
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 10-09-2018, n. 21938 (rv. 650079-01)
In tema di preliminare di vendita di un bene immobile concluso da uno
solo dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del
promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 c.c. il trasferimento
coattivo limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non
essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico
diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare poiché
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto
è ammessa, ai sensi dell'art. 2932, comma 1, c.c. , solo "qualora sia
possibile". (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/10/2015)
FONTI
Il preliminare può
essere soggetto a revocatoria in relazione al definitivo? Sì, ma sempre
in relazione a un definitivo poi stipulato.
Cass. civ. Sez. III Ord., 12-06-2018, n. 15215 (rv. 649407-02)
In tema di azione revocatoria, sono soggetti a revoca, ai
sensi dell'art. 2901 c.c. , i contratti definitivi stipulati in
esecuzione di un contratto preliminare,ove sia provato il carattere
fraudolento del negozio con il quale il debitore abbia assunto l'obbligo
poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con
la domanda revocatoria del contratto definitivo, indipendentemente da
un'apposita domanda volta a far dichiarare l'inefficacia del contratto
preliminare. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/01/2015)
FONTI
CED Cassazione, 2018
Cass. civ. Sez. III Ord., 12-06-2018, n. 15215 (rv. 649407-01)
Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti
traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di
disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria
ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto
definitivo di compravendita successivamente stipulato; pertanto, la
sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va
accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre
l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo
all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del
contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle
parti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/01/2015)
FONTI
La completezza del
preliminare, non è necessaria la dettagliata indicazione di tutti gli
elementi, anche quando è richiesta la forma scritta a pena di nullità.
Cass. civ. Sez. II Ord., 10-05-2018, n. 11297 (rv. 648322-02)
Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile
la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro
contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti su quelli
essenziali.
In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il
quale è richiesto "ex lege" l'atto scritto come per il definitivo, è
sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il rimando ad
elementi esterni ma idonei a consentirne l'identificazione in modo
inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene
determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto,
attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il
definitivo, può altresì essere incompleta o mancare del tutto, purché
l'intervenuta convergenza delle volontà risulti, sia pure "aliunde" o
"per relationem", logicamente ricostruibile. (Nella specie,
FONTI
Si è stipulato un
preliminare e poi il definitivo, quale la fonte del rapporto finale?
Cass. civ. Sez. II Ord., 14/03/2018, n. 6223
Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare,
abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce
l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio
voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto
l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta
superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella
del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto
che essa sopravviva.
FONTI
Preliminare e revoca
della proposta di acquisto.
Cass. civ. Sez. II, 21-05-2018, n. 12527
La revoca della proposta di acquisto può avere unicamente efficacia
impeditiva del perfezionamento di un contratto in itinere, e giammai
efficacia estintiva di un contratto preliminare già concluso.
FONTI
Quando un immobile è stato costituito
in maniera diversa da quanto era staro stabilito in base a un
preliminare di vendita in maniera da non incidere sulla sua funzionalità
ma solo sul suo valore, l’acquirente può comunque chiedere l’esecuzione
dell’obbligo a contrarre ex art. 2932 e anche la riduzione del prezzo di
acquisto , piuttosto che essere costretto a chiedere la sola risoluzione
del contratto.
Cass. civ., Sez. II, 27 febbraio 2017,
n. 4939
In questa sentenza si ribadisce il
carattere costitutivo, e non esecutivo, della sentenza emessa ex art.
2932.
Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2017,
n. 9184
Può sembrare strano, ma il contratto
preliminare non è compiutamente disciplinato dalla legge. In realtà vi
sono solo tre articoli che ne parlano, il 1351 sulla forma, il 2645 bis
sulla trascrivibilità del preliminare per diritti reali su beni
immobili, e il 2932 che in realtà non si riferisce al solo preliminare. Il preliminare è
quindi un contratto dal contenuto sostanzialmente atipico e di questa
atipicità ne risente anche la giurisprudenza che si esprime sugli
aspetti più vari del contratto preliminare.
Cass. civ. Sez. II, 31-05-2016, n. 11237.
Il requisito della determinatezza o
determinabilità dell'oggetto di un preliminare di vendita di immobile
non postula la specificazione dei dati catastali, trattandosi di
indicazione rilevante ai fini della trascrizione, ma non indispensabile
per la sicura identificazione del bene, evincibile anche da altri dati.
(Cassa con rinvio, App. Napoli, 13/10/2010)
FONTI CED Cassazione, 2016.
Ancora sui rapporti tra preliminare e
trascrizione. Un preliminare redatto per scrittura privata può essere
trascritto?
Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre
2016, n. 26102
Ne consegue che è trascrivibile ai
sensi dell'art. 2652, n. 3, c.c., la domanda diretta ad ottenere
l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata
in cui si contiene un preliminare soggetto a trascrizione e che,
ottenuta la sentenza, occorre procedere alla trascrizione dell'atto
contenuto nella scrittura e questa produce gli effetti dell'art.
2645-bis, comma 2, c.c. dalla data in cui è stata trascritta la domanda.
Una massima che ci indica particolari
tipi di preliminare; possiamo avere un preliminare di compravendita a
favore del terzo, e l’opzione di preliminare a favore del terzo. Qui il
promittente è vincolato alla sua proposta di contratto a favore del
terzo. La particolarità sta nel fatto che se il terzo (e non lo
stipulante) accetta, nei suoi confronti si produrranno gli effetti del
contratto a favore del terzo definitivo stipulato a suo favore.
Cass. civ. Sez. II, 18-12-2015, n. 25528 (rv. 638107)
In tema di contratto a favore del
terzo, oltre al contratto preliminare di compravendita è configurabile
anche l'opzione di preliminare a favore di terzo ove il soggetto
promittente, piuttosto che obbligarsi soltanto con l'altro stipulante a
prestare il suo consenso alla definitiva vendita di un suo bene a favore
di un terzo, resti già vincolato, per effetto del negozio bilaterale di
opzione, alla propria dichiarazione di irrevocabile proposta
contrattuale, sicché al terzo beneficiario, libero o meno di accettarla,
basta la semplice accettazione perché a suo favore si producano gli
effetti del contratto, per la conclusione del quale l'opzione è stata
accordata. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 04/03/2010)
FONTI CED Cassazione, 2015
Preliminare e
ipoteca. Se nell’attesa di stipulare il definitivo sopravviene
un’iscrizione ipotecaria sul bene, si può chiedere comunque
l’applicazione dell’art. 2932 sull’obbligo di contrarre? Sì, ma con dei
benefici a favore del promissario.
Cass. civ. Sez. II, 19-11-2015, n.
23683
In tema di preliminare di vendita
immobiliare, la sopravvenienza di un'iscrizione ipotecaria sul bene non
impedisce al promissario di esercitare l'azione ex art. 2932 c.c.,
potendo egli, in tal caso, sospendere il pagamento del prezzo e chiedere
che la sentenza fissi condizioni e modalità di versamento idonee per un
acquisto libero da vincoli e garantito da evizione. (Cassa con rinvio,
App. Catanzaro, 21/12/2009)
FONTI CED
Cassazione, 2015
Calcolo del danno
in caso d’inadempimento del preliminare.
Cass. civ. Sez. III, 11-11-2015, n. 22979
In materia di contratto preliminare,
il risarcimento del danno, imputabile al promittente venditore per la
mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene
immobile, si liquida nella misura pari alla differenza tra il valore
commerciale del bene medesimo, al momento in cui l'inadempimento è
divenuto definitivo, ed il prezzo pattuito. (Rigetta, App. Venezia,
13/04/2012) FONTI CED Cassazione, 2015.
Preliminare
concluso senza poteri. La citazione può equivalere a ratifica
dell’operato del falso rappresentante.
Cass. civ. Sez. II, 03-06-2015, n. 11453
L'atto scritto di ratifica del preliminare di vendita immobiliare
stipulato dal "falsus procurator" può essere costituito dall'atto di
citazione col quale il rappresentato chiede la risoluzione per
inadempimento del promissario acquirente, in quanto tale domanda implica
l'univoca volontà del "dominus" di far proprio l'operato del
rappresentante senza poteri. (Cassa con rinvio, App. Potenza,
06/06/2009). FONTI CED Cassazione, 2015
Il preliminare del
preliminare. E’ valido anche se prevede solo effetti obbligatori se la
causa è proprio quella di formare progressivamente il contratto.
Cass. civ. Sez. Unite, 06-03-2015, n. 4628
La stipulazione di un contratto
preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita
immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si
obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche
solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in
forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque
non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse
delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del
contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e
sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi
coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La
violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a
fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una
responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione
specifica sorta nella fase precontrattuale. (Cassa con rinvio, App.
Napoli, 25/05/2007)
FONTI CED
Cassazione, 2015
Preliminare per
persona da nominare.
Cass. civ. Sez. II, 02-03-2015, n. 4169.
In caso di preliminare di vendita nel
quale il promissario acquirente si sia riservato la facoltà di nominare
un terzo fino al tempo del rogito, qualora la "electio amici" non sia
intervenuta prima di tale momento e lo stesso promissario agisca per
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto,
occorre che la nomina venga effettuata al più tardi in seno alla domanda
giudiziale, derivandone, ove svolta in corso di giudizio, la sua
tardività, con conseguente consolidamento degli effetti del contratto in
capo all'originario contraente. (Cassa con rinvio, App. Napoli,
26/09/2005)
FONTI CED Cassazione, 2015
Sulla forma del
preliminare.
Cass. civ. Sez. II, 26-06-2015, n. 13290
La risoluzione consensuale di un
contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o
l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della
forma scritta "ad substantiam", al pari del contratto risolutorio di un
definitivo, rientrante nell'espressa previsione dell'art. 1350 cod.
civ., in quanto la ragione giustificativa dell'assoggettamento del
preliminare alla forma ex art. 1351 cod. civ. - da ravvisare
nell'incidenza che esso spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in
via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni - si pone in termini
identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso. (Cassa con
rinvio, App. Milano, 04/12/2008)
FONTI CED Cassazione, 2015
Come deve essere
effettuata l’offerta di eseguire il contratto ex art. 2932, non nelle
forme dell’offerta reale, ma deve comunque caratterizzata da serietà e
buona fede.
Cass. civ. Sez. II, 30-01-2013, n. 2217 (rv. 625193)
L'offerta della prestazione
corrispettiva, cui l'art. 2932 cod. civ. subordina l'accoglimento della
domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere
necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 cod.
civ., non può, tuttavia, consistere in una mera dichiarazione di
intenti, dovendo essere caratterizzata, in ogni caso, da serietà e buona
fede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che
aveva dedotto la mancanza di serietà dell'offerta della
controprestazione dal constatato peggioramento delle condizioni
economiche del promissario acquirente e dall'omessa prestazione della
garanzia fideiussoria, come pattuita con il contratto preliminare).
(Rigetta, App. Lecce, 02/11/2006) FONTI CED Cassazione, 2013. |
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