Giurisprudenza

 

Il trust non è un contratto oneroso e di conseguenza per l’imposta di registro…….

 

Cass. civ. Sez. V, 13/06/2018, n. 15469

Il trust non può definirsi né "oneroso" né "operazione a contenuto patrimoniale", ove il concetto di "patrimonialità", come può desumersi dalla interpretazione della disposizione sull'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), non può intendersi in senso civilistico ai sensi degli artt. 1174 e 1321 c.c. come mera "suscettibilità di valutazione economica" della prestazione bensì come prestazione, a fronte della quale figura la pattuizione "di corrispettivi in danaro" e quindi onerosa per tale ragione, non può che essere assoggettato all'imposta in misura fissa e non proporzionale in quanto l'atto devolutivo in trust è a titolo gratuito non essendovi nessun corrispettivo. Non determinandosi alcuna conseguenza economica nella sfera delle parti contraenti, ma sono esclusivamente destinati a disciplinare la gestione della proprietà in maniera radicalmente diversa da quella propria della tradizionale figura romanistica.

Nel caso del trust non essendovi alcuna previsione di corrispettivo o di altra prestazione a carico del trustee, non può dunque parlarsi di "operazione a carattere patrimoniale" tale da essere soggetta all'imposta del 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa. E ciò vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo, in senso proprio (id. est, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 347 del 1990 e 4 dell'allegata tariffa, per quanto attiene all'ipotecaria e art. 10, comma 2, del D.Lgs. 347/1990, quanto riguarda la catastale.

FONTI
Quotidiano Giuridico, 2018
Fisco, 2018, 26, 2597

 

Un classico, il rapporto tra medico della struttura ospedaliera e paziente che natura ha? Ora però, vedi la legge, 08/03/2017 n° 24,

 

Cass. civ. Sez. III, 22-09-2015, n. 18610

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. (Cassa con rinvio, App. Milano, 31/08/2011) FONTI CED Cassazione, 2015.


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