Giurisprudenza
Il trust non è un
contratto oneroso e di conseguenza per l’imposta di registro…….
Cass. civ. Sez. V, 13/06/2018, n. 15469
Il trust non può definirsi né "oneroso" né "operazione a contenuto
patrimoniale", ove il concetto di "patrimonialità", come può desumersi
dalla interpretazione della disposizione sull'imposta di registro
(D.P.R. n. 131/1986), non può intendersi in senso civilistico ai sensi
degli artt. 1174 e 1321 c.c. come mera "suscettibilità di valutazione
economica" della prestazione bensì come prestazione, a fronte della
quale figura la pattuizione "di corrispettivi in danaro" e quindi
onerosa per tale ragione, non può che essere assoggettato all'imposta in
misura fissa e non proporzionale in quanto l'atto devolutivo in trust è
a titolo gratuito non essendovi nessun corrispettivo. Non determinandosi
alcuna conseguenza economica nella sfera delle parti contraenti, ma sono
esclusivamente destinati a disciplinare la gestione della proprietà in
maniera radicalmente diversa da quella propria della tradizionale figura
romanistica.
Nel caso del trust non essendovi alcuna previsione di corrispettivo o di
altra prestazione a carico del trustee, non può dunque parlarsi di
"operazione a carattere patrimoniale" tale da essere soggetta
all'imposta del 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa. E ciò vale anche
per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l'atto
soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo, in
senso proprio (id. est, definitivo), postula l'applicazione di dette
imposte in misura fissa ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 347 del
1990 e 4 dell'allegata tariffa, per quanto attiene all'ipotecaria e
art. 10, comma 2, del D.Lgs. 347/1990, quanto riguarda la catastale.
FONTI
Un classico, il
rapporto tra medico della struttura ospedaliera e paziente che natura
ha?
Cass. civ. Sez. III, 22-09-2015, n. 18610
Il rapporto che si instaura tra
paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un
atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei
confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del
corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente,
dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente),
insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di
tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del
personale medico ausiliario, del personale paramedico e
dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista
di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità
della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura
contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta
direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in
assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un
collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua
organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la
circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello
stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. (Cassa con rinvio, App.
Milano, 31/08/2011) FONTI CED Cassazione, 2015. |
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