Giurisprudenza.
Presupposto della
gestione è l'impedimento dell'interessato ma la sua presenza o la sua
conoscenza di quanto accade, non escludono automaticamente la gestione,
perché nonostante queste gli può essere comunque impossibile la
gestione. Certo è che se l'interessato si oppone non potrà esservi
gestione.
Cass. civ. Sez. III, 26-06-2015, n. 13203
In tema di gestione d'affari la
presenza del "dominus" e la sua "scientia" non escludono automaticamente
il presupposto di fatto della gestione, in quanto la concreta
impossibilità del "dominus" di provvedere rende pienamente ammissibile
l'intervento del gestore, sempre che l'inerzia dell'interessato non
abbia il senso della "prohibitio", atteso che l'esistenza di una
opposizione dell'interessato, anche implicita o tacita, alla gestione
altrui è fattore da solo sufficiente ad escludere la fattispecie di
cui all'art. 2028 cod. civ.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto
sussistente non il difetto del requisito della "absentia domini", bensì
la presenza di una vera e propria "prohibitio", nella «rumorosa
opposizione» - giacché manifestata in sede societaria, nonché facendo
precedere l'assunzione di iniziative giudiziarie dalla comunicazione
delle stesse ad organi di informazione - esercitata dalla coerede di uno
dei maggiori imprenditori nazionali, in relazione alla gestione che del
patrimonio del "de cuius" avrebbero fatto i pretesi gestori). (Rigetta,
App. Torino, 10/04/2012) FONTI CED Cassazione, 2015.
Come va intesa
l'assenza dell'interessato.
Cass. civ. Sez. II, 07-06-2011, n. 12304.
Nella gestione utile di affare altrui,
prevista nell'art. 2028 cod. civ., la "absentia domini" deve intendersi
non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri
interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza
del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica
altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o
divieto del "dominus". (Rigetta, App. Roma, 21/10/2004). FONTI CED
Cassazione, 2011.
Tutti gli elementi
della gestione di affari altrui.
Cass. civ. Sez. V Sent., 25-05-2007, n. 12280.
Elemento caratterizzante la gestione
di affari è il compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente
nell'interesse altrui, in assenza di un obbligo legale o convenzionale
di cooperazione;
a tal fine, si richiede innanzitutto
l'"absentia domini", da intendersi non già come impossibilità oggettiva
e soggettiva di curare i propri interessi, bensì come semplice mancanza
di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad
intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di
spontaneo intervento senza opposizione e/o divieto del "dominus";
tale requisito non è peraltro
sufficiente ai fini della configurabilità della gestione di affari,
occorrendo altresì l'utilità della gestione (cosiddetta "utiliter
coeptum"), la quale sussiste quando sia stata esplicata un'attività che,
producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in un'evitata
diminuzione patrimoniale, sarebbe stata esercitata dallo stesso
interessato quale buon padre di famiglia, se avesse dovuto provvedere
efficacemente da sé alla gestione dell'affare.
FONTI. Mass. Giur. It., 2007
Gli effetti della
gestione non rappresentativa.
Cass. civ. Sez. III, 19-08-2003, n. 12102
La gestione degli affari che non abbia
comportato la spendita del nome del dominus, può produrre effetti fra il
dominus e il gestore, ma non può in alcun modo valere a far subentrare
il dominus nel rapporto negoziale che il gestore abbia instaurato in
nome proprio con il terzo.
FONTI Mass. Giur. It., 2003.
La cura esclusiva
dell'interesse altrui è requisito fondamentale nella gestione.
Cass. civ. Sez. III, 06-08-1997, n. 7278
L'istituto della "negotiorum gestio",
così come previsto e disciplinato dagli art. 2028 ss. c.c., postula uno
svolgimento di attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento
dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, e non è, pertanto,
configurabile in tutte le ipotesi in cui ricorra, invece, una
contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori,
rispettivamente, il "negotiorum gestor" ed il "negotiorum gestus". FONTI
Contratti, 1998, 4, 329
La prova nella
gestione di affari altri.
Cass. civ., 07-01-1970, n. 35
Deve essere provata dal gestore del
negozio, ove questi agisca in giudizio in tale qualità, la sussistenza
dei presupposti dell'impossibilità dell'interessato a gestire l'affare (absentia
domini) e dell'utile inizio della gestione (utiliter coeptum), in tema
di gestione d'affari. Infatti occorre che non vi sia stata la prohibitio
domini espressamente prevista dall'art. 2031, comma 2, c.c. così che
risulti l'impossibilità, sia pure relativa dell'interessato, o, quanto
meno, che questo non si sia opposto all'intromissione del gestore, per
cui il requisito essenziale dell'utile gestione,
che cioè l'affare sia intrapreso absente et inscio domino, non
deve intendersi in modo rigoroso. FONTI. De Agostini Giuridica 2005
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