Giurisprudenza.

 

Presupposto della gestione è l'impedimento dell'interessato ma la sua presenza o la sua conoscenza di quanto accade, non escludono automaticamente la gestione, perché nonostante queste gli può essere comunque impossibile la gestione. Certo è che se l'interessato si oppone non potrà esservi gestione.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 26-06-2015, n. 13203

In tema di gestione d'affari la presenza del "dominus" e la sua "scientia" non escludono automaticamente il presupposto di fatto della gestione, in quanto la concreta impossibilità del "dominus" di provvedere rende pienamente ammissibile l'intervento del gestore, sempre che l'inerzia dell'interessato non abbia il senso della "prohibitio", atteso che l'esistenza di una opposizione dell'interessato, anche implicita o tacita, alla gestione altrui è fattore da solo sufficiente ad escludere la fattispecie di cui all'art. 2028 cod. civ. 

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente non il difetto del requisito della "absentia domini", bensì la presenza di una vera e propria "prohibitio", nella «rumorosa opposizione» - giacché manifestata in sede societaria, nonché facendo precedere l'assunzione di iniziative giudiziarie dalla comunicazione delle stesse ad organi di informazione - esercitata dalla coerede di uno dei maggiori imprenditori nazionali, in relazione alla gestione che del patrimonio del "de cuius" avrebbero fatto i pretesi gestori). (Rigetta, App. Torino, 10/04/2012) FONTI CED Cassazione, 2015.

 

Come va intesa l'assenza dell'interessato.

 

Cass. civ. Sez. II, 07-06-2011, n. 12304.

Nella gestione utile di affare altrui, prevista nell'art. 2028 cod. civ., la "absentia domini" deve intendersi non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del "dominus". (Rigetta, App. Roma, 21/10/2004). FONTI CED Cassazione, 2011.

 

Tutti gli elementi della gestione di affari altrui.

 

Cass. civ. Sez. V Sent., 25-05-2007, n. 12280.

Elemento caratterizzante la gestione di affari è il compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente nell'interesse altrui, in assenza di un obbligo legale o convenzionale di cooperazione;

a tal fine, si richiede innanzitutto l'"absentia domini", da intendersi non già come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, bensì come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione e/o divieto del "dominus";

tale requisito non è peraltro sufficiente ai fini della configurabilità della gestione di affari, occorrendo altresì l'utilità della gestione (cosiddetta "utiliter coeptum"), la quale sussiste quando sia stata esplicata un'attività che, producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in un'evitata diminuzione patrimoniale, sarebbe stata esercitata dallo stesso interessato quale buon padre di famiglia, se avesse dovuto provvedere efficacemente da sé alla gestione dell'affare.  FONTI. Mass. Giur. It., 2007

 

Gli effetti della gestione non rappresentativa.

 

Cass. civ. Sez. III, 19-08-2003, n. 12102

La gestione degli affari che non abbia comportato la spendita del nome del dominus, può produrre effetti fra il dominus e il gestore, ma non può in alcun modo valere a far subentrare il dominus nel rapporto negoziale che il gestore abbia instaurato in nome proprio con il terzo.

FONTI  Mass. Giur. It., 2003.

 

La cura esclusiva dell'interesse altrui è requisito fondamentale nella gestione.

 

Cass. civ. Sez. III, 06-08-1997, n. 7278

L'istituto della "negotiorum gestio", così come previsto e disciplinato dagli art. 2028 ss. c.c., postula uno svolgimento di attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, e non è, pertanto, configurabile in tutte le ipotesi in cui ricorra, invece, una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori, rispettivamente, il "negotiorum gestor" ed il "negotiorum gestus". FONTI  Contratti, 1998, 4, 329

 

La prova nella gestione di affari altri.

 

Cass. civ., 07-01-1970, n. 35

Deve essere provata dal gestore del negozio, ove questi agisca in giudizio in tale qualità, la sussistenza dei presupposti dell'impossibilità dell'interessato a gestire l'affare (absentia domini) e dell'utile inizio della gestione (utiliter coeptum), in tema di gestione d'affari. Infatti occorre che non vi sia stata la prohibitio domini espressamente prevista dall'art. 2031, comma 2, c.c. così che risulti l'impossibilità, sia pure relativa dell'interessato, o, quanto meno, che questo non si sia opposto all'intromissione del gestore, per cui il requisito essenziale dell'utile gestione, che cioè l'affare sia intrapreso absente et inscio domino, non deve intendersi in modo rigoroso. FONTI. De Agostini Giuridica 2005

 


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