Giurisprudenza
Una particolare funzione del requisito della forma di un contratto. Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 3 ottobre 2019, n. 24669
In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma
scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile
dal solo cliente) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998, va inteso
non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla
finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché
tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia
redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è
sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non
anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi
alla stregua di comportamenti concludenti dalle stesso tenuti.
FONTI CED Cassazione, 2019
Sul requisito della
forma scritta…..su quali elementi del contratto si deve estendere?
Il patto di opzione di compravendita immobiliare impone, in forza della
forma scritta richiesta "ad substantiam" dagli artt. 1350 e 1351 c.c. ,
l'accordo delle parti sugli elementi essenziali del futuro contratto; in
particolare, è necessario che dal documento risulti, anche attraverso il
riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentire
l'identificazione dell'immobile in modo inequivoco, se non l'indicazione
dei dati catastali o delle mappe censuarie e dei confini, quantomeno che
le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o
comunque logicamente determinabile. (Nella specie,
FONTI
Il requisito della
forma scritta nei contratti bancari.. quando si concludono questi
contratti? Sono da considerare i comportamenti concludenti della banca?
Cass. civ. Sez. I Ord., 04-06-2018, n. 14243 (rv. 649119-01)
I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui
all' art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di
intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula
del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte
della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o
comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del
negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la
scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo
cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo
la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente
previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi
significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga
validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della
relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza. (Cassa con
rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/05/2012)
FONTI
Cass. civ. Sez. I Ord., 18-06-2018, n. 16070 (rv. 649476-01)
In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento
da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto
per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d.
lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere
inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a
garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto
predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di
rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di
credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel
contratto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/12/2014)
FONTI
Una massima che poi
troverà riscontro anche nelle intermediazioni finanziare, si evince il
principio confermato che in certi caso, come questo, la forma va intesa
non in senso strutturale, ma funzionale, in questi casi quindi la forma
scritta serve più a tutelare il cliente che la banca, e ciò spiega come
mai per rispettare il requisito della forma basti la sottoscrizione del
cliente e non della banca che può concludere il contratto anche con
comportamenti concludenti.
Cass. civ. Sez. Unite, 16/01/2018, n. 898
Il requisito della forma scritta imposto per i contratti bancari è
rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga
consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione
del cliente stesso, non essendo necessaria anche la sottoscrizione della
banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di comportamenti
concludenti dalla stessa tenuti.
FONTI
Forma ad substantiam,
si può pensare a una successiva forma scritta diversa dalla
sottoscrizione del documento contrattuale?
In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad
substantiam", la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura
di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata
sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il
contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la
stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al
momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario
incontro delle volontà negoziali. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO
BRESCIA, 02/07/2012)
FONTI
Ancora sulla forma
prevista a pena di nullità, deve sempre valere per entrambe le parti del
contratto? Dipende…
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/01/2018, n. 898 (rv. 646965-01)
In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta
del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo
cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso
strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione
dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve
ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia
consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la
sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario,
il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti
concludenti dallo stesso tenuti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO
MILANO, 22/03/2013)
FONTI
La funzione della
trascrizione, si ribadisce che serve a risolvere i contrasti tra terzo
acquirente e creditore del venditore, ma qui si fa anche la questione
che poiché la trascrizione non è stata effettuata i venditori sostengono
che il bene non si può pignorare, cosa non vera.
Cass. civ. Sez. III, 30-08-2018, n. 21385
In tema di trascrizione della vendita immobiliare, nel caso in cui
dall'atto dispositivo derivino sia effetti favorevoli (la fuoriuscita
dell'immobile dal fondo patrimoniale nel quale era stato conferito), sia
sfavorevoli (l'alienazione dell'immobile dalla sfera patrimoniale dei
debitori), eventuali conflitti fra terzo acquirente e il creditore
dell'alienante devono essere risolti secondo il criterio della priorità
della trascrizione, mentre, nei rapporti fra venditori e creditore, i
primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo
all'assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione
dell'atto nei registri immobiliari.
FONTI
Un caso particolare, la registrazione
dell’ordine di negoziazione di valori mobiliari integra un requisito di
forma dello stesso ordine?
Cass. civ., Sez. I, Ord., 8 febbraio
2018, n. 3087
In tema di intermediazione
finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami
ai sensi dell'art. 1352 c.c. la possibilità di dare all'intermediario
ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento CONSOB n. 11522/98,
imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o
altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in
valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la
documentazione attraverso la registrazione dell'ordine non costituisce,
un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti ma
uno strumento atto a facilitare la prova - altrimenti più difficile –
dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente
esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere.
Forma ad
substantiam e oggetto del contratto; è necessario che la forma richiesta
a pena di nullità (la forma ad substantiam) copra tutti gli elementi
essenziali del contratto, tra i quali l’oggetto, ma per questo si pone
il problema se la determinabilità dell’oggetto può anche sfuggire alla
regola della forma ad
substantiam; la risposta della cassazione è negativa.
Cass. civ. Sez. II, 09-10-2014, n. 21352.
Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta " ad substantiam ",
l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla
base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi
ricorso ad elementi estranei ad esso.
Ne consegue che se le parti di una
compravendita immobiliare hanno fatto riferimento, per individuare il
bene, a una planimetria allegata all'atto, è necessario che essa non
solo sia sottoscritta dai contraenti, ma anche espressamente indicata
nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso.
(Rigetta, App. Milano, 26/06/2008) FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. II, 16-09-2014, n.
19488
Ai fini della configurabilità
dell'atto scritto richiesto ad substantiam per la validità di una
compravendita immobiliare, occorre che in esso risulti
inequivocabilmente la manifestazione specifica della volontà di
concludere il suddetto contratto, non potendosi ricorrere ad elementi
esterni all'atto scritto per accertare l'esistenza di tale volontà.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2014
La donazione
prevede la forma per atto pubblico a pena di nullità, ma tale requisito
non è soddisfatto se non sono presenti i due testimoni previsti dalla
legge.
Cass. civ. Sez. II, 30-06-2014, n. 14799 (rv. 631218)
Per la validità della donazione, ai
sensi dell'art. 48 della legge notarile, anche prima della modifica
introdotta dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 , è necessaria
l'assistenza di due testimoni, alla mancanza dei quali non può supplire
neanche la prestazione del giuramento decisorio. (Rigetta, App. Bologna,
04/08/2008). FONTI CED Cassazione, 2014
La forma ad
probationem nel caso di cessione di azienda; secondo la cassazione
l’unico modo per provarla è l’atto scritto.
Cass. civ. Sez. II, 27-08-2014, n. 18409 (rv. 631863)
La cessione di un'azienda esercente
attività assicurativa può essere provata solo per atto scritto, ai
sensi dell'art. 2556 cod. civ. , trattandosi di impresa soggetta a
registrazione, a norma dell'art. 2195, n. 4, cod. civ. (Rigetta, App.
Roma, 25/02/2010) FONTI CED Cassazione, 2014
Se per un
contratto è prevista la forma scritta ad probationem, vuol forse dire
che non è possibile provarlo in nessun altro modo; a parte il caso
dell’azienda ( dove c’è la regola dell’art. 2195) è possibile provare in
altro modo l’esistenza del contratto, esclusa la prova testimoniale, è
possibile il giuramento o anche la confessione; alla fine l’unica prova
preclusa è proprio la prova testimoniale.
Cass. civ. Sez. lavoro, 28-01-2013, n.
1824
La forma del contratto di agenzia,
essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta
"ad probationem" con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida
l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua
ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla
confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la
possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la
perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni.
Ove, peraltro, risulti documentata per
iscritto l'esistenza del contratto, è ammissibile il ricorso alla prova
orale (o per prestazioni) al fine di dimostrare quale sia stata la
comune intenzione della parte mediante un'interpretazione del contratto
non limitata al senso strettamente letterale delle parole. (Rigetta, App.
Bari, 25/11/2010)
FONTI CED Cassazione, 2013 |