Giurisprudenza

 

 

Per comprendere meglio questa massima è utile riportare l'art. 1956 c.c.

Art. 1956.
Liberazione del fideiussore per obbligazione
 futura.
Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 29 novembre 2019, n. 31227
In tema di fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, ex art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali si sono aggravate a seguito della stipulazione di un contratto di garanzia, assolve allo scopo di permettere al fideiussore di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione divenuta più gravosa, senza sua colpa, negando la propria autorizzazione. I presupposti di cui al citato articolo non ricorrono qualora nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, dal momento che in tale ipotesi la richiesta di credito proveniente dalla persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.
Fonte De Agostini Giuridica, 2019.

 

Nel testo non si parla del contratto autonomo di garanzia, perché non è una fideiussione, visto che il garante s’impegna ad adempiere senza poter sollevare le eccezioni relative al rapporto principale. La sua obbligazione di garanzia è, appunto, autonoma e dall’obbligazione garantita. In queste massime si puntualizzano le differenze tra i due istituti.

 

Cass. civ. Sez. I, 31-07-2015, n. 16213

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo. (Rigetta, App. Roma, 10/03/2008)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Sull’execptio doli nel contratto autonomo di garanzia, il garante la deve sollevare in relazione a una condotta abusiva del creditore nei suoi confronti e non rispetto al debitore principale.

 

Cass. civ. Sez. I, 31-07-2015, n. 16213

L'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'integrazione del dolo del creditore, che aveva agito per conseguire l'intero importo oggetto della garanzia nonostante l'avvenuta esecuzione di collaudi parziali, la semplice allegazione di tale circostanza, senza fornire la prova dell'avveramento di quelle specifiche condizioni che contrattualmente giustificassero l'estinzione parziale della garanzia). (Rigetta, App. Roma, 10/03/2008) FONTI CED Cassazione, 2015

 

Pagamento a prima richiesta e contratto autonomo di garanzia. Sembra che dalla clausola inserita di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, basti a individuare il contratto autonomo di garanzia, ma la massima riportata in seguito, e di poco precedente sembra affermare il contrario anche se la clausola è “a prima richiesta o a semplice richiesta”; in ogni caso la seconda massima sembra più corretta, perché la comune intenzione delle parti non va ricercata solo dal dato letterale ( art. 1362).

 

Cass. civ. Sez. III, 20-10-2014, n. 22233

L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.

(Nella specie, la S.C. ha escluso che tale evidente discrasia fosse riscontrabile - con riferimento alla garanzia prestata da un istituto di credito in favore di una associazione temporanea di imprese, in relazione a quanto dalla stessa rimborsabile per eventuali difformità e manchevolezze che fossero risultate nella esecuzione di lavori di costruzione di un immobile oggetto di appalto - nella sola previsione di operatività della garanzia una volta emesso il certificato di collaudo definitivo dei lavori). (Rigetta, App. Napoli, 06/07/2011) FONTI CED Cassazione, 2014

 

 

Cass. civ. Sez. III, 17-06-2013, n. 15108

La Suprema Corte di Cassazione, in tema di garanzia, afferma che ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta del creditore", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia.

La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene escitisa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.

FONTI Foro Padano, 2013, 4, 400 nota di SMANIOTTO

Copia dedicata a: trikka

 

 

Questa massima è del 2006, ma esprime concetti che riguardano la struttura della fideiussione che è contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, che quindi si perfezione con il mancato rifiuto e il debitore è sempre terzo, anche quando si sia impegnato a indicare un fideiussore.

 

Cass. civ. Sez. III, 13-06-2006, n. 13652

L'obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art.1936 cod.civ.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perché si perfezioni, l'accettazione espressa di quest'ultimo (art. 1333 cod.civ.). 

Ne consegue che l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso. Inoltre, in relazione al carattere accessorio del contratto di fideiussione rispetto all'obbligazione garantita e alla efficacia di esso anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza, non è necessaria la partecipazione diretta del fideiussore all'accordo con il quale la parte debitrice si obbliga nei confronti del creditore a dare fideiussione, poiché, come il debitore resta estraneo al negozio fideiussorio anche nel caso in cui abbia assunto per contratto l'obbligazione di prestare una fideiussione ai sensi dell'art. 1943 cod. civ., così anche il fideiussore non deve necessariamente partecipare all'accordo suddetto tra debitore e creditore. (Rigetta, App. Campobasso, 13 Novembre 2001)

FONTI Mass. Giur. It., 2006

 

 

La c.d. assicurazione fideiussoria è, in sostanza, la garanzia che offre un’assicurazione in caso di inadempimento del debitore cliente dell’assicurazione. Ma quali si norme si applicano, quelle dell’assicurazione o quelle della fideiussione?

 

Cass. civ. Sez. III, 31-07-2015, n. 16283

Nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente. (Cassa con rinvio, Trib. Torino, 23/03/2012) FONTI CED Cassazione, 2015

 

No comment….ma il riferimento è all’art. 1941.

 

Cass. civ. Sez. III, 17-03-2015, n. 5193

Nel caso di pluralità di fideiussori, ciascuno di essi, salvo patto contrario ed espresso, risponde delle spese legali sostenute dal creditore per ottenere il pagamento dal debitore principale, ma non di quelle sostenute per escutere gli altri fideiussori. (Cassa con rinvio, App. Milano, 02/05/2011)

FONTI CED Cassazione, 2015.

 

Questa massima è sempre in riferimento all’art. 1941, ma per un caso specifico: il fideiussore ha esercitato il recesso dal contratto per un conto corrente bancario del debitore; sorge allora il problema di stabilire per quali somme vale ancora la garanzia.

 

 

Cass. civ. Sez. I, 15-06-2012, n. 9848

Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito dell'accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e ciò stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente.

Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, cod. civ., per cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita. (Cassa con rinvio, App. Roma, 23/09/2010) FONTI CED Cassazione, 2012

 

 

La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa (art. 1937), ma tale volontà non deve essere necessariamente espressa con formule particolari.

 

Cass. civ. Sez. III, 07-03-2014, n. 5417

La garanzia personale che, ai sensi dell'art. 1763 c.c., il mediatore può prestare per l'adempimento delle prestazioni di una delle parti del contratto concluso per il suo tramite è regolata dai principi propri della fideiussione ed, ai sensidell' art. 1937 c.c., deve, quindi, risultare da una volontà espressa: che, cioè, anche se non sono necessarie la forma scritta o formule sacramentali, sia, espressamente manifestata in un patto del quale è possibile la prova con ogni mezzo, ed anche, quindi, con testimoni o per presunzioni. FONTI Quotidiano Giuridico, 2014

 

Le fideiussioni omnibus previste dall’art. 1938 prevedono un tetto massimo per la garanzia, ma ciò vale in tutti i casi.

 

Cass. civ. Sez. III, 14-03-2014, n. 5951

In tema di fideiussione, l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, il quale prevede la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, non si applica solo alle fideiussioni rilasciate a favore di banche o di società finanziarie, posto che né la lettera della norma, né la sua "ratio", consentono tale limitazione. (Rigetta, App. Firenze, 22/02/2007) FONTI CED Cassazione, 2014

 

Il principio espresso nell’art. 1938 (il tetto alle fideiussioni omnibus) ha carattere generale.

 

Cass. civ. Sez. III, 26-01-2010, n. 1520

L'art. 1938 c.c., nel prevedere la necessità dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, nell'ambito della disciplina della fideiussione, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche e, tra queste, quella di "patronage". FONTI Obbl. e Contr on line, 2010, 4 nota di SCRIMA Notariato, 2010, 2, 125

 

 

Lo scopo della fideiussione è la garanzia, che non opera con le sue regole, quando questo scopo manchi come nel caso dell’impegno di sicurezza.

 

Cass. civ. Sez. II, 29-09-2009, n. 20872

La norma di cui all'art. 1937 cod. civ., dettata per la fideiussione, il cui scopo è quello di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui, non opera in relazione ad un "impegno di sicurezza" rilasciato da un contraente in favore dell'altro al fine di regolare le conseguenze della propria prestazione di fare, sia pure eseguita avvalendosi dell'opera materiale di un terzo in veste di collaboratore.

(Nella specie la S.C. ha ritenuto non applicabile l'art. 1937 cod. civ. in relazione ad un contratto attinente alla fornitura di tegole e alla loro posa in opera, in cui uno dei contraenti aveva prestato garanzia in riferimento non solo alla qualità dei materiali forniti ma anche all'esecuzione a regola d'arte della relativa posa in opera, eseguita avvalendosi dell'opera di un terzo). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 02/10/2003)

FONTI Mass. Giur. It., 2009

 

L’obbligazione del fideiussore è accessoria, e ciò ha anche effetti sulla competenza per territorio rendendosi applicabile l’art. 31 c.p.c.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1, 07-01-2013, n. 180

La fideiussione è caratterizzata dall'accessorietà, il che rende evidente la connessione tra la causa relativa al rapporto principale e quella riguardante il negozio fideiussorio. Ne deriva che deve individuarsi un unico foro competente per entrambe le cause. Ciò detto, nella specie, la norma derogativa della competenza applicabile è l'art. 31 c.p.c., atteso che il vincolo di accessorietà si pone in relazione di specialità rispetto al genus della connessione per oggetto e titolo regolata dall'art. 33 c.p.c. FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica 2012

 

Questa è una differenza sottile: cosa distingue la “fideiussione alla fideiussione” dalla

“fideiussione del fideiussore” ?

 

Cass. civ. Sez. III, 12-09-2011, n. 18650

La fideiussione alla fideiussione (o fideiussione al fideiussore, o fideiussione di regresso) va distinta dalla fideiussione del fideiussore (cosiddetta approvazione), di cui all'art. 1940 cod.civ., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica, nella quale il "secondo" fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del "primo" fideiussore, e non l'adempimento dell'obbligato principale, laddove nella fideiussione alla fideiussione il fideiussore si obbliga verso colui il quale è già fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale, sicché il fideiussore è un terzo rispetto alla prima fideiussione, ed il creditore garantito è, in effetti, il soggetto che nella prima fideiussione era il fideiussore.

Ne consegue che, dando vita la fideiussione alla fideiussione a due contratti di fideiussione, concettualmente ed ontologicamente autonomi, per quanto, in genere, funzionalmente collegati, nel giudizio promosso dal primo fideiussore nei confronti del secondo fideiussore non sussiste litisconsorzio necessario con il creditore garantito della prima fideiussione, e che la prescrizione del diritto al rimborso in favore del creditore garantito dalla seconda fideiussione inizia a decorrere solo dalla data dell'avvenuto pagamento da parte dello stesso quale primo fideiussore. (Rigetta, App. Cagliari, 23/03/2009) FONTI CED Cassazione, 2011

 

 

La fideiussione è una garanzia accessoria, e quindi cessa quando si estingue l’obbligazione garantita.. ma se questa “resuscita”?

 

Cass. civ. Sez. I Sent., 17-10-2008, n. 25361

Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della legge fall.; né tale clausola può dirsi vessatoria come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile. (Rigetta, App. Milano, 01 giugno 2004) FONTI Mass. Giur. It., 2008

 

Cass. civ. Sez. I, 23-03-2004, n. 5720

Non è nullo il contratto di fideiussione cosiddetto omnibus in cui sia sancita la sopravvivenza dell'obbligazione di garanzia anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale e che preveda la reviviscenza dell'obbligazione fideiussoria in caso di invalidità o di revoca di pagamenti, da parte del debitore garantito.

FONTI Guida al Diritto, 2004, 18, 63

 

Secondo l’art. 1944 il fideiussore può pattuire il beneficium excutionis, ma se non lo fa la sua obbligazione è solidale, con l’applicazione della relativa disciplina.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 29-11-2005, n. 26042

Se non è stato pattuito il "beneficium excussionis", l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, nè sussidiaria né eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori.

FONTI CED Cassazione, 2005

 

Cass. civ. Sez. III, 04-03-1995, n. 2517

Se non è stato pattuito il beneficium excussionis, l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio, è solidale con quella del  debitore principale e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale.

FONTI  Mass. Giur. It., 1995 

 

 

 Secondo l’art. 1946 in caso di pluralità di fideiussori, ognuno è obbligato per l’intero( salvo che non sia stato previsto il beneficio della divisione ex art. 1947), ma questo vale anche per  le spese legali sostenute dal creditore?

 

Cass. civ. Sez. III, 17-03-2015, n. 5193

Nel caso di pluralità di fideiussori, ciascuno di essi, salvo patto contrario ed espresso, risponde delle spese legali sostenute dal creditore per ottenere il pagamento dal debitore principale, ma non di quelle sostenute per escutere gli altri fideiussori. (Cassa con rinvio, App. Milano, 02/05/2011) FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

Se un fideiussore ha pagato, può agire in regresso contro gli altri fideiussori? E se agisce c’è l'interruzione della prescrizione nei confronti del debitore principale?

 

Cass. civ. Sez. I, 18-06-2009, n. 14160

Con riguardo alla fideiussione prestata da più persone per un medesimo debitore ed un medesimo debito, il fideiussore che ha soddisfatto il creditore acquista il diritto di regresso contro gli altri fideiussori, per la loro rispettiva porzione, ai sensi dell'art. 1954 cod. civ. 

Tuttavia, l'azione di regresso esercitata nei confronti degli altri fideiussori non vale ad interrompere la prescrizione del credito che residua nei confronti del debitore principale, poiché tale azione ha ad oggetto un diverso diritto di credito che trova fondamento nel rapporto di solidarietà tra fideiussori, al quale resta estraneo il debitore principale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1310 cod. civ. il quale, nel prevedere che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori hanno effetto per gli altri debitori, riguarda la diversa ipotesi della solidarietà nel debito (o nel credito). (Rigetta, App. Caltanissetta, 24/01/2004) FONTI  Mass. Giur. It., 2009

 

Gli articoli 1955 e 1957 sono dei casi in cui la fideiussione si estingue, ma i presupposti per l’operatività di detti articoli sono diversi. I primi sono di carattere soggettivo, mentre i secondi sono di carattere oggettivo.

 

Cass. civ. Sez. III, 27-09-2011, n. 19736

Le cause di estinzione della fideiussione previste dagli artt. 1955 e 1957 cod. civ. hanno presupposti diversi:

la prima ipotesi (liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) esige infatti una condotta colposa e antigiuridica del creditore e l'esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all'uopo, che il creditore abbia omesso un'attività dovuta per legge o in forza di contratto;

la seconda ipotesi (liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione) opera invece in modo oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza "ipso facto" al mancato, diacronico esercizio del diritto.

Ne consegue che, invocata dal fideiussore la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., non è consentito al giudice dichiarare l'estinzione della fideiussione in base alla previsione di cui all'art. 1955 cod. civ., stante l'impredicabilità di una sostanziale omogeneità dei fatti costitutivi destinati a sorreggere l'applicazione alternativa delle norme indicate. (Cassa con rinvio, App. Trieste, 09/06/2004) FONTI CED Cassazione, 2011


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