Giurisprudenza
Per comprendere meglio questa massima è utile riportare
l'art. 1956 c.c.
Art. 1956.
In tema di fideiussione per obbligazione futura, l'onere del
creditore, ex art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del
fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni
patrimoniali si sono aggravate a seguito della stipulazione di un
contratto di garanzia, assolve allo scopo di permettere al
fideiussore di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione divenuta
più gravosa, senza sua colpa, negando la propria autorizzazione. I
presupposti di cui al citato articolo non ricorrono qualora nella
stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale
rappresentante della società debitrice principale, dal momento che
in tale ipotesi la richiesta di credito proveniente dalla persona
obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva
autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.
Fonte De Agostini Giuridica, 2019.
Nel testo non si
parla del contratto autonomo di garanzia, perché non è una fideiussione,
visto che il garante s’impegna ad adempiere senza poter sollevare le
eccezioni relative al rapporto principale. La sua obbligazione di
garanzia è, appunto, autonoma e dall’obbligazione garantita. In queste
massime si puntualizzano le differenze tra i due istituti.
Cass. civ. Sez. I, 31-07-2015, n. 16213
Il contratto autonomo di garanzia si
caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà
della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di
opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in
deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore
a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni
nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali
eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da
quest'ultimo. (Rigetta, App. Roma, 10/03/2008)
FONTI CED Cassazione, 2015
Sull’execptio doli
nel contratto autonomo di garanzia, il garante la deve sollevare in
relazione a una condotta abusiva del creditore nei suoi confronti e non
rispetto al debitore principale.
Cass. civ. Sez. I, 31-07-2015, n. 16213
L'inopponibilità delle eccezioni di
merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il
contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che,
ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare
circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il
debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma debba far valere una
condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela
giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella
prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte
negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o
estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di
realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o
comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora,
contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto
insufficiente, ai fini dell'integrazione del dolo del creditore, che
aveva agito per conseguire l'intero importo oggetto della garanzia
nonostante l'avvenuta esecuzione di collaudi parziali, la semplice
allegazione di tale circostanza, senza fornire la prova dell'avveramento
di quelle specifiche condizioni che contrattualmente giustificassero
l'estinzione parziale della garanzia). (Rigetta, App. Roma, 10/03/2008)
FONTI CED Cassazione, 2015
Pagamento a prima
richiesta e contratto autonomo di garanzia. Sembra che dalla clausola
inserita di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, basti a
individuare il contratto autonomo di garanzia, ma la massima riportata
in seguito, e di poco precedente sembra affermare il contrario anche se
la clausola è “a prima richiesta o a semplice richiesta”; in ogni caso
la seconda massima sembra più corretta, perché la comune intenzione
delle parti non va ricercata solo dal dato letterale ( art. 1362).
Cass. civ. Sez. III, 20-10-2014, n. 22233
L'inserimento in un contratto di
fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza
eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto
autonomo di garanzia (cosiddetto "Garantievertrag"), in quanto
incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il
contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia
rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che
tale evidente discrasia fosse riscontrabile - con riferimento alla
garanzia prestata da un istituto di credito in favore di una
associazione temporanea di imprese, in relazione a quanto dalla stessa
rimborsabile per eventuali difformità e manchevolezze che fossero
risultate nella esecuzione di lavori di costruzione di un immobile
oggetto di appalto - nella sola previsione di operatività della garanzia
una volta emesso il certificato di collaudo definitivo dei lavori).
(Rigetta, App. Napoli, 06/07/2011) FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. III, 17-06-2013, n.
15108
La Suprema Corte di Cassazione, in
tema di garanzia, afferma che ai fini della configurabilità di un
contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione,
non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta"
o "a prima richiesta del creditore", ma la relazione in cui le parti
hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di
garanzia.
La caratteristica fondamentale che
distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel
fatto che viene escitisa la facoltà del garante di opporre al creditore
le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola
essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.
FONTI Foro Padano, 2013, 4, 400 nota
di SMANIOTTO
Copia dedicata a: trikka
Questa massima è
del 2006, ma esprime concetti che riguardano la struttura della
fideiussione che è contratto con obbligazioni a carico del solo
proponente, che quindi si perfezione con il mancato rifiuto e il
debitore è sempre terzo, anche quando si sia impegnato a indicare un
fideiussore.
Cass. civ. Sez. III, 13-06-2006, n. 13652
L'obbligazione fideiussoria promana da
un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art.1936
cod.civ.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e
non richiede quindi, perché si perfezioni, l'accettazione espressa di
quest'ultimo (art. 1333 cod.civ.).
Ne consegue che l'eventuale conferma
inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già
concluso. Inoltre, in relazione al carattere accessorio del contratto di
fideiussione rispetto all'obbligazione garantita e alla efficacia di
esso anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza, non è
necessaria la partecipazione diretta del fideiussore all'accordo con il
quale la parte debitrice si obbliga nei confronti del creditore a dare
fideiussione, poiché, come il debitore resta estraneo al negozio
fideiussorio anche nel caso in cui abbia assunto per contratto
l'obbligazione di prestare una fideiussione ai sensi dell'art. 1943 cod.
civ., così anche il fideiussore non deve necessariamente partecipare
all'accordo suddetto tra debitore e creditore. (Rigetta, App.
Campobasso, 13 Novembre 2001)
FONTI Mass. Giur. It., 2006
La c.d.
assicurazione fideiussoria è, in sostanza, la garanzia che offre
un’assicurazione in caso di inadempimento del debitore cliente
dell’assicurazione. Ma quali si norme si applicano, quelle
dell’assicurazione o quelle della fideiussione?
Cass. civ. Sez. III, 31-07-2015, n. 16283
Nei contratti di cosiddetta
assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è
prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le
regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella
relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma
1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione
delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia
contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria
dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra
l'assicuratore e l'altro contraente. (Cassa con rinvio, Trib. Torino,
23/03/2012) FONTI CED Cassazione, 2015
No comment….ma il
riferimento è all’art. 1941.
Cass. civ. Sez. III, 17-03-2015, n. 5193
Nel caso di pluralità di fideiussori,
ciascuno di essi, salvo patto contrario ed espresso, risponde delle
spese legali sostenute dal creditore per ottenere il pagamento dal
debitore principale, ma non di quelle sostenute per escutere gli altri
fideiussori. (Cassa con rinvio, App. Milano, 02/05/2011)
FONTI CED Cassazione, 2015.
Questa massima è
sempre in riferimento all’art. 1941, ma per un caso specifico: il
fideiussore ha esercitato il recesso dal contratto per un conto corrente
bancario del debitore; sorge allora il problema di stabilire per quali
somme vale ancora la garanzia.
Cass. civ. Sez. I, 15-06-2012, n. 9848
Il recesso del fideiussore dalla
garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di
apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi
ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere
l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in
cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è
limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito
dell'accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto
rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza
di operazioni posteriori, e senza che peraltro, ai fini della
determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa
aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato
separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e ciò
stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente.
Solo se il saldo esistente alla
chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello
esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una
corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione
della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, cod. civ., per cui la
fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.
(Cassa con rinvio, App. Roma, 23/09/2010) FONTI CED Cassazione, 2012
La volontà di
prestare fideiussione deve essere espressa (art. 1937), ma tale volontà
non deve essere necessariamente espressa con formule particolari.
Cass. civ. Sez. III, 07-03-2014, n. 5417
La garanzia personale che, ai
sensi dell'art. 1763 c.c., il mediatore può prestare per l'adempimento
delle prestazioni di una delle parti del contratto concluso per il suo
tramite è regolata dai principi propri della fideiussione ed, ai
sensidell' art. 1937 c.c., deve, quindi, risultare da una volontà
espressa: che, cioè, anche se non sono necessarie la forma scritta o
formule sacramentali, sia, espressamente manifestata in un patto del
quale è possibile la prova con ogni mezzo, ed anche, quindi, con
testimoni o per presunzioni. FONTI Quotidiano Giuridico, 2014
Le fideiussioni
omnibus previste dall’art. 1938 prevedono un tetto massimo per la
garanzia, ma ciò vale in tutti i casi.
Cass. civ. Sez. III, 14-03-2014, n. 5951
In tema di fideiussione, l'art. 1938
cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, il
quale prevede la necessità della determinazione dell'importo massimo
garantito per le obbligazioni future, non si applica solo alle
fideiussioni rilasciate a favore di banche o di società finanziarie,
posto che né la lettera della norma, né la sua "ratio", consentono tale
limitazione. (Rigetta, App. Firenze, 22/02/2007) FONTI CED Cassazione,
2014
Il principio
espresso nell’art. 1938 (il tetto alle fideiussioni omnibus) ha
carattere generale.
Cass. civ. Sez. III, 26-01-2010, n. 1520
L'art. 1938 c.c., nel prevedere la
necessità dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future,
nell'ambito della disciplina della fideiussione, pone un principio
generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per
le garanzie personali atipiche e, tra queste, quella di "patronage".
FONTI Obbl. e Contr on line, 2010, 4 nota di SCRIMA Notariato, 2010, 2,
125
Lo scopo della
fideiussione è la garanzia, che non opera con le sue regole, quando
questo scopo manchi come nel caso dell’impegno di sicurezza.
Cass. civ. Sez. II, 29-09-2009, n. 20872
La norma di cui all'art. 1937 cod.
civ., dettata per la fideiussione, il cui scopo è quello di garantire
l'adempimento di un'obbligazione altrui, non opera in relazione ad un
"impegno di sicurezza" rilasciato da un contraente in favore dell'altro
al fine di regolare le conseguenze della propria prestazione di fare,
sia pure eseguita avvalendosi dell'opera materiale di un terzo in veste
di collaboratore.
(Nella specie la S.C. ha ritenuto non
applicabile l'art. 1937 cod. civ. in relazione ad un contratto attinente
alla fornitura di tegole e alla loro posa in opera, in cui uno dei
contraenti aveva prestato garanzia in riferimento non solo alla qualità
dei materiali forniti ma anche all'esecuzione a regola d'arte della
relativa posa in opera, eseguita avvalendosi dell'opera di un terzo).
(Cassa con rinvio, App. Bologna, 02/10/2003)
FONTI Mass. Giur. It., 2009
L’obbligazione del
fideiussore è accessoria, e ciò ha anche effetti sulla competenza per
territorio rendendosi applicabile l’art. 31 c.p.c.
Cass. civ. Sez. VI - 1, 07-01-2013, n.
180
La fideiussione è caratterizzata
dall'accessorietà, il che rende evidente la connessione tra la causa
relativa al rapporto principale e quella riguardante il negozio
fideiussorio. Ne deriva che deve individuarsi un unico foro competente
per entrambe le cause. Ciò detto, nella specie, la norma derogativa
della competenza applicabile è l'art. 31 c.p.c., atteso che il vincolo
di accessorietà si pone in relazione di specialità rispetto al genus
della connessione per oggetto e titolo regolata dall'art. 33 c.p.c.
FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica 2012
Questa è una differenza sottile: cosa
distingue la “fideiussione alla fideiussione” dalla “fideiussione del
fideiussore” ?
Cass. civ. Sez. III, 12-09-2011, n.
18650
La fideiussione alla fideiussione (o
fideiussione al fideiussore, o fideiussione di regresso) va distinta
dalla fideiussione del fideiussore (cosiddetta approvazione), di
cui all'art. 1940 cod.civ., che costituisce una particolare modalità
della fideiussione tipica, nella quale il "secondo" fideiussore
garantisce l'adempimento dell'obbligazione del "primo" fideiussore, e
non l'adempimento dell'obbligato principale, laddove nella fideiussione
alla fideiussione il fideiussore si obbliga verso colui il quale è già
fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la
fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore
principale, sicché il fideiussore è un terzo rispetto alla prima
fideiussione, ed il creditore garantito è, in effetti, il soggetto che
nella prima fideiussione era il fideiussore.
Ne consegue che, dando vita la
fideiussione alla fideiussione a due contratti di fideiussione,
concettualmente ed ontologicamente autonomi, per quanto, in genere,
funzionalmente collegati, nel giudizio promosso dal primo fideiussore
nei confronti del secondo fideiussore non sussiste litisconsorzio
necessario con il creditore garantito della prima fideiussione, e che la
prescrizione del diritto al rimborso in favore del creditore garantito
dalla seconda fideiussione inizia a decorrere solo dalla data
dell'avvenuto pagamento da parte dello stesso quale primo fideiussore.
(Rigetta, App. Cagliari, 23/03/2009) FONTI CED Cassazione, 2011
La fideiussione è
una garanzia accessoria, e quindi cessa quando si estingue
l’obbligazione garantita.. ma se questa “resuscita”?
Cass. civ. Sez. I Sent., 17-10-2008,
n. 25361
Il principio di accessorietà della
garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le
volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la
possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l'estinzione il
debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e
non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una
fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di
revoca del pagamento del debito principale ai sensi
dell'art. 67 della legge fall.; né tale clausola può dirsi vessatoria
come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si
è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.
(Rigetta, App. Milano, 01 giugno 2004) FONTI Mass. Giur. It., 2008
Cass. civ. Sez. I, 23-03-2004, n. 5720
Non è nullo il contratto di
fideiussione cosiddetto omnibus in cui sia sancita la sopravvivenza
dell'obbligazione di garanzia anche in caso di invalidità
dell'obbligazione principale e che preveda la reviviscenza
dell'obbligazione fideiussoria in caso di invalidità o di revoca di
pagamenti, da parte del debitore garantito.
FONTI Guida al Diritto, 2004, 18, 63
Secondo l’art.
1944 il fideiussore può pattuire il beneficium excutionis, ma se non lo
fa la sua obbligazione è solidale, con l’applicazione della relativa
disciplina.
Cass. civ. Sez. III, 29-11-2005, n. 26042
Se non è stato pattuito il "beneficium
excussionis", l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere
accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore
principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere
considerata, quindi, nè sussidiaria né eventuale. Ne consegue
l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in
solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo
contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione permanente
della prescrizione anche nei confronti dei condebitori.
FONTI CED Cassazione, 2005
Cass. civ. Sez. III, 04-03-1995, n.
2517
Se non è stato pattuito
il beneficium excussionis, l'obbligazione del fideiussore, pur avendo
carattere accessorio, è solidale con quella del
debitore principale e non può essere considerata, quindi, né
sussidiaria né eventuale.
FONTI Mass. Giur. It., 1995
Secondo
l’art. 1946 in caso di pluralità di fideiussori, ognuno è obbligato per
l’intero( salvo che non sia stato previsto il beneficio della divisione
ex art. 1947), ma questo vale anche per
le spese legali sostenute dal creditore?
Cass. civ. Sez. III, 17-03-2015, n. 5193
Nel caso di pluralità di fideiussori,
ciascuno di essi, salvo patto contrario ed espresso, risponde delle
spese legali sostenute dal creditore per ottenere il pagamento dal
debitore principale, ma non di quelle sostenute per escutere gli altri
fideiussori. (Cassa con rinvio, App. Milano, 02/05/2011) FONTI CED
Cassazione, 2015
Se un fideiussore
ha pagato, può agire in regresso contro gli altri fideiussori? E se
agisce c’è l'interruzione della prescrizione nei confronti del debitore
principale?
Cass. civ. Sez. I, 18-06-2009, n. 14160
Con riguardo alla fideiussione
prestata da più persone per un medesimo debitore ed un medesimo debito,
il fideiussore che ha soddisfatto il creditore acquista il diritto di
regresso contro gli altri fideiussori, per la loro rispettiva porzione,
ai sensi dell'art. 1954 cod. civ.
Tuttavia, l'azione di regresso
esercitata nei confronti degli altri fideiussori non vale ad
interrompere la prescrizione del credito che residua nei confronti del
debitore principale, poiché tale azione ha ad oggetto un diverso diritto
di credito che trova fondamento nel rapporto di solidarietà tra
fideiussori, al quale resta estraneo il debitore principale, con
conseguente inapplicabilità dell'art. 1310 cod. civ. il quale, nel
prevedere che gli atti con i quali il creditore interrompe la
prescrizione contro uno dei debitori hanno effetto per gli altri
debitori, riguarda la diversa ipotesi della solidarietà nel debito (o
nel credito). (Rigetta, App. Caltanissetta, 24/01/2004) FONTI
Mass. Giur. It., 2009
Gli articoli 1955
e 1957 sono dei casi in cui la fideiussione si estingue, ma i
presupposti per l’operatività di detti articoli sono diversi. I primi
sono di carattere soggettivo, mentre i secondi sono di carattere
oggettivo.
Cass. civ. Sez. III, 27-09-2011, n. 19736
Le cause di estinzione della
fideiussione previste dagli artt. 1955 e 1957 cod. civ. hanno
presupposti diversi:
la prima ipotesi (liberazione del
fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di
surrogazione) esige infatti una condotta colposa e antigiuridica del
creditore e l'esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del
fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo,
all'uopo, che il creditore abbia omesso un'attività dovuta per legge o
in forza di contratto;
la seconda ipotesi (liberazione del
fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore
entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione) opera invece in modo
oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento colposo o meno del creditore
e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata
decadenza "ipso facto" al mancato, diacronico esercizio del diritto.
Ne consegue che, invocata dal
fideiussore la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., non è
consentito al giudice dichiarare l'estinzione della fideiussione in base
alla previsione di cui all'art. 1955 cod. civ., stante l'impredicabilità
di una sostanziale omogeneità dei fatti costitutivi destinati a
sorreggere l'applicazione alternativa delle norme indicate. (Cassa con
rinvio, App. Trieste, 09/06/2004) FONTI CED Cassazione, 2011 |
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