Giurisprudenza
Nell’espromissione è rilevante la spontaneità dell’intervento
dell’espromittente. Il concetto è ribadito nella seguente massima. La
cassazione quindi nega che vi possa essere espromissione quando i
rapporti tra espromittente e debitore abbiano influito sull’assunzione
del debito.
Cass. civ. Sez. III, 21-12-2015, n. 25608
In materia di assicurazione della
responsabilità civile, allorché l'assicuratore paghi il danneggiato in
esecuzione della condanna alla corresponsione di una provvisionale,
adottata in sede penale a carico dell'imputato nella qualità di legale
rappresentante del soggetto assicurato, non sono ravvisabili gli estremi
di un contratto di espromissione, difettando il requisito della
spontaneità dell'assunzione del debito altrui mediante un'attività che
sia del tutto svincolata dai rapporti esistenti fra terzo espromittente
e soggetto obbligato. (Rigetta, App. Milano, 18/07/2011) FONTI CED
Cassazione, 2015
In
quest’altra massima si ribadisce il concetto della spontaneità
dell’espromissione, ma si indica la causa dell’espromissione come
“l’assunzione del debito altrui”. Questa massima, però, contiene un
elemento d’interesse in più rispetto alla precedente. Infatti non nega
in assoluto che non vi possano essere rapporti tra debitore e assuntore
espromittente, ma sottolinea come questi rapporti non debbano essere
palesati al creditore per aversi espromissione.
Cass. civ. Sez. II, 07-12-2012, n. 22166
L'espromissione è il contratto fra il
creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel
quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed
espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno
determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita
dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto
svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato,
anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto
al terzo, essendo necessario, invece, che il terzo, presentandosi al
creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente
accordo con l'obbligato. (Rigetta, App. Ancona, 29/04/2006)
FONTI CED Cassazione, 2012 Una differenza importante, quella tra
espromissione e fideiussione. In definitiva la fideiussione è una
garanzia, mentre l’espromissione è l’assunzione diretta di un debito
altrui. D’altro canto nemmeno assumere su di sé debiti altrui non ancora
sorti è espromissione.
Cass. civ. Sez. I, 26-11-2009, n. 24891
Il patto con cui un soggetto s'impegna
ad estinguere un debito altrui è qualificabile non già come
fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un'obbligazione
preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento
in cui quest'ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessità
di un atto di accettazione. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 04/02/2006)
FONTI Mass. Giur. It., 2009
Cass. civ. Sez. III Sent., 10-11-2008,
n. 26863
L'espromissione presuppone la
preesistenza di un'obbligazione altrui, che l'espromittente intenda
assumere su di sé. Costituisce, pertanto, una garanzia personale per
debiti futuri, e non una espromissione, il patto in virtù del quale
taluno si obblighi ad adempiere l'obbligazione altrui non ancora sorta.
(Cassa e decide nel merito, App. Milano, 29 ottobre 2004) FONTI Mass.
Giur. It., 2008.
In questa massima si ribadisce il concetto
espresso dal secondo comma dell’art. 1272 circa l’inopponibilità delle
eccezioni.
Cass. civ. Sez. III, 28-06-1997, n. 5801
Poiché l'espromissione è disciplinata
come negozio astratto tra espromittente e creditore, da un lato non sono
opponibili al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto tra quegli e
il debitore principale ( art. 1272, comma 2, c.c. ); dall'altro, la
prova della mancanza di causa dell'assunzione dell'obbligo, incombe
sull'espromittente, mentre non rilevano i motivi che lo hanno indotto ad
obbligarsi. FONTI Mass. Giur. It., 1997 . |
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