Giurisprudenza

 

Riportiamo di nuovo questa sentenza sulla conversione del contratto nullo ma aggiungiamo una seconda sentenza, da cui si evince un principio che è diverso da quello riportato da gran parte dei manuali di diritto privato, compreso questo. La conversione non è automatica: di conseguenza non può essere disposta d’ufficio dal giudice.

 

 

Cass. civ. Sez. Unite, 12-12-2014, n. 26242

I poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non possono estendersi alla rilevazione di una possibile conversione del contratto, ostandovi il dettato dell'art. 1424 cod. civ., - secondo il quale il contratto nullo può, non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso - atteso che, altrimenti, si determinerebbe un'inammissibile rilevazione di una diversa efficacia, sia pur ridotta, di quella convenzione negoziale.

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Cass. civ. Sez. II, 30-04-2012, n. 6633 (rv. 622326)

In tema di conversione del contratto nullo, l'accertamento dell'ipotetica volontà dei contraenti deve essere sollecitato dall'una o dall'altra parte, non potendo essere operato di ufficio dal giudice; inoltre, implicando un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, non può essere compiuto in sede di legittimità.  FONTI  CED  Cassazione, 2012