Giurisprudenza
Riportiamo di
nuovo questa sentenza sulla conversione del contratto nullo ma
aggiungiamo una seconda sentenza, da cui si evince un principio che è
diverso da quello riportato da gran parte dei manuali di diritto
privato, compreso questo. La conversione non è automatica: di
conseguenza non può essere disposta d’ufficio dal giudice.
Cass. civ. Sez. Unite, 12-12-2014, n. 26242
I poteri officiosi di rilevazione di
una nullità negoziale non possono estendersi alla rilevazione di una
possibile conversione del contratto, ostandovi il dettato dell'art. 1424
cod. civ., - secondo il quale il contratto nullo può, non deve, produrre
gli effetti di un contratto diverso - atteso che, altrimenti, si
determinerebbe un'inammissibile rilevazione di una diversa efficacia,
sia pur ridotta, di quella convenzione negoziale.
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. II, 30-04-2012, n.
6633 (rv. 622326)
In tema di conversione del contratto
nullo, l'accertamento dell'ipotetica volontà dei contraenti deve essere
sollecitato dall'una o dall'altra parte, non potendo essere operato di
ufficio dal giudice; inoltre, implicando un'indagine di fatto riservata
al giudice di merito, non può essere compiuto in sede di legittimità.
FONTI CED
Cassazione, 2012
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