Giurisprudenza.
Su chi grava
l’imposta di registro nel caso in cui si sia stipulato un contratto per
persona da nominare, seguita dalla nomina?
Cass. civ. Sez. V Ord., 09/02/2018, n. 3176 (rv. 646935-01)
In tema di imposta di registro, l'art. 32 del d.P.R. n. 131 del
1986 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di contratto
preliminare di compravendita "per persona da nominare", la nomina
tardiva determina unicamente l'applicabilità dell'imposta di registro in
misura fissa sia nei confronti dell'originario promissario acquirente
che del terzo nominato tardivamente, mentre l'imposta di registro
proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo graverà
esclusivamente sulle parti che hanno stipulato l'atto, restando del
tutto estraneo allo stesso il promissario acquirente che ha effettuato,
sebbene oltre il termine contrattuale, la nomina del terzo. (Rigetta,
COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 21/02/2012)
FONTI
Forma della
dichiarazione di nomina.
Cass. civ. Sez. II, 01-09-2014, n. 18490 (rv. 632222)
Nel contratto per persona da nominare
(nella specie, preliminare di vendita di bene immobile), la
dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo debbono rivestire la
stessa forma del contratto, sicché è sufficiente che all'altro
contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara
volontà di designazione del terzo e l'accettazione di quest'ultimo, che
può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal
terzo nei confronti dell'altro contraente, senza rilevi l'eventuale non
contemporaneità o la ricezione in tempi diversi della nomina del terzo e
della relativa accettazione. (Cassa con rinvio, App. Bologna,
07/02/2007). FONTI CED Cassazione, 2014.
Il terzo nominato
subentra retroattivamente nel contratto, cioè è come se fosse stato sin
dal primo momento il contraente originario con tutte le conseguenze del
caso.
Cass. civ. Sez. I, 16-04-2014, n. 8868
Nel contratto per persona da nominare,
il terzo designato subentra nel contratto per effetto della nomina e
della sua contestuale accettazione e, quindi, acquista i diritti ed
assume gli obblighi già facenti capo al contraente originario con
effetto retroattivo. Ne consegue che, nel caso in cui al contratto
preliminare di vendita venga apposta una clausola compromissoria, il
terzo designato al momento della stipula del contratto definitivo deve
essere considerato fin dall'origine unica parte contraente contrapposta
al promittente venditore ed a questo legata dal rapporto costituito
dallo stipulante nella sua interezza, comprensivo quindi della clausola
compromissoria contenuta nel solo preliminare e che direttamente lo
vincola. (Rigetta, App. Brescia, 28/07/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014
La mancata nomina
nel preliminare, chi può chiedere l’adempimento coattivo del definitivo?
Cass. civ. Sez. II, 30-04-2012, n. 6612
In caso di preliminare di
compravendita nel quale il promissario compratore si sia riservato la
facoltà di nominare un terzo, in proprio luogo, fino al tempo del
rogito, qualora la "electio amici" non sia intervenuta prima di tale
momento, unico soggetto legittimato ad agire per l'esecuzione specifica
dell'obbligo di concludere il contratto è lo stipulante, il quale può
ottenere la pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo
eletto, purché lo abbia nominato nella domanda giudiziale. (Cassa e
decide nel merito, App. Firenze, 16/02/2010)
FONTI CED Cassazione, 2012
Gli effetti di una
dichiarazione di nomina invalida.
Cass. civ. Sez. II, 20-06-2011, n. 13537.
Il contratto per persona da nominare è
destinato a produrre effetti tra le parti originarie non solo in caso di
mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga
validamente compiuta entro il termine convenuto, ovvero quando l'"electio
amici" sia inefficace per difetto di adesione o per mancanza di
pregressa valida procura da parte dell'eletto; peraltro, l'unico
soggetto legittimato ad effettuare l'indicazione è colui il quale si sia
riservato tale facoltà nel contratto stesso, mentre l'altro contraente,
fino a quando non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della
relativa accettazione, non ha nessun rapporto con il soggetto nominato.
(Rigetta, App. Trieste, 16/08/2004)
FONTI CED Cassazione, 2011.
Sponsorizzazione e
promessa del fatto del terzo.
Cass. civ. Sez. III, 28-03-2006, n. 7083.
Il cosiddetto contratto di
sponsorizzazione - figura non specificatamente disciplinata dalla legge
- comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto - il quale
viene detto "sponsorizzato" (ovvero, secondo la terminologia
anglosassone, "sponsee") - si obbliga, dietro corrispettivo, a
consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome per
promuovere presso il pubblico un marchio o un prodotto; tale uso
dell'immagine pubblica può anche prevedere che lo "sponsee" tenga
determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del
prodotto oggetto di commercializzazione. L'obbligazione assunta dallo
sponsorizzato ha natura patrimoniale, ai sensi dell'art.1174 cod. civ.,
e corrisponde all'affermarsi, nel costume sociale, della
commercializzazione del nome e dell'immagine personale e viene
accompagnata, di regola, da un diritto di "esclusiva". Da tali
caratteristiche non discende, peraltro, che il contratto di
sponsorizzazione debba necessariamente essere concluso dallo
sponsorizzato, potendo l'obbligazione relativa all'adempimento della sua
prestazione essere assunta anche da un terzo, il quale in tal caso
risponde, nei confronti dell'utilizzatore, ai sensi dell'art.1381 cod.
civ. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 19 Luglio 2002)
FONTI Mass. Giur. It., 2006
Natura del
contratto per conto di chi spetta.
Cass. civ. Sez. III Sent., 05-06-2007, n. 13058.
L'assicurazione per conto altrui o per
conto di chi spetta disciplinata dall'art. 1891 cod. civ. integra un
contratto a favore del terzo o, ancor più specificamente, una vicenda
negoziale "sui generis" di contratto a favore di terzo, sicché ad essa
si applicano tanto le norme proprie dell'istituto ex art. 1411 ss. cod.
civ., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui
derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto
a favore di terzo. Ne consegue che lo specifico requisito
dell'"interesse" nell'assicurazione ex art. 1891 cod. civ. risulta di
duplice natura e di diverso contenuto, dovendo essere valutato, ai fini
della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione
dell'assicurato-terzo, a norma dell'art. 1904 cod. civ., sia con
riferimento alla posizione dello stipulante, ai sensi dell'art. 1411
cod. civ.: sotto il primo profilo, l'interesse assicurativo sottende,
una relazione economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in
rapporto ad un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo, per
l'effetto, risultarne una posizione soggettiva giuridicamente
qualificata e non un interesse di mero fatto) mentre, in relazione al
secondo aspetto, l'interesse non deve giocoforza assumere caratteri di
giuridicità, potendo, risolvendosi anche in una situazione soggettiva di
mero fatto, morale o di immagine. (Rigetta, App. Milano, 27 Settembre
2002)
FONTI Mass. Giur. It., 2007
Contratto per
conto di chi spetta e codice del consumo.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza,
27-11-2012, n. 21070 (rv. 624555)
All'assicurazione per conto altrui
contro gli infortuni, stipulata da un soggetto privo della qualità di
consumatore (nella specie, contratta da un ordine professionale a
beneficio degli iscritti), è inapplicabile la disciplina di tutela del
consumatore posta dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, a nulla rilevando
che tale qualità sia rivestita dal beneficiario. (Regola competenza)
FONTI CED Cassazione, 2012
Contratto per
conto di chi spetta, quali eccezioni può opporre l’assicurazione al
beneficiario del contratto?
Cass. civ. Sez. III, 28-10-2009, n. 22809
Nell'assicurazione per conto di
chi spetta, come nell'assicurazione per conto altrui, poiché il diritto
dell'assicurato nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono
a lui opponibili da parte dell'assicuratore le stesse eccezioni di
carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto
assicurativo, mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che
sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari
dell'interesse assicurato o al solo contraente.
FONTI Mass. Giur. It., 2009 |
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