Giurisprudenza.
Contratto di
trasporto di cose quando il destinatario è persona diversa dal mittente,
cioè diversa da chi ha stipulato il contratto, è contratto a favore del
terzo?
Cass. civ. Sez. III Ord., 15-05-2018, n. 11744 (rv. 648612-01)
Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona
diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore
a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del
destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a
destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la
"dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c. , e
segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del
contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per
il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo. (Cassa con
rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 10/03/2015)
FONTI
Il terzo ha
rinunziato alla prestazione, questa però può essere pretesa dallo
stipulante.
Cass. civ. Sez. I, 11-07-2013, n. 17200
Nel contratto a favore di terzi, pur
in presenza di rinunzia alla prestazione operata dal terzo
beneficiario, l'art. 1411, comma terzo, cod. civ. riconosce, sempre che
non risulti diversamente dalla volontà delle parti, la persistenza
dell'obbligazione in favore dello stipulante, il quale, quando abbia un
interesse diretto all'adempimento in favore del terzo (nella specie, in
quanto titolare di una quota di partecipazione nella società
beneficiaria), e non sussista un formale divieto di quest'ultimo (nel
qual caso opererebbe il principio "nemo invitus locupletari potest"),
può legittimamente pretendere l'adempimento della prestazione in favore
del terzo. (Cassa con rinvio, App. Roma, 07/12/2005)
FONTI CED Cassazione, 2013.
Un contratto a
favore del terzo può avere ad oggetto la costituzione di un diritto
reale di godimento? Sì.
Cass. civ. Sez. II, 27-06-2011, n.
14180 (rv. 618387)
In tema di contratto a favore del
terzo, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., la relativa stipulazione non
incontra il limite dell'effetto reale del negozio concluso tra
stipulante e promittente, sicché è consentita sia la costituzione di una
servitù a favore del terzo, che l'estinzione della servitù che gravi sul
fondo di quest'ultimo. (Rigetta, App. Torino, 21/03/2005)
FONTI CED Cassazione, 2011
Di seguito alcuni casi giurisprudenziali di contratti a favore del
terzo.
L’utilizzo di un
sub vettore realizza un’ipotesi di contratto a favore del terzo.
Cass. civ. Sez. III, 14-07-2015, n. 14665
In tema di trasporto internazionale di
merci su strada, regolato dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio
1956 (resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1621),
qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa l'esecuzione totale
o parziale del trasporto ad altro vettore, che viene così ad assumere la
qualifica di sub vettore, anche il rapporto di sub trasporto è
configurabile quale contratto a favore di terzi, sicché il destinatario,
quale beneficiario del contratto, è legittimato ad esercitare nei
confronti del sub vettore i diritti derivanti dalla sua sostituzione al
mittente, compreso quello di esigere il risarcimento del danno per la
perdita o l'avaria delle cose. (Cassa con rinvio, App. Trento,
13/05/2011)
FONTI CED Cassazione, 2015
I patti
parasociali sono contratti a favore del terzo, e il terzo è la società.
Cass. civ. Sez. I, 07-05-2014, n. 9846
I patti parasociali costituiscono
convenzioni atipiche che si pongono sul "piano parasociale", in quanto
riguardante i rapporti personali tra i soci e sul quale essi sono
destinati ad operare, distinto dal ‘piano sociale', concernente invece
l'organizzazione della società e non direttamente investito da quei
patti.
Ai fini della sua configurazione, non
è essenziale che tutti i partecipanti rivestano la qualità di soci e che
il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad
eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie
del contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., del quale
sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società, quale terzo
beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente
interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della
società di cui fanno parte.
FONTI Notariato, 2014, 3, 266
La polizza
fideiussoria, pur essendo a titolo oneroso, ha lo schema del contratto a
favore del terzo.
Cass. civ. Sez. Unite, 18-02-2010, n. 3947 (rv. 611833)
La cd. polizza fideiussoria è un
negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni
fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione
può essere anche a titolo gratuito, sia perché stipulato, non tra il
fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall'appaltatore (debitore
principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario
(creditore principale);
inoltre, esso è strutturalmente
articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale
non è parte né formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente
caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di
una compagnia di assicurazione (promittente), di pagare un determinato
importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della
prestazione a lui dovuta dal contraente. (Cassa con rinvio, App.
Perugia, 09/05/2003)
FONTI CED Cassazione, 2010
Questa massima fa
intendere che il nascituro e il padre sono terzi, ma come soggetti
beneficiari di un contratto a favore del terzo stipulato tra gestante e
struttura sanitaria, e di conseguenza hanno tutte le azioni processuali
contro la struttura sanitaria.
Cass. civ. Sez. III, 11-05-2009, n. 10741
Gli effetti del contratto debbono
essere individuati avendo riguardo anche alla sua funzione sociale, e
tenendo conto che la Costituzione antepone, anche in materia
contrattuale, gli interessi della persona a quelli patrimoniali.
Ne consegue che il contratto stipulato
tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad
oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto
decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a
vantaggio anche del concepito e del di lui padre, i quali in caso di
inadempimento, sono perciò legittimati ad agire per il risarcimento del
danno. (Rigetta, App. Napoli, 19/03/2004) FONTI Mass. Giur. It., 2009
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