Giurisprudenza
La nota di
trascrizione non prova il diritto di proprietà. La sua funzione è quella
della soluzione dei conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore.
Cass. civ. Sez. II, 09-09-2013, n. 20641.
L'attore in rivendica è tenuto a
dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente e, a tal
fine, non può ritenersi sufficiente la mera produzione della nota di
trascrizione, la quale non costituisce né atto di parte, né valida fonte
di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, ma solo uno
degli elementi sui quali il giudice può fondare il proprio
convincimento, essendo la trascrizione piuttosto finalizzata a risolvere
il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal
medesimo titolare.
FONTI CED
Cassazione, 2013.
In questa massima
sono espressi due concetti, il primo dove si ribadisce il principio
dell’opponibilità dell’acquisto del primo che ha trascritto, il secondo
che si riferisce al diritto del primo acquirente al risarcimento del
danno; quest’ultimo potrebbe poi agire anche in revocatoria.
Copia dedicata a: trikka
Cass. civ. Sez. II, 02-09-2013, n.
20118 .
Nell'ipotesi in cui un immobile sia
venduto in tempi successivi a due diversi acquirenti, dei quali solo il
secondo trascriva il proprio acquisto, rendendolo così opponibile al
primo, quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno e, per
conservare la garanzia relativa al proprio credito, può esercitare
l'azione revocatoria della seconda alienazione; tuttavia, poiché la
seconda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo
con la trascrizione), ai fini dell'accoglimento della revocatoria non è
sufficiente la mera consapevolezza della precedente vendita da parte del
secondo acquirente, ma è necessaria la prova della sua partecipazione
alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica
intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito. (Rigetta, App.
Firenze, 11/08/2006) FONTI Imm. e propr., 2013, 11, 663
Qui il riferimento
è alla trascrizione del pignoramento, questo prevale anche sulle
trascrizioni di acquisto anteriori, se erroneamente eseguite.
Cass. civ. Sez. III, 08-02-2013, n. 3075
In tema di espropriazione immobiliare,
non sono opponibili al creditore pignorante, il quale abbia provveduto a
trascrivere il pignoramento in danno del soggetto individuato secondo la
data di nascita risultante dall'atto di acquisto dei beni da sottoporre
ad esecuzione, né l'eventuale erroneità delle generalità ivi indicate,
riportate pure nelle note di trascrizione, né, conseguentemente,
l'acquisto da parte di terzi trascritto, sia pure in tempo anteriore al
pignoramento, nei confronti del debitore identificato sulla base di dati
che, per quanto reali, siano però difformi da quelli emergenti dal
medesimo titolo di provenienza. (Cassa e decide nel merito, App. Napoli,
11/12/2006)
FONTI CED Cassazione, 2013
Il primo
acquirente, che ha trascritto il suo titolo successivamente, agisce per
recuperare il bene dal secondo acquirente, che però ha trascritto per
primo.
Cass. civ. Sez. II, 21-12-2012, n. 23818 (rv. 624666)
La domanda proposta dal primo
acquirente di un immobile nei confronti di chi ne risulti secondo
acquirente dal comune venditore dante causa, in quanto volta al recupero
del bene sul presupposto del conflitto dei titoli d'acquisto, ha natura
di azione di rivendicazione, imponendo all'attore l'onere di dimostrare
l'opponibilità del proprio titolo alla controparte. (Cassa con rinvio,
App. Trento, 27/05/2006)
FONTI. CED Cassazione, 2012.
L’usucapione
abbreviata sui beni immobili è di 10 anni, e si basa sulla buona fede e
sulla trascrizione del titolo “astrattamente idoneo”. Si è in buona fede
quando si delega al notaio l’accertamento della titolarità
dell’immobile.
Cass. civ. Sez. VI Ordinanza,
14-03-2012, n. 4063
In tema di usucapione decennale di
beni immobili, la buona fede di chi ne acquista la proprietà in forza di
titolo astrattamente idoneo è esclusa soltanto quando sia in concreto
accertato che l'ignoranza di ledere l'altrui diritto dipenda da colpa
grave, ai sensi dell'art. 1147, secondo comma, cod. civ..
Non può, allora, affermarsi che versi in colpa grave colui il quale,
rivoltosi a un notaio per la redazione di un atto traslativo, senza
averlo esonerato dal compiere le visure catastali ed ipotecarie,
addivenga all'acquisto in considerazione delle garanzie di titolarità
del bene e di libertà dello stesso fornite dall'alienante, o apparente
tale, e nella ragionevole presunzione che l'ufficiale rogante abbia
compiuto le opportune verifiche. FONTI
L’erede diviene parte dei contratti
stipulati in vita dal de cuius.
Questo
comporta un effetto particolare ai fini della sola opponibilità: l’erede
trascrive il suo acquisto mortis causa, prima della trascrizione di un
atto di disposizione compiuto in vita dal de cuius; in questo caso non
prevale l’erede, nonostante abbia trascritto per primo, e questo perché
essendo erede è divenuto parte del contratto stipulato in vita dal de
cuius.
Cass. civ. Sez. II, 06-06-2011, n. 12242
L'erede, continuando la personalità
del "de cuius", diviene parte del contratto concluso dallo stesso, per
cui egli resta vincolato al contenuto del contratto medesimo, ancorché
questo non sia stato trascritto.
Pertanto, l'opponibilità dell'acquisto
di un immobile nei confronti dell'erede del venditore si sottrae, (oltre
che alle regole dell'art. 2704 cod. civ. in tema di certezza della data
della scrittura privata), anche alle disposizioni dell'art. 2644 cod.
civ., circa gli effetti della trascrizione nel rapporto con l'altro
acquirente del bene, per cui la trascrizione dell'acquisto "mortis
causa" operato dall'erede, ai sensi dell'art. 2648 cod. civ., prima
della trascrizione dell'atto di disposizione compiuto in vita dal "de
cuius", vale soltanto agli effetti della continuità delle trascrizioni.
Conseguentemente, l'erede non può
eccepire l'anteriorità della trascrizione del suo acquisto, al fine di
rendere a lui inopponibile l'atto di disposizione a favore dei terzi
compiuto, in vita, dal "de cuius". (Rigetta, App. Napoli, 05/09/2005)
FONTI
Anche la vendita
di cosa futura va trascritta.
Cass. civ. Sez. III, 21-07-2009, n. 16921.
In tema di trascrizione, anche la
vendita di cosa futura, ove abbia per oggetto beni immobili, è soggetta,
per opporne gli effetti ai terzi, a trascrizione, che grava inizialmente
sul terreno e, in virtù del principio dell'elasticità del dominio,
potenzialmente sulla costruzione, non rilevando in contrario che la
proprietà del bene oggetto del contratto si trasferisca all'acquirente
non alla data dell'accordo, bensì nel momento in cui il bene medesimo
sia venuto ad esistenza. FONTI. Mass. Giur. It., 2009
Scarsissima la
giurisprudenza della cassazione sull’art. 1155.
Cass. civ., 13-11-1973, n. 3004
Il conflitto fra le posizioni
giuridiche di due diversi cessionari dei diritti di utilizzazione
economica di un'opera cinematografica deve essere risolto sulla
base dell'art. 1155 c.c. che, nell'ipotesi di più alienazioni successive
di un bene mobile, ne attribuisce la proprietà a chi ne ha acquistato in
buona fede il possesso e quindi, nella specie, ha esercitato i diritti
connessi all'utilizzazione economica dell'opera, e non già sulla
base dell'art. 1380 c.c., che disciplina ipotesi di conflitto per
cessioni successive di uno stesso diritto personale di godimento. FONTI
Foro It., 1974, 1, 1121.
Cass. civ., 25-03-1946, n. 294
L'art. 1155 c.c. nuovo, inteso a
risolvere un conflitto tra due successivi acquirenti della medesima cosa
attribuisce al preferenza al secondo allorché questo si trovi con la
cosa acquistata anche in rapporto di fatto, costituito dalla fisica
disponibilità della cosa stessa e non in solo rapporto di diritto come
il primo acquirente.
FONTI Massima redazionale De Agostini
Giuridica, 2005.
L’art. 1380 che risolve il conflitto
tra più titolari di un diritto di godimento, presuppone una situazione
fondamentale, e cioè che vi siano più titoli (più contratti) in
conflitto tra loro; essendoci questi più titoli allora prevale chi per
primo ne ha ottenuto la detenzione, ma non questo non accade quando
manchi proprio il titolo di acquisto. In questo caso prevale chi ha il
titolo, e la priorità della detenzione è irrilevante.
Cass. civ., 29-04-1980, n. 2848
La norma del 1° comma dell'art. 1380
c.c., che, ai fini della risoluzione del conflitto tra più diritti
personali di godimento, dà rilievo alla priorità della detenzione del
bene, presuppone la coesistenza di (almeno) 2 contratti che assicurino a
persone diverse il diritto di godimento della medesima cosa e non è, di
conseguenza, applicabile quando uno dei 2 contratti manchi o sia
invalido o sia stato risolto, giacché in tal caso nessun conflitto
potrebbe sorgere, difettando uno dei contraenti del titolo necessario
per ottenere il godimento della cosa. FONTI Mass. Giur. It., 1980
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