Una importante sentenza della Cassazione a sezioni unite sulle
caratteristiche della compensazione.
Cassazione Civile, SS.UU, sentenza
15/11/2016 n° 23225
A) "Le norme del codice civile sulla
compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del
credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito
della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti
requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per
compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il
controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.
B) Se il credito opposto in
compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in
tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla
relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare
estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla
concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere
cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del
controcredito eccepito in compensazione.
C) Se è controversa, nel medesimo
giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già
pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art.
35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né
legale né giudiziale.
D) La compensazione giudiziale, di cui
all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito
da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta
valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda
dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo
accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta
esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul
credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa.
Fonte Altalex 2016
C’è un principio implicito nella
compensazione: i rapporti che danno luogo a compensazione devono essere
autonomi gli uni dagli altri. Di conseguenza non avremo “vera”
compensazione quando i rispettivi debiti e crediti derivano dallo stesso
rapporto. In quest’ultimo caso avremo la compensazione “atecnica”.
Quest’ultima può essere anche rilevata d’ufficio dal giudice non essendo
sottoposta alle regole della compensazione ordinaria. Anche per
quest’ultima, come per quella atecnica, il giudice deve procedere
all’accertamento del saldo contabile tra le reciproche pretese.
Cass. civ. Sez. III, 20-08-2015, n.
16994 In materia di compensazione, il principio che ne subordina
l'operatività alla condizione che le contrapposte ragioni di credito
delle parti derivino da autonomi rapporti giuridici, non esclude che il
giudice debba procedere, anche quando i crediti abbiano origine da
un'unica, ancorché complessa, relazione negoziale, ad una valutazione
delle reciproche ragioni di credito ed al consequenziale accertamento
contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare-avere
derivanti dal rapporto, salvi, solamente, i limiti di carattere
sostanziale e processuale stabiliti dall'ordinamento per l'operatività
della compensazione quale regolata, in senso tecnico-giuridico, negli
artt. 1241 e segg. c.c. (Rigetta, App. Torino, 15/06/2011) FONTI CED
Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. III, 13-08-2015, n. 16800
In caso di crediti originati da un
unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi
abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile
la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle
reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza
necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di
compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali
i crediti si riferiscono. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
ritenuto che, correttamente, nel giudizio di merito fosse stato
d'ufficio compensato il credito vantato dal locatore-attore, avente ad
oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale per
violazione della clausola di non rimozione delle addizioni effettuate
dal conduttore, con quello vantato dal convenuto-locatario ed inerente
l'indennità per l'eseguita addizione) (Rigetta, App. Lecce sez. dist.
Taranto, 13/02/2012)
FONTI CED Cassazione, 2015
Un altro principio relativo alla compensazione; questa può essere legale
e le sue vicende vengono in luce nel giudizio, dove una parte eccepisce
la compensazione, ma deve trattarsi dello stesso giudizio e non di un
giudizio diverso rispetto a quello in corso.
Cass. civ. Sez. lavoro, 29-01-2015, n.
1695
La compensazione presuppone che, in
ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè
che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e
pronta liquidazione).
Ne consegue che un credito contestato
in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale,
attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà
essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del
giudizio di cui si tratta, la parte interessata alleghi ritualmente che
il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro
giudizio con l'efficacia di giudicato, né, comunque, alla cosiddetta
"compensazione atecnica", perché essa non può essere utilizzata per dare
ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni
limite previsto dalla disciplina codicistica.
FONTI CED Cassazione, 2015
Per l’operatività della compensazione è necessario che i rapporti vi
siano tra le stesse parti.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
11-09-2013, n. 20874
Perché operi la compensazione, ai
sensi dell'art. 1241 cod. civ., è necessario che vi sia reciprocità di
posizione creditoria e debitoria fra le medesime parti; ne consegue che
è illegittima la compensazione operata da una banca tra un proprio
credito ed il debito di un Comune del quale la stessa banca gestisca il
servizio di tesoreria. (Rigetta, App. Genova, 13/09/2011) FONTI CED
Cassazione, 2013
La compensazione legale opera automaticamente, e quindi la sentenza avrà
carattere di accertamento, ma l’eccezione di compensazione non è
soggetta a formule sacramentali. Certo che lascia perplessi un’ipotesi
di estinzione ope legis di debiti e crediti che non possa essere
rilevata d’ufficio, ma la cassazione ritiene (nella seconda massima) che
nonostante la non rilevabilità d’ufficio vi sia comunque estinzione solo
che questa rientra nella disponibilità del debitore.
Cass. civ. Sez. III, 13-05-2014, n. 10335
La compensazione legale estingue "ope
legis" i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della
loro contemporanea sussistenza, sicché la pronuncia del giudice si
risolve in un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci
crediti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza;
tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto
potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da
chi intende avvalersene, senza necessità che la relativa manifestazione
di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo
sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la
volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito.
(Rigetta, App. Bari, 30/04/2007) FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. III, 22-10-2014, n.
22324
La compensazione legale, a differenza
di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola
coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente
dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo
automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa
essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché
tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella
disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una
autorizzazione alla compensazione dalla controparte. (Cassa con rinvio,
Trib. Roma, 02/08/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014
Come visto la
compensazione può essere anche volontaria (art. 1252); non vi sono
recenti massime su questo tipo di compensazione; si riportano queste due
massime che definiscono il contratto da cui sorge questa compensazione.
Cass. civ., 12-01-1984, n. 253
La compensazione volontaria, ai sensi
ed agli effetti di cui all'art. 1252 c. c. , si concretizza in un
negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito,
previo riconoscimento della loro esistenza; l'eccepibilità di detta
compensazione, pertanto, postula la dimostrazione di un incontro della
volontà delle parti nel senso indicato. FONTI Mass. Giur. It.,
1984
Cass. civ., 18-09-1978, n. 4177
La compensazione volontaria, ai sensi
ed agli effetti di cui all'art. 1252 c.c., si concretizza in un negozio
bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito, previo
riconoscimento della loro esistenza; l'eccepibilità di detta
compensazione, pertanto, postula la dimostrazione di un incontro delle
volontà delle parti nel senso indicato.
FONTI Mass. Giur. It., 1978
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