Giurisprudenza
Il trasferimento
della proprietà di cosa futura, quando si verifica l'effetto reale?
Cass. civ. Sez. I, 16-05-2016, n. 9994
Nei contratti aventi ad oggetto il
trasferimento della proprietà di immobili futuri, la forma scritta è
necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti obbligatori
e non anche per l'individuazione del bene, la cui proprietà è trasferita
non appena lo stesso viene ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di
permuta di cosa futura, aveva trasferito agli acquirenti, che ne erano
risultati assegnatari "di fatto", beni diversi da quelli scelti nel
progetto originario, sebbene con caratteristiche ad essi analoghe).
(Rigetta, App. Napoli, 16/02/2011)
FONTI CED Cassazione, 2016
Un contratto
atipico, per essere valido, deve superare il giudizio di meritevolezza
della causa. Alcuni esempi.
Cass. civ. Sez. I, 24-05-2016, n.
10710
L'emissione di un assegno in bianco o
postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di
garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e
deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente
alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle
mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di
inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli
articoli 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio
negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti,
alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine
pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non
viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322
c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il
patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art.
1988 c.c. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 14/05/2009) FONTI CED
Cassazione, 2016.
Cass. civ. Sez. II, 22-04-2016, n. 8209
È legittimamente configurabile, in
base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c.,
un contratto atipico di "vitalizio alimentare", che si differenzia da
quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., per il
carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, inerente non solo la
durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche
l'obbiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel
negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori
molteplici e non predeterminabili (quali le condizioni di salute del
beneficiario), e per la natura accentuatamente spirituale di queste
ultime, eseguibili, per tale motivo, unicamente da un vitaliziante
specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità
personali. (Cassa con rinvio, App. Campobasso, 20/05/2011)
FONTI CED Cassazione, 2016.
Il contratto
aleatorio trova nell’alea la sua causa, mancando questa lo stesso
contratto aleatorio è nullo.
Cass. civ. Sez. II, 22-04-2016, n. 8209
L'alea del contratto atipico di
vitalizio alimentare comprende anche l'aggravamento delle condizioni del
vitaliziante, per cui il trasferimento all'onerato di un ulteriore bene,
mediante la conclusione di un successivo contratto cd. di mantenimento,
quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza
materiale e morale da prestare, è privo di causa, giacché tale ulteriore
attribuzione patrimoniale elimina il rischio, connaturale al precedente
contratto, di sproporzione tra le due prestazioni e, dunque, non essendo
giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula
quella di liberalità. (Cassa con rinvio, App. Campobasso, 20/05/2011)
FONTI CED Cassazione, 2016
Il contratto
aleatorio deve, di regola, prevedere l’alea in capo a entrambe le parti
del contratto; è nullo, quindi, un contratto aleatorio atipico che pone
l’alea in capo a una sola parte.
Cass. civ. Sez. I, 10-11-2015, n.
22950 (rv. 638094)
Il contratto "My Way" non è meritevole
di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., perché la struttura
negoziale (che prevede l'acquisto di prodotti finanziari mediante un
mutuo erogato dalla stessa banca che gestisce o emette quegli strumenti,
poi costituiti in pegno a garanzia dell'eventuale mancato rimborso del
finanziamento) pone l'alea della operazione in capo al solo
risparmiatore, il quale, a fronte dell'obbligo di restituire le somme
mutuate ad un saggio d'interesse non tenue, non ha una certa prospettiva
di lucro, laddove invece la banca consegue vantaggi certi e garantiti.
Né il rischio dell'inadempimento del risparmiatore può farsi
rientrare nell'alea contrattuale, aleatori così incidendo nel meccanismo
funzionale del rapporto, atteso che l'interesse al corretto adempimento
del proprio debitore è circostanza comune ad ogni contratto. (Rigetta,
App. Bari, 29/04/2008) FONTI CED Cassazione, 2015
Tipico contratto
aleatorio è quello di assicurazione, ma può essere stipulato questo
contratto per rischi sorti prima della sua stipula?
Cass. civ. Sez. III, 17-02-2014, n. 3622
Nei contratti di assicurazione della
responsabilità civile l'estensione della copertura alle responsabilità
dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del
contratto (cosiddetta clausola "claims made") non fa venire
meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della
stipula le parti (e, in specie, l'assicurato) ignoravano l'esistenza di
questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità
del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni
inesatte o reticenti. (Cassa con rinvio, App. Roma, 31/07/2007) FONTI
CED Cassazione, 2014 |
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