Giurisprudenza
Per
l’accertamento dell’illiceità della causa, diviene fondamentale
individuare la causa concreta, come risulta evidente in questa massima;
da ciò possiamo anche ricavare la regola che se anche si usa uno schema
contrattuale che è di solito ritenuto lecito, ciò non basta per mettere
a riparo detto contratto dalla nullità per illiceità della causa.
Cass. civ. Sez. I, 28-01-2015, n. 1625
Il contratto di sale and lease back è
nullo, per illiceità della causa in concreto, ove violi il divieto di
patto commissorio, salvo che le parti, con apposita clausola (cd. patto
marciano), abbiano preventivamente convenuto che al termine del rapporto
- effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali
da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi
ed autonomi ad opera di un terzo - il creditore debba, per acquisire il
bene, pagare l'importo eccedente l'entità del suo credito, sì da
ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni e da evitare
che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in
garanzia.
Resta peraltro ammissibile la
previsione di differenti modalità di stima del bene, per come emerse
nella pratica degli affari, purché dalla struttura del patto marciano in
ogni caso risulti, anticipatamente, che il debitore perderà la proprietà
del bene ad un giusto prezzo, determinato al momento dell'inadempimento,
con restituzione della differenza rispetto al maggior valore, mentre non
costituisce requisito necessario che il trasferimento della proprietà
sia subordinato al suddetto pagamento, potendosi articolare la clausola
marciana nel senso di ancorare il passaggio della proprietà sia al solo
inadempimento, sia alla corresponsione della differenza di valore.
(Cassa con rinvio, Trib. Perugia, 31/05/2011) FONTI CED Cassazione, 2015
Chiariamo poi cosa
sia il contratto di sale and lease back anche il relazione alla
illiceità della causa.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
09-09-2014, n. 18920
Il contratto di sale and lease back,
la cd. locazione finanziaria di ritorno, è un contratto di impresa
socialmente tipico, attraverso il quale un imprenditore vende alla
società finanziaria un bene di sua proprietà, che poi quest'ultima gli
concederà in leasing, secondo lo schema del costituto possessorio. In
tal guisa l'imprenditore, alienando un bene, si procura la liquidità di
cui necessita, mantenendo il godimento di un bene evidentemente
necessario all'attività svolta e potendone riacquistare la proprietà in
seguito all'esercizio del diritto di opzione, la causa concreta del
contratto è lo scopo di finanziamento, e risulta lecita, in virtù del
divieto del patto commissario, ex art. 2744 c.c., purché sussista un
giusto equilibrio fra il valore del bene venduto, il prezzo versato, il
canone e il prezzo dell'opzione. FONTI Notariato, 2015, 1, 77.
Causa e
presupposizione.
Cass. civ. Sez. III, 24-03-2006, n.
6631.
In tema di rapporti giuridici sorti da
contratto, la cosiddetta "presupposizione" deve intendersi come figura
giuridica che si avvicina, da un lato, ad una particolare forma di
"condizione", da considerarsi implicita e, comunque, certamente non
espressa nel contenuto del contratto e, dall'altro, alla stessa "causa"
del contratto, intendendosi per causa la funzione tipica e concreta che
il contratto è destinato a realizzare; il suo rilievo resta dunque
affidato all'interpretazione della volontà contrattuale delle parti, da
compiersi in relazione ai termini effettivi del negozio giuridico dalle
medesime stipulato.
Deve pertanto ritenersi configurabile
la presupposizione tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto,
si evinca che una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente
enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale
presupposto imprescindibile della volontà negoziale, venga
successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili
alle parti stesse, in modo tale che l'assetto che costoro hanno dato ai
loro rispettivi interessi venga a trovarsi a poggiare su una base
diversa da quella in forza della quale era stata convenuta l'operazione
negoziale, così da comportare la risoluzione del contratto stesso ai
sensi dell'articolo 1467 cod. civ..
FONTI Mass. Giur. It., 2006. |