Giurisprudenza
Presupposizione,
definizione e esempio concreto.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 20-04-2018, n. 9909 (rv. 648129-01)
Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di
diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo
- essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività
- e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto
condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento - pur in
mancanza di un espresso riferimento - dell'esistenza ed efficacia del
contratto. (Nella specie,
FONTI
Le operazioni
finanziarie a catena sono contratti collegati o autonomi?
Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2017, n. 29111 (rv. 646340-02)
In tema di intermediazione finanziaria, le operazioni finanziarie "a
catena" ( e cioè investimenti e disinvestimenti in successione) in
valori mobiliari integrano contratti autonomi esecutivi del contratto
quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario,
atteso che l'insieme delle operazioni non è riconducibile né al
paradigma del contratto complesso (di cui non ricorre la combinazione di
schemi negoziali che dia luogo ad un contratto nuovo e differenziato) né
a quello del collegamento negoziale (di cui non ricorre il requisito
oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, quanto il
requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti
di volere, non solo gli effetti tipici dei negozi in concreto posti in
essere, ma anche il loro coordinamento per la realizzazione di un fine
che tali effetti trascende, per assumere una propria autonomia causale).
Ne consegue che, costituendo ciascuna operazione un distinto atto di
natura negoziale, il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa
della nullità dell'ultima operazione finanziaria non preclude
l'esperibilità dell'azione risarcitoria traente origine da altra che
l'aveva preceduta. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA,
27/03/2013)
FONTI
Una interessante
massima, nei contratti stipulai in forma scritta il testo è un elemento
fondamentale ( ma non l’unico) di interpretazione, e in quelli stipulati
oralmente come ci si comporta per l’individuazione della causa?
Cass. civ. Sez. III Ord., 04-05-2018, n. 10612 (rv. 648703-01)
Nel contratto stipulato in forma orale, la qualificazione giuridica
della natura del rapporto negoziale deve essere effettuata sulla base
della cd. causa concreta, ovvero degli interessi che il negozio è
concretamente diretto a realizzare e, nell'impossibilità di
un'interpretazione testuale, deve farsi riferimento alla tipica funzione
economico-sociale del contratto, sicché la parte che prospetti una
diversa qualificazione dell'operazione contrattuale realizzata è gravata
dall'onere di provare la sussistenza di ulteriori elementi che
consentano di individuare in concreto uno scopo pratico del negozio
diverso dalla funzione propria dello schema legale tipico. (Rigetta,
CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 19/04/2016)
FONTI
In presenza dalle
clausole on claims made basis inserite nel contratto di assicurazione
può imporsi l’accertamento della meritevolezza di dette clausole in
relazione all’art. 1322 comma 2 c.c. e quindi, nel caso in cui tale
meritevolezza non vi sia, dichiararle nulle; la cassazione nella
seguente massime esclude che debba essere fatta tale verifica ( e quindi
le ritiene valide) ed esclude pure che per attivarle sia necessaria la
richiesta del terzo danneggiato.
Cass. civ., Sez. Unite, 24 settembre 2018, n. 22437
Il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole
“on claims made basis”, che è volto ad indennizzare il rischio
dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito
di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo
dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo
comma dell'art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il
meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta
risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore.
Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si
impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti,
ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., ma la tutela invocabile dal
contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi
piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella
dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai
profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria
precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni
svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di
causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni
di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del
contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti;
conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di
recesso in caso di denuncia di sinistro).
Fonte De Agostini Giuridica
Questa massima è interessante
perché parla di pregiudizialità dipendenza; i due contratti per quanto
legati da questo rapporto restano autonomi. Cass.
civ., Sez. III, 15 marzo 2018, n. 6390
Questa prima
sentenza è dedicata all’interpretazione del contratto, ma mette bene in
evidenza come ormai sia in uso nella cassazione individuazione della
causa come causa concreta; tale concetto di causa diviene essenziale
nell’interpretazione del contratto e alla sua successiva qualificazione;
non mancano però, sentenze, anche se precedenti, dove la causa è
individuata come scopo economico sociale.
Cass. civ. Sez. III, 22-10-2014, n.
22343
Per "senso letterale delle parole" va
intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in
ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte
soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più
clausole, dovendo il giudice collegare e rafforzare tra loro frasi e
parole al fine di chiarirne il significato.
Il giudice deve in proposito fare
applicazione altresì degli ulteriori criteri dell'interpretazione
funzionale (art. 1369 c.c.) e dell'interpretazione secondo buona fede o
correttezza (art. 1366 c.c.), quali primari criteri di interpretazione
soggettiva (e non già oggettiva) del contratto, il primo essendo volto a
consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con
la relativa ragione pratica o causa concreta, e il secondo consentendo
di escludere - mediante comportamento improntato a lealtà e a
salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose delle
espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali non
rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in
contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo
negoziale.
FONTI Contratti, 2014, 12, 1150
Cass. civ. Sez. I, 02-10-2014, n.
20811
In tema di risoluzione del contratto,
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora
siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del
debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte,
purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo
interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi
in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità
essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la
conseguente estinzione dell'obbligazione.
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. I, 13-02-2009, n. 3646
L'assunzione a carico di ciascuna
delle parti di contrapposte obbligazioni non solo esclude la gratuità
del negozio ma rende palese la sussistenza della causa di cui agli artt.
1325 e 1343 cod. civ. , la quale si identifica con la
funzione economico sociale che il negozio obiettivamente persegue e che
il diritto riconosce come rilevante ai fini della tutela apprestata,
rimanendo ontologicamente distinta rispetto allo scopo particolare che
ciascuna delle parti si propone di realizzare. FONTI Mass. Giur.
It., 2009
Cass. civ. Sez. III, 04-04-2003, n.
5324
La causa del contratto si identifica
con la funzione economico-sociale che il negozio obiettivamente persegue
e che il diritto riconosce come rilevante ai fini della tutela
apprestata, rimanendo ontologicamente distinta rispetto
allo scopo particolare che ciascuna delle due parti si propone di
realizzare; ne consegue che si ha illiceità della causa, sia
nell'ipotesi di contrarietà di essa a norme imperative, all'ordine
pubblico e al buon costume, sia nell'ipotesi di utilizzazione dello
strumento negoziale per frodare la legge, qualora entrambe le parti
attribuiscano al negozio una funzione obiettiva volta al raggiungimento
di una comune finalità contraria alla legge. FONTI Mass. Giur. It.,
2003 |