Giurisprudenza
L’art. 1385 si occupa della caparra
confirmatoria, cui non è collegato un diritto di recesso. D’altro canto,
in caso d’inadempimento si può ritenere la caparra o chiedere il doppio
della caparra. Secondo la cassazione questo caso realizza una forma di
risoluzione del contratto di natura stragiudiziale da esercitarsi in
seguito all’inadempimento della controparte. Ma trattenuta
corrisposto il doppio della
caparra, si possono chiedere altre somme a titolo di risarcimento?( v.
seconda massima).
Cass. civ. Sez. I, 13-03-2015, n. 5095
Il recesso previsto dal secondo
comma dell'art. 1385 cod. civ. configura una forma di risoluzione
stragiudiziale del contratto, che presuppone l'inadempimento della
controparte ed è destinata a divenire operante con la semplice sua
comunicazione a quest'ultima, sicché la parte non inadempiente,
provocata tale risoluzione mediante diffida ad adempiere, ha diritto di
ritenere quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria come
liquidazione convenzionale del danno da inadempimento. (Cassa con
rinvio, App. Roma, 09/11/2006) FONTI CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. II, 20-12-2013, n.
28573
La parte non inadempiente che, avendo
versato la caparra, recede dal contratto per l'inadempimento dell'altra
e chiede il pagamento del doppio, ai sensi dell'art. 1385, secondo
comma, cod. civ., , accetta tale somma a titolo di integrale
risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e non può, dunque,
pretendere ulteriori e maggiori danni, neppure sotto forma di
rivalutazione monetaria della caparra stessa, atteso che il ritardo
nell'adempimento del relativo credito, di natura pecuniaria e
assoggettato al principio nominalistico sino alla data del pagamento,
può essere causa di un'obbligazione risarcitoria del debitore solo in
presenza dei presupposti indicati dall'art. 1224 cod. civ. (Cassa e
decide nel merito, App. Venezia, 06/06/2007)
FONTI CED Cassazione, 2013
Come visto nella
prima massima, il recesso ex art. 1385 comma 2 è in realtà una forma di
risoluzione stragiudiziale, in quest’altra massima, invece, non si fa
riferimento alla risoluzione, ma si evidenzia che essendo comunque un
recesso non può essere esercitato quando c’è stato un principio di
esecuzione.
Cass. civ. Sez. II, 27-03-2013, n. 7762
Il recesso unilaterale dal contratto,
previsto dall'art. 1385, secondo comma, cod. civ., è di natura legale e
non convenzionale, trovando la sua giustificazione nell'inadempienza
dell'altra parte, laddove l'art. 1373, primo comma, cod. civ., secondo
il quale il recesso non può essere esercitato quando il contratto abbia
avuto un principio di esecuzione, riguarda esclusivamente il recesso
convenzionale e non anche quello stabilito dall'art. 1385 in favore del
contraente non inadempiente. (Rigetta, App. Catania, 17/11/2006)
FONTI CED Cassazione, 2013
La consegna di una
caparra confirmatoria non è
elemento che serve a distinguere il contratto preliminare da quello
definitivo.
Cass. civ. Sez. II, 30-07-2014, n. 17401
La caparra confirmatoria, sebbene più
congeniale al contratto preliminare, non è incompatibile col contratto
definitivo, quando l'esecuzione di una prestazione (nella specie, saldo
del prezzo) sia differita ad un momento successivo alla conclusione del
contratto medesimo, in tal caso la pattuizione della caparra essendo
irrilevante, quindi, per affermare la natura preliminare, anziché
definitiva, del contratto. (Cassa e decide nel merito, App. Roma,
17/01/2008) FONTI CED Cassazione, 2014
Può essere ridotto
il valore della caparra confirmatoria, come accade per la clausola
penale? No.
Cass. civ. Sez. III, 30-06-2014, n.
14776 Il
potere del giudice di riduzione della penale previsto dall'art. 1384
cod. civ. non può essere esercitato per la caparra confirmatoria. (Cassa
e decide nel merito, App. Roma, 04/10/2007) FONTI CED Cassazione, 2014 E’ necessaria la
costituzione in mora per esercitare il diritto di recesso ex art. 1385?
No, basta l’inadempimento rilevante.
Cass. civ. Sez. II, 12-10-2012, n.
17489
In caso di azione di recesso ai
sensi dell'art. 1385 cod. civ., non è necessaria la formale costituzione
in mora del debitore, la quale è prescritta dalla legge per l'effetto
preminente dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio
riguardante la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a
lui non imputabile, basandosi, viceversa, l'azione menzionata sulla sola
obiettiva esistenza dell'inadempimento di non scarsa importanza di una
delle parti. (Rigetta, App. Catania, 08/09/2005)
FONTI CED Cassazione, 2012
Sempre sulla
caparra confirmatoria, in questa massima si precisa il valore giuridico
della caparra quando sia stata versata all’atto di un contratto
preliminare. Vale come preventiva liquidazione del danno nel caso in cui
non sia stato pagato il prezzo ( evidentemente del definitivo), ma non
ha altre valenze oltre questa.
Cass. civ. Sez. II, 08-06-2012, n. 9367
La somma di denaro che, all'atto della
conclusione di un contratto preliminare di compravendita, il promissario
acquirente consegna al promittente venditore a titolo di caparra
confirmatoria, assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione
del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno
per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima
occupazione dell'immobile, frattanto consegnato al promissario,
discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato
rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente,
legittima quest'ultimo a richiedere un autonomo risarcimento.
Ne consegue che il promittente
venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto ed ad incamerare
la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente
il pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione
dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della
restituzione, attesa l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti.
(Rigetta, App. Firenze, 28/02/2006)
FONTI CED Cassazione, 2012
Passiamo alla
caparra penitenziale, in primo luogo la cassazione sottolinea che questa
( come le clausole penali) non sono clausole vessatorie.
Cass. civ. Sez. II, 18-03-2010, n. 6558
In materia contrattuale le caparre, le
clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano
determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro
economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non
avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341
cod. civ. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione.
(Rigetta, App. Catania, 12/11/2003) FONTI CED Cassazione, 2010
Alla caparra
penitenziale è collegato un diritto potestativo di recesso dal
contratto.
Cass. civ. Sez. II, 18-03-2010, n. 6558
L'istituto della c.d. "multa
penitenziale" previsto dall'art. 1373, terzo comma, cod. civ., assolve -
non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 cod.
civ., nella quale il versamento avviene anticipatamente - alla sola
finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del
diritto di recesso da parte dell'altro contraente;
ne consegue che in tali casi, poiché
non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso,
diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di
risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto
dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del
recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla
controparte. (Rigetta, App. Catania, 12/11/2003)
FONTI CED Cassazione, 2010
Una massima davvero utile ( non che
altre non lo siano), perché puntualizza le differenze tra caparra
confirmatoria e penitenziale.
La massima, però, è più complessa
perché se è vero che si può trattenere la caparra confirmatoria e “
chiuderla li” è anche vero che si può agire per la risoluzione del
contratto per inadempimento, e in tal caso si potrà ottenere l’intero
risarcimento che può essere anche superiore all’importo della caparra (
o del doppio della stessa); la caparra in tal caso potrà essere
trattenuta, in definitiva, in garanzia o in acconto dei danni da
liquidare. Tuttavia proposta
la domanda di risoluzione la parte non inadempiente può poi decidere di
recedere; in tal caso la caparra riacquista la sua funzione di
valutazione preventiva del danno, e quindi si otterrà il valore della
caparra (o del doppio) ma non oltre questo valore.
Cass. civ. Sez. III, 16-05-2006, n. 11356
La caparra confirmatoria
ha natura composita - consistendo in una somma di denaro o in una
quantità di cose fungibili - e funzione eclettica - in quanto è volta a
garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di
inadempimento della controparte (sotto tale profilo avvicinandosi alla
cauzione); consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto
senza la necessità di adire il giudice; indica la preventiva e
forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è
stata costretta a causa dell'inadempimento della controparte.
Va invece escluso che abbia anche
funzione probatoria e sanzionatoria, così distinguendosi sia rispetto
alla caparra penitenziale,
che costituisce il corrispettivo del diritto di recesso, sia dalla
clausola penale, diversamente dalla quale non pone un limite al danno
risarcibile, sicché la parte non inadempiente ben può recedere senza
dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere, e
trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di quella prestata
senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo.
La parte non inadempiente può anche
non esercitare il recesso, e chiedere la risoluzione del contratto e
l'integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali
(art. 1385, 3° comma, cod. civ.), e cioè sul presupposto di un
inadempimento imputabile e di non scarsa importanza, nel qual caso non
può incamerare la caparra, essendole invece consentito trattenerla a
garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a
titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e
liquidati.
Qualora, anziché recedere dal
contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari
della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la
restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori
propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno
della causa della corresponsione, giacché in tale ipotesi essa perde la
suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della
pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in
contratto, e la parte che allega di aver subito il danno, oltre che alla
restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del
contratto, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito,
se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in
base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 ss. cod. civ.
Anche dopo aver proposto la domanda di
risarcimento, e fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza,
la parte non inadempiente può decidere di esercitare il recesso, in tal
caso peraltro implicitamente rinunziando al risarcimento integrale e
tornando ad accontentarsi della somma convenzionalmente predeterminata
al riguardo.
Ne consegue che ben può pertanto il
diritto alla caparra essere fatto valere anche nella domanda di
risoluzione. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 11 Giugno 2001)
FONTI Mass. Giur. It., 2006
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