Giurisprudenza

 

L’art. 1385 si occupa della caparra confirmatoria, cui non è collegato un diritto di recesso. D’altro canto, in caso d’inadempimento si può ritenere la caparra o chiedere il doppio della caparra. Secondo la cassazione questo caso realizza una forma di risoluzione del contratto di natura stragiudiziale da esercitarsi in seguito all’inadempimento della controparte.

Ma trattenuta corrisposto  il doppio della caparra, si possono chiedere altre somme a titolo di risarcimento?( v. seconda massima).

 

Cass. civ. Sez. I, 13-03-2015, n. 5095

Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. configura una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone l'inadempimento della controparte ed è destinata a divenire operante con la semplice sua comunicazione a quest'ultima, sicché la parte non inadempiente, provocata tale risoluzione mediante diffida ad adempiere, ha diritto di ritenere quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria come liquidazione convenzionale del danno da inadempimento. (Cassa con rinvio, App. Roma, 09/11/2006) FONTI CED Cassazione, 2015

 

Cass. civ. Sez. II, 20-12-2013, n. 28573

La parte non inadempiente che, avendo versato la caparra, recede dal contratto per l'inadempimento dell'altra e chiede il pagamento del doppio, ai sensi dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., , accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e non può, dunque, pretendere ulteriori e maggiori danni, neppure sotto forma di rivalutazione monetaria della caparra stessa, atteso che il ritardo nell'adempimento del relativo credito, di natura pecuniaria e assoggettato al principio nominalistico sino alla data del pagamento, può essere causa di un'obbligazione risarcitoria del debitore solo in presenza dei presupposti indicati dall'art. 1224 cod. civ. (Cassa e decide nel merito, App. Venezia, 06/06/2007)

FONTI CED Cassazione, 2013

 

Come visto nella prima massima, il recesso ex art. 1385 comma 2 è in realtà una forma di risoluzione stragiudiziale, in quest’altra massima, invece, non si fa riferimento alla risoluzione, ma si evidenzia che essendo comunque un recesso non può essere esercitato quando c’è stato un principio di esecuzione.

 

Cass. civ. Sez. II, 27-03-2013, n. 7762

Il recesso unilaterale dal contratto, previsto dall'art. 1385, secondo comma, cod. civ., è di natura legale e non convenzionale, trovando la sua giustificazione nell'inadempienza dell'altra parte, laddove l'art. 1373, primo comma, cod. civ., secondo il quale il recesso non può essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, riguarda esclusivamente il recesso convenzionale e non anche quello stabilito dall'art. 1385 in favore del contraente non inadempiente. (Rigetta, App. Catania, 17/11/2006)

FONTI CED Cassazione, 2013

 

La consegna di una caparra confirmatoria  non è elemento che serve a distinguere il contratto preliminare da quello definitivo.

 

Cass. civ. Sez. II, 30-07-2014, n. 17401

La caparra confirmatoria, sebbene più congeniale al contratto preliminare, non è incompatibile col contratto definitivo, quando l'esecuzione di una prestazione (nella specie, saldo del prezzo) sia differita ad un momento successivo alla conclusione del contratto medesimo, in tal caso la pattuizione della caparra essendo irrilevante, quindi, per affermare la natura preliminare, anziché definitiva, del contratto. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 17/01/2008) FONTI CED Cassazione, 2014

 

Può essere ridotto il valore della caparra confirmatoria, come accade per la clausola penale? No.

 

Cass. civ. Sez. III, 30-06-2014, n. 14776

Il potere del giudice di riduzione della penale previsto dall'art. 1384 cod. civ. non può essere esercitato per la caparra confirmatoria. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 04/10/2007) FONTI CED Cassazione, 2014

E’ necessaria la costituzione in mora per esercitare il diritto di recesso ex art. 1385? No, basta l’inadempimento rilevante.

 

Cass. civ. Sez. II, 12-10-2012, n. 17489

In caso di azione di recesso ai sensi dell'art. 1385 cod. civ., non è necessaria la formale costituzione in mora del debitore, la quale è prescritta dalla legge per l'effetto preminente dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio riguardante la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, basandosi, viceversa, l'azione menzionata sulla sola obiettiva esistenza dell'inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti. (Rigetta, App. Catania, 08/09/2005)

FONTI CED Cassazione, 2012

 

Sempre sulla caparra confirmatoria, in questa massima si precisa il valore giuridico della caparra quando sia stata versata all’atto di un contratto preliminare. Vale come preventiva liquidazione del danno nel caso in cui non sia stato pagato il prezzo ( evidentemente del definitivo), ma non ha altre valenze oltre questa.

 

Cass. civ. Sez. II, 08-06-2012, n. 9367

La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente consegna al promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria, assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell'immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente, legittima quest'ultimo a richiedere un autonomo risarcimento.

Ne consegue che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto ed ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti. (Rigetta, App. Firenze, 28/02/2006)

FONTI CED Cassazione, 2012

 

Passiamo alla caparra penitenziale, in primo luogo la cassazione sottolinea che questa ( come le clausole penali) non sono clausole vessatorie.

 

Cass. civ. Sez. II, 18-03-2010, n. 6558

In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cod. civ. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione. (Rigetta, App. Catania, 12/11/2003) FONTI CED Cassazione, 2010

 

Alla caparra penitenziale è collegato un diritto potestativo di recesso dal contratto.

 

Cass. civ. Sez. II, 18-03-2010, n. 6558

L'istituto della c.d. "multa penitenziale" previsto dall'art. 1373, terzo comma, cod. civ., assolve - non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 cod. civ., nella quale il versamento avviene anticipatamente - alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente;

ne consegue che in tali casi, poiché non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte. (Rigetta, App. Catania, 12/11/2003)

FONTI CED Cassazione, 2010

 

 

Una massima davvero utile ( non che altre non lo siano), perché puntualizza le differenze tra caparra confirmatoria e penitenziale.

La massima, però, è più complessa perché se è vero che si può trattenere la caparra confirmatoria e “ chiuderla li” è anche vero che si può agire per la risoluzione del contratto per inadempimento, e in tal caso si potrà ottenere l’intero risarcimento che può essere anche superiore all’importo della caparra ( o del doppio della stessa); la caparra in tal caso potrà essere trattenuta, in definitiva, in garanzia o in acconto dei danni da liquidare. 

Tuttavia proposta la domanda di risoluzione la parte non inadempiente può poi decidere di recedere; in tal caso la caparra riacquista la sua funzione di valutazione preventiva del danno, e quindi si otterrà il valore della caparra (o del doppio) ma non oltre questo valore.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 16-05-2006, n. 11356

La caparra confirmatoria ha natura composita - consistendo in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili - e funzione eclettica - in quanto è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte (sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione); consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice; indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell'inadempimento della controparte.

Va invece escluso che abbia anche funzione probatoria e sanzionatoria, così distinguendosi sia rispetto alla caparra penitenziale, che costituisce il corrispettivo del diritto di recesso, sia dalla clausola penale, diversamente dalla quale non pone un limite al danno risarcibile, sicché la parte non inadempiente ben può recedere senza dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere, e trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di quella prestata senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo.

La parte non inadempiente può anche non esercitare il recesso, e chiedere la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali (art. 1385, 3° comma, cod. civ.), e cioè sul presupposto di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza, nel qual caso non può incamerare la caparra, essendole invece consentito trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati.

Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché in tale ipotesi essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto, e la parte che allega di aver subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 ss. cod. civ.

Anche dopo aver proposto la domanda di risarcimento, e fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, la parte non inadempiente può decidere di esercitare il recesso, in tal caso peraltro implicitamente rinunziando al risarcimento integrale e tornando ad accontentarsi della somma convenzionalmente predeterminata al riguardo.

Ne consegue che ben può pertanto il diritto alla caparra essere fatto valere anche nella domanda di risoluzione. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 11 Giugno 2001)

FONTI Mass. Giur. It., 2006

 


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