Giurisprudenza
L’azione
surrogatoria ha carattere eccezionale, perché dà una legittimazione
straordinaria al creditore, questo concetto è ribadito dalla cassazione.
Cons. Stato Sez. V, 13-05-2014, n.
2439
L'azione surrogatoria
regolata dall'art. 2900 c.c., consentendo al creditore di prevenire e
neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni
dall'inerzia del debitore, che ometta di esercitare le opportune azioni
dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore
stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha
perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta
solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.
FONTI Massima redazionale De Agostini
Giuridica , 2014
Il presupposto della surrogatoria è
l’inerzia del secondo creditore, ma cosa accade se durante l’azione tale
inerzia cessa?
Cass. civ. Sez. II, 12-04-2012, n. 5805
L'azione surrogatoria, consentendo al
creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano
derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di
esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo
patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione
all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere
necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed
alle condizioni previsti dalla legge. Ne
discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in
essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente
espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a
mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il
quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto
di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto,
né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da
questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti
dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a
garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i
requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo. (Nella
specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato
la valutazione operata dal giudice di merito, il quale aveva escluso il
presupposto dell'inerzia nell'azione surrogatoria per l'adempimento di
un contratto preliminare, rilevando come il debitore si fosse costituito
nel giudizio di risoluzione del contratto, promosso dal proprio
promittente venditore, proponendo dapprima domanda riconvenzionale di
esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. e, poi, appello avverso la
sentenza sfavorevole di primo grado). (Cassa con rinvio, App. Bari,
28/12/2009) FONTI CED Cassazione, 2012
Azione
surrogatoria e assicurazione
Cass. civ. Sez. III, 05-12-2011, n. 26019
Non è esperibile l'azione surrogatoria
nei confronti dell'assicurato per la responsabilità civile che non abbia
richiesto all'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente al
danneggiato, qualora l'assicurato stesso abbia comunque posto in essere
iniziative a tutela dell'integrità della garanzia patrimoniale. FONTI
Foro It., 2012, 5, 1, 1526
Cass. civ. Sez. III Sent., 30-09-2008,
n. 24331
La vittima di un fatto illecito, ove
intenda surrogarsi al responsabile nel domandare all'assicuratore di
quest'ultimo il pagamento dell'indennizzo dovuto in forza di un
contratto di assicurazione della responsabilità civile, ha l'onere di
formulare la relativa domanda in modo chiaro ed inequivoco, dichiarando
formalmente sia la propria intenzione di surrogarsi al debitore inerte,
sia che l'esercizio del diritto nel quale intende surrogarsi non è
riservato al suo titolare (sulla base di tale principio, la S.C. ha
confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto
inammissibile l'azione surrogatoria che la vittima di un sinistro
stradale aveva inteso proporre solo con la comparsa conclusionale,
limitandosi a dichiarare di voler "fare proprie" le domande di manleva
formulate dal responsabile nei confronti del proprio assicuratore).
(Cassa con rinvio, App. Catanzaro, 24 gennaio 2005) FONTI Mass. Giur. It.,
2008 |
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