Giurisprudenza
Per agire in
revocatoria il credito deve essere certo liquido ed esigibile? No.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. ha accolto
una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o
aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di
certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito
eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare,
sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di
contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito
risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di
creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria
ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Cass. civ. Sez. III, 22-03-2016, n.
5619
L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva
della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali
requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito
eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare -
sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di
contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito
risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore
che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso
l'atto di disposizione compiuto dal debitore. (Cassa e decide nel
merito, App. Napoli, 14/12/2011) FONTI CED Cassazione, 2016
Cass. civ. Sez. II, 19-11-2015, n. 23666
Ai fini dell'esperimento dell'azione
revocatoria, ex art. 2901 c.c., il credito da tutelare va inteso in
senso lato sino a comprendere l'aspettativa o ragione del credito, con
conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed
esigibilità.
Pertanto anche l'eventuale credito nascente da un legato del quale è
discussa la validità è idoneo, quale credito litigioso, a determinare
l'insorgere della qualità di creditore che legittima l'esperimento
dell'actio pauliana avverso l'atto di disposizione compiuto dal
debitore, dovendosi ritenere il credito del legatario insorto nel
momento dell'apertura della successione del de cuius. FONTI Giur. It.,
2016, 6, 1352
Sulla natura del pregiudizio subito dal creditore per poter agire in
revocatoria. Questo può consistere anche nel pericolo di danno.
Cass. civ. Sez. III, 22-12-2015, n.
25733 (rv. 638077)
Nell'azione revocatoria ordinaria il
presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore
include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla
discrezionalità del giudice, sicché, qualora l'azione sia proposta da un
creditore chirografario rispetto alla compravendita di un bene
ipotecato, l'"eventus damni" va valutato con riguardo al potenziale
conflitto tra l'attore, creditore chirografario, ed il creditore
ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del
primo rispetto all'entità della garanzia reale del secondo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato
la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda, perché l'attore,
chirografario tardivamente intervenuto in una procedura esecutiva
relativa all'immobile successivamente alienato, non avrebbe ricevuto
alcunché in sede di ipotetico riparto per l'inidoneità dell'unica
offerta presentata a soddisfare persino i crediti privilegiati).
(Rigetta, App. Torino, 08/08/2012)
FONTI CED Cassazione, 2015.
Azione revocatoria
e costituzione di fondo patrimoniale. Questa massima è però
interessante, perché puntualizza la componente psicologica del debitore
che consiste in generale nella consapevolezza di arrecare pregiudizio
alle ragioni del creditore.
Cass. civ. Sez. III, 30-06-2015, n. 13343
In tema di revocatoria ordinaria nei
confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente
all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia
damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio
agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno
potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del
debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore,
quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. FONTI
CED Cassazione, 2015
Una massima
importante, revocatoria e interruzione della prescrizione; la
prescrizione può essere interrotta solo dall’esercizio dell’azione, ne
segue che gli atti interruttivi idonei a interrompere la prescrizione
devono seguire la disciplina processuale.
Cass. civ. Sez. Unite, 09-12-2015, n. 24822 La
regola della scissione degli effetti della notificazione per il
notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza
costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli
sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il
diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché,
in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del
diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per
la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo
dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.
(Cassa con rinvio, App. Milano, 12/07/2011)
FONTI CED Cassazione, 2015.
Un punto dolente
della revocatoria; come si prova la collusione tra debitore e terzo
acquirente?
Cass. civ. Sez. III Sent., 10-10-2008, n. 25016
Ai fini dell'accoglimento dell'azione
revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il
debitore ed il terzo (cosiddetto "consilium fraudis") può essere fornita
anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla
qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica
rispetto alla pretesa del creditore.
(In applicazione di tale principio, la
S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale era stata rigettata
la domanda revocatoria, senza attribuire rilievo alla circostanza che la
medesima persona fisica era il legale rappresentante sia della società
che aveva venduto un bene immobile in frode del creditore, sia di quella
che l'aveva acquistato, né al fatto che pochissimo tempo dopo tale
negozio l'immobile era stato nuovamente ceduto ad un terzo). (Cassa con
rinvio, App. Roma, 29 luglio 2004)
FONTI Mass. Giur. It., 2008
Azione revocatoria
e legato.
Cass. civ. Sez. II, 19-11-2015, n.
23666
Il credito scaturente da legato del
quale sia controversa la validità, quale credito litigioso, legittima il
legatario all'azione revocatoria contro l'atto dispositivo del debitore,
a tal fine dovendosi ritenere il credito sorto nel momento di apertura
della successione e non nel momento in cui è divenuto liquido ed
esigibile. (Cassa con rinvio, App. Milano,02/04/2010) FONTI CED
Cassazione, 2015
Azione revocatoria
e atto di pignoramento presso terzi, le due azioni sono cumulabili.
Cass. civ. Sez. III, 14-10-2015, n. 20595 (rv. 637549)
Nel caso in cui il debitore alieni un
immobile di sua proprietà in pregiudizio del diritto del creditore,
costui può cumulativamente agire sia con l'azione revocatoria dell'atto
traslativo, sia con il pignoramento, presso il terzo acquirente, del
credito spettante all'alienante in relazione al pagamento del prezzo di
acquisto, trattandosi di strumenti di tutela alternativi, riconosciuti
al creditore e tra loro non confliggenti, che gli consentono,
rispettivamente, di aggredire - nel primo caso - il bene con una azione
esecutiva immobiliare ex art. 602 c.p.c. nei confronti del terzo
acquirente, ovvero di conseguire - nel secondo - una ordinanza di
assegnazione del corrispettivo ancora da pagare, ex art. 553
c.p.c. (Rigetta, App. Napoli, 28/05/2012) FONTI CED Cassazione, 2015
L’azione
revocatoria può essere esercitata dal convivente more uxorio? Si
Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n.
17971 Il
convivente more uxorio può chiedere che venga dichiarata l'inefficacia
nei suoi confronti dell'atto di alienazione a titolo oneroso della casa
familiare in proprietà esclusiva dell'altro convivente quando sia
provato che il terzo acquirente era consapevole della destinazione
impressa all'immobile e quindi del pregiudizio che l'atto recava al
convivente non proprietario. FONTI Foro It., 2016, 4, 1, 1229 Azione revocatoria
e simulazione, sono casi diversi e quindi sono anche diversi i
presupposti dell’una e dell’altra.
Cass. civ. Sez. III, 30-06-2015, n. 13345
In considerazione della diversità di
presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione
revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è
sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il
debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma
è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata
soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere
la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.
(Cassa con rinvio, App. Catanzaro, 30/05/2011) FONTI CED Cassazione,
2015
L’azione
revocatoria non è esperibile per un debito già scaduto, tale principio
si può applicare anche alla concessione d’ipoteca per un debito scaduto?
No.
Cass. civ. Sez. III, 16-03-2010, n.
6321
La disposizione contenuta nel terzo
comma dell'art. 2901 cod. civ., in forza della quale non è soggetto a
revoca l'adempimento di un debito scaduto, ha la sua ragione nella
natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si
siano verificati gli effetti della mora, ex art. 1219 cod. civ., e non
nell'assenza di una diminuzione della sua garanzia patrimoniale
generale.
Tale norma, pertanto, non è
applicabile, nè in via di interpretazione estensiva, né per analogia,
alla concessione di ipoteca per debito già scaduto, che è negozio di
disposizione patrimoniale, ed è quindi aggredibile con azione
revocatoria ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod.civ.(Rigetta, App.
Genova, 13/06/2005) FONTI CED Cassazione, 2010.
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