Giurisprudenza
Che il pagamento sia un atto dovuto, e
quindi non deve essere sorretto da una volontà all’adempimento è
pacifico in giurisprudenza.
Si riporta questa massima.
Cass. civ. Sez. I, 27-07-1998, n. 7357
L'adempimento del debitore costituisce
un comportamento dovuto, preso in considerazione dal legislatore per la
sua idoneità obiettiva a soddisfare l'interesse del creditore,
prescindendo dall'elemento intenzionale dal quale tale atto sia
eventualmente accompagnato, atteso che sia l'estinzione dell'obbligo che
la realizzazione del diritto del creditore non sono disposti dalla legge
in considerazione di una conforme volontà del "solvens", e che, proprio
per questo, tale elemento, anche quando sia rilevabile in concreto, non
assume alcun rilievo ai fini della qualificazione dell'atto in
questione; ne consegue che eventuali riserve manifestate dal debitore al
momento del pagamento non fanno venire meno il carattere satisfattorio
della prestazione effettuata, e che, anche in presenza di un pagamento
con riserva di ripetizione, devono ritenersi realizzate le condizioni di
cui all'art. 2878 c.c. per la cancellazione di ipoteca e sussistente
l'obbligo del creditore soddisfatto di prestare il consenso alla
cancellazione.
FONTI Mass. Giur. It., 1998
Come visto il
creditore può rifiutare l’adempimento del terzo in presenza
dell’opposizione del debitore, ma il rifiuto del creditore, nonostante
l’opposizione può essere illegittimo.
Cass. civ. Sez. II, 30-01-2013, n. 2207
Ai sensi dell'art. 1180, comma
secondo, cod. civ., il rifiuto del creditore all'adempimento da parte
del terzo, in presenza di opposizione del debitore (la quale deve
essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche legittimamente
tutelabili e deve ispirarsi all'osservanza del principio generale di
cui all'art. 1175 cod. civ.), non deve essere contrario a buona fede e
correttezza; ne deriva che il giudice è abilitato a sindacare detta
contrarietà ogni qualvolta il terzo alleghi e deduca in giudizio
l'esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in
relazione alla legittimità delle ragioni dedotte dal debitore a
fondamento della manifestata opposizione), che abbia così impedito allo
stesso terzo - legittimato ed interessato a soddisfare il credito per i
rapporti intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato
reso edotto - di pagare in sostituzione del debitore estinguendo
l'obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali
diritti. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 31/01/2006)
FONTI CED Cassazione, 2013
Le caratteristiche dell’adempimento del terzo, non può consistere in una
generica disponibilità ad adempiere da parte del terzo.
Cass. civ. Sez. II, 09-11-2011, n. 23354
L'adempimento del terzo, ai
sensi dell'art. 1180 cod. civ., si realizza allorquando un soggetto
diverso dal debitore effettua concretamente, in modo libero, spontaneo
ed unilateralmente, il pagamento di quanto dovuto al creditore ovvero
quella diversa prestazione dedotta in obbligazione. Ne
consegue che l'adempimento del terzo deve avere carattere specifico e
conforme all'obbligazione del debitore e non può, dunque, consistere in
una generica disponibilità ad adempiere, tanto più se riguardi una non
meglio specificata prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che, nell'ambito di una controversia avente ad
oggetto la cessione di un contratto preliminare di compravendita
immobiliare, aveva escluso che si potesse configurare un adempimento del
terzo nella dichiarazione stragiudiziale di disponibilità al pagamento
delle prestazioni del debitore cedente nei confronti del creditore
ceduto effettuata dai cessionari del contratto anzidetto). (Rigetta, App.
Salerno, 06/09/2005) FONTI CED Cassazione, 2011
Cass. civ. Sez. Unite, 29-04-2009, n.
9946
L'adempimento spontaneo di
un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ.,
determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del
creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per
agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso
configurabili né la surrogazione per volontà del creditore,
prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore,
prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203
n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto
con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da
parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la
surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma,
cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile
all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le
condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la
volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia
pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere
l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio
vantaggio economico ricevuto dal debitore. (Cassa e dichiara
giurisdizione, App. Napoli, 10/03/2006)
FONTI FED Cassazione, 2009
Il pagamento al
creditore apparente ex art. 1189 libera il debitore quando questi senza
sua colpa abbia ritenuto di pagare al vero creditore. Questo però non
accade quando il debitore fosse in colpa, con la conseguente
inapplicabilità dell’art. 1189.
Cass. civ. Sez. I, 05-04-2016, n. 6563
Il principio dell'apparenza del
diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato
di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del
terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il
giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di
legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine
non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del
suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una
situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato
l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle
norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose,
facilmente controllabile. (Nella specie, in riforma della sentenza
impugnata, la S.C. ha escluso l'operatività del menzionato principio in
favore del Comune, che, ignorando le risultanze catastali, aveva
corrisposto il risarcimento del danno per occupazione acquisitiva ai
precedenti proprietari in esecuzione di una sentenza definitiva di
condanna, senza che nel relativo giudizio avesse eccepito il loro
difetto di legittimazione attiva o integrato il contraddittorio nei
confronti dell'attuale proprietario, nonostante le diffide già ricevute
da quest'ultimo, munito di titolo contrattuale già trascritto, la cui
validità era in corso di accertamento giudiziale). (Cassa con rinvio,
App. L'Aquila, 11/01/2011) FONTI CED Cassazione, 2016.
Secondo l’art.
1183 quando non è fissato un termine (dovendo essere fissato)
sarà il giudice a determinarlo; ci si chiede se sia possibile che
vi sia un patto di prelazione relativo a una vendita senza termine di
scadenza.
Cass. civ. Sez. II, 21-06-2013, n. 15709
Il patto di prelazione per il caso di
vendita, stipulato senza limiti di tempo, non ricade nel divieto di
rapporti obbligatori che tolgano senza limitazioni cronologiche al
proprietario la facoltà di disporre dei suoi beni, in quanto tale patto
non comporta l'annullamento dell'indicata facoltà, restando sempre il
proprietario perfettamente libero di disporre o meno dei suoi beni ed
alle condizioni che preferisce, bensì soltanto un limite relativo alla
libera scelta della persona del compratore, la quale, nella normalità
dei casi, a parità di condizioni per tutto il resto, è indifferente per
il venditore. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., deve
ritenersi ammissibile un intervento del giudice che, su istanza di una
delle parti, stabilisca un termine finale ritenuto congruo per
l'esercizio del diritto di prelazione. (Rigetta, App. Palermo,
29/05/2008)
FONTI CED Cassazione, 2013
Sempre una
questione relativa al termine. Come sappiamo nel caso in cui non sia
stato fissato un termine per l’adempimento di un’obbligazione, questa
può essere immediatamente adempiuta ( art. 1183 primo comma). D’altro
canto quando è possibile che non sia fissato un termine la prescrizione
comincia subito a decorrere.
Cass. civ. Sez. VI, 03-04-2012, n.
5285
Il contratto
preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed
il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto
definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede
convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile ai sensi dell'art.
1183 c.c. la regola dello immediato adempimento (quod sine die debetur
statim debetur); con la conseguenza che, a norma degli art. 2934, 2935 e
2946 c.c., l'inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni da
quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva
essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per
prescrizione, salvo che nel corso degli anni il promittente venditore
non abbia posto in essere comportamenti implicanti il riconoscimento dei
diritti nascenti dal preliminare in favore del promittente acquirente;
nel qual caso la prescrizione è da intendersi interrotta ai
sensi dell'art. 2944 c.c. per effetto del riconoscimento del diritto.
FONTI Massima redazionale, De Agostini Giuridica
2012.
Copia dedicata a: trikka
Come visto “quod
sine die debetur statim debetur” cioè quello che non ha termine
d’adempimento dev’essere adempiuto subito, ma nel caso riportato nella
massima vi erano più obbligazioni da adempiere disgiuntamente.
Cass. civ. Sez. III, 01-10-2009, n. 21061
In materia di obbligazioni, ove
l'adempimento sia possibile nel concorso di due o più prestazioni poste
in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna
delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta tra
una di esse, se la scelta è rimessa alla volontà di un terzo,
l'obbligazione diviene eseguibile soltanto con la relativa dichiarazione
comunicata alle parti; ne consegue che prima di tale momento, non
potendo il debitore adempiere in alcun modo, l'inadempimento non
sussiste, non essendo propriamente configurabile in difetto della
verificazione del suddetto presupposto. (Rigetta, App. Torino,
08/06/2004) FONTI Mass. Giur. It., 2009.
L’art. 1183
distingue, sostanzialmente, tra debiti portabili (che cioè devono essere
adempiuti presso il creditore) e chiedibili ( che devono essere
adempiuti presso il debitore). La distinzione diviene molto rilevante in
caso di costituzione in mora.
Cass. civ. Sez. III, 09-12-2014, n. 25853
Anche per i crediti derivanti da fitti
e pigioni non è necessaria - ai fini della decorrenza degli interessi -
la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la
prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore.
(Rigetta, App. Roma, 12/01/2010) FONTI CED Cassazione, 2014
Un caso davvero particolare, ma non
infrequente. Se si tratta di un macchinario che deve essere smontato e
collaudato, dove possiamo individuare il luogo dell’adempimento?
Cass. civ. Sez. VI Ordinanza,
13-01-2012, n. 412
Il luogo di adempimento dell'obbligo,
oggetto del contratto, quale la consegna di un macchinario industriale,
da montare e collaudare, deve ravvisarsi nel domicilio del compratore
nei casi in cui le parti abbiano previsto che ivi debba avvenire il
montaggio ed il collaudo. Viceversa, nell'ipotesi in cui le parti
abbiano pattuito che montaggio e collaudo debbano realizzarsi presso il
domicilio del venditore, è in siffatto luogo che deve ravvisarsi il
luogo di adempimento dell'obbligazione, essendo irrilevante che, dopo il
collaudo, il macchinario debba essere smontato per il trasferimento
presso il compratore ed ivi il venditore debba prestare la propria
assistenza per un nuovo e definitivo montaggio. FONTI Massima
redazionale De Agostini Giuridica 2012.
Questa massima è particolarmente
interessante perché per le obbligazioni pecuniarie vale il terzo comma
dell’art. 1182, cioè adempimento presso il creditore. Ma questo accade
se vi sia la determinazione del valore dell’obbligazione pecuniaria sin
dall’origina. Di conseguenza l’obbligazione è pecuniaria solo quando il
credito sia dall’origine liquido ed esigibile. Non lo è, secondo
la massima, quando il credito, pur avente ad oggetto genericamente una
somma di denaro, non è liquido ed esigibile. Le conseguenze producono
anche sul luogo dell’adempimento. Forse però, questa massima più che
definire le obbligazioni pecuniarie vuole risolvere solo il problema del
luogo del pagamento quando la somma da versare non sia determinata sin
dall’origine nel titolo.
Cass. civ. Sez. VI Ordinanza,
12-10-2011, n. 21000
Le obbligazioni pecuniarie si
identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come
tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione
di una determinata somma di denaro.
Costituisce, pertanto, obbligazione
pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua
scadenza, ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., l'obbligazione derivante
da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la
scadenza stessa; qualora, invece, tale determinazione non sia stata
eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta,
salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi
dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito
liquido ed esigibile. (Regola competenza) FONTI CED Cassazione, 2011. |
Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete |