Giurisprudenza
L’accollo, come
visto, può essere liberatorio, e il creditore dà la sua adesione a un
contratto di accollo già concluso. Può accadere, tuttavia, che
l’adesione sia data preventivamente, cioè prima della stipulazione del
contratto di accollo. In questo caso il contratto di accollo dovrà
essere conforme all’adesione se si vorrà ottenere l’effetto liberatorio.
In ogni caso la volontà di liberare il debitore originario deve essere
espressa e in equivoca.
Cass. civ. Sez. III, 31-01-2012, n. 1352
Nell'accollo liberatorio,
l'accertamento dell'esistenza e della portata della dichiarazione del
creditore di liberare il debitore originario, necessaria ai
sensi dell'art. 1273, secondo comma, cod. civ., va compiuto previa
verifica dell'esistenza di un contratto di accollo già stipulato tra
debitore originario e terzo, mentre, per il caso in cui si deduca che il
creditore abbia espresso un'autorizzazione preventiva al debitore a
stipulare con un terzo il predetto accollo a determinate condizioni, la
liberazione stessa presuppone il riscontro che l'accollo sia stato poi
effettivamente concluso alle condizioni previste in detta
autorizzazione. (Cassa con rinvio, App. Bari, 11/08/2006) FONTI CED
Cassazione, 2012.
Cass. civ. Sez. II, 24-06-2009, n.
14780
L'accollo può avere efficacia
liberatoria per l'originario debitore solo quando il creditore esprima
in tal senso una volontà espressa ed in equivoca, in mancanza della
quale tale debitore - non potendo ritenersi liberato - conserva
l'interesse ad agire nei confronti dell'accollante, per l'inadempimento
delle obbligazioni da questi assunte, per effetto dell'accollo, nei
confronti del terzo creditore. (Rigetta, App. Milano, 27/02/2004)
FONTI CED Cassazione, 2009
Che succede se
dopo l’accollo liberatorio si risolve lo stesso contratto di accollo?
Rivive il rapporto originario, cioè quello tra creditore e debitore
originario.
Cass. civ. Sez. III, 29-07-2011, n. 16733
In caso di accollo liberatorio, la
successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, è influenzata
dalle vicende del relativo negozio, con la conseguenza che non solo
l'invalidità, quale testualmente disciplinata dall'art. 1276 cod. civ.,
ma anche la risoluzione di esso fa rivivere il rapporto originario,
posto dall'accollo in stato di quiescenza.
Pertanto, risolto tra debitore ed
accollante il contratto di cui l'accollo costituisca pattuizione
accessoria, nei rapporti trai predetti, per gli effetti restitutori di
cui all'art. 1458 cod. civ., si rende applicabile l'art. 1276 cod. civ.,
con la conseguenza che, anche in ipotesi di accollo liberatorio, in
tanto l'accollante è legittimato a chiedere al debitore originario la
restituzione delle somme oggetto dell'accollo in quanto le abbia
effettivamente versate al creditore. (Rigetta, App. Firenze, 23/03/2010)
FONTI CED Cassazione, 2011
Cass. civ. Sez. II, 24-02-2010, n. 4482
Nell'accollo cumulativo esterno non liberatorio per il debitore
originario - che si perfeziona con il consenso del creditore, il quale
può aderire alla convenzione di accollo anche successivamente, in tal
modo acquisendo il diritto ad ottenere l'adempimento nei confronti del
terzo - l'obbligazione dell'accollato, in analogia alla disciplina
dettata per la delegazione dall'art. 1268, secondo comma, cod. civ.,
degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore
ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante,
anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che
la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato.
(Rigetta, App. Napoli, 21/12/2007) FONTI CED Cassazione, 2010
Una interessante
massima che indaga sui rapporti tra cessione del contratto e accollo. In
sintesi se si cede un contratto con una delle prestazioni già eseguite,
non avremo cessione del contratto ma accollo e cessione del credito.
Cass. civ. Sez. II, 22-01-2010, n. 1204
Poiché, ai sensi dell'art. 1406 cod.
civ., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del
complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che
derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, ai
fini della sua configurazione occorre che le relative prestazioni non
siano state interamente eseguite, giacché, in tal caso, non è possibile
la successione di un soggetto ad un altro nel medesimo rapporto che
caratterizza la cessione del contratto.
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui
sia stata già eseguita alcuna delle prestazioni incombenti alle parti,
potrebbe semmai verificarsi la cessione del credito o del diritto alla
controprestazione ovvero l'accollo del debito maturato in ordine alla
prestazione già eseguita dall'altra parte e non invece la cessione del
contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza
impugnata che, contrariamente al principio enunciato, aveva ritenuto
configurabile la cessione di un contratto preliminare di compravendita
malgrado fosse già intervenuto il totale pagamento del prezzo al momento
della stipula del preliminare stesso da parte del promissario
acquirente). (Cassa con rinvio, App. Roma, 09/09/2004) FONTI CED
Cassazione, 2010 |
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