Giurisprudenza

L’accollo, come visto, può essere liberatorio, e il creditore dà la sua adesione a un contratto di accollo già concluso. Può accadere, tuttavia, che l’adesione sia data preventivamente, cioè prima della stipulazione del contratto di accollo. In questo caso il contratto di accollo dovrà essere conforme all’adesione se si vorrà ottenere l’effetto liberatorio. In ogni caso la volontà di liberare il debitore originario deve essere espressa e in equivoca.

Cass. civ. Sez. III, 31-01-2012, n. 1352

Nell'accollo liberatorio, l'accertamento dell'esistenza e della portata della dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario, necessaria ai sensi dell'art. 1273, secondo comma, cod. civ., va compiuto previa verifica dell'esistenza di un contratto di accollo già stipulato tra debitore originario e terzo, mentre, per il caso in cui si deduca che il creditore abbia espresso un'autorizzazione preventiva al debitore a stipulare con un terzo il predetto accollo a determinate condizioni, la liberazione stessa presuppone il riscontro che l'accollo sia stato poi effettivamente concluso alle condizioni previste in detta autorizzazione. (Cassa con rinvio, App. Bari, 11/08/2006) FONTI CED Cassazione, 2012.

 

Cass. civ. Sez. II, 24-06-2009, n. 14780

L'accollo può avere efficacia liberatoria per l'originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa ed in equivoca, in mancanza della quale tale debitore - non potendo ritenersi liberato - conserva l'interesse ad agire nei confronti dell'accollante, per l'inadempimento delle obbligazioni da questi assunte, per effetto dell'accollo, nei confronti del terzo creditore. (Rigetta, App. Milano, 27/02/2004)

FONTI CED Cassazione, 2009

 

 

Che succede se dopo l’accollo liberatorio si risolve lo stesso contratto di accollo? Rivive il rapporto originario, cioè quello tra creditore e debitore originario.

 

Cass. civ. Sez. III, 29-07-2011, n. 16733

In caso di accollo liberatorio, la successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, è influenzata dalle vicende del relativo negozio, con la conseguenza che non solo l'invalidità, quale testualmente disciplinata dall'art. 1276 cod. civ., ma anche la risoluzione di esso fa rivivere il rapporto originario, posto dall'accollo in stato di quiescenza.

Pertanto, risolto tra debitore ed accollante il contratto di cui l'accollo costituisca pattuizione accessoria, nei rapporti trai predetti, per gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 cod. civ., si rende applicabile l'art. 1276 cod. civ., con la conseguenza che, anche in ipotesi di accollo liberatorio, in tanto l'accollante è legittimato a chiedere al debitore originario la restituzione delle somme oggetto dell'accollo in quanto le abbia effettivamente versate al creditore. (Rigetta, App. Firenze, 23/03/2010)

FONTI CED Cassazione, 2011


L’accollo può essere cumulativo, ma il creditore può chiedere indifferentemente l’adempimento al debitore originario accollato e all’accollante? No, deve prima rivolgersi all’accollante, anche se non è tenuto a escuterlo.

 

Cass. civ. Sez. II, 24-02-2010, n. 4482

Nell'accollo cumulativo esterno non liberatorio per il debitore originario - che si perfeziona con il consenso del creditore, il quale può aderire alla convenzione di accollo anche successivamente, in tal modo acquisendo il diritto ad ottenere l'adempimento nei confronti del terzo - l'obbligazione dell'accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall'art. 1268, secondo comma, cod. civ., degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato. (Rigetta, App. Napoli, 21/12/2007) FONTI CED Cassazione, 2010

Una interessante massima che indaga sui rapporti tra cessione del contratto e accollo. In sintesi se si cede un contratto con una delle prestazioni già eseguite, non avremo cessione del contratto ma accollo e cessione del credito.

Cass. civ. Sez. II, 22-01-2010, n. 1204

Poiché, ai sensi dell'art. 1406 cod. civ., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, ai fini della sua configurazione occorre che le relative prestazioni non siano state interamente eseguite, giacché, in tal caso, non è possibile la successione di un soggetto ad un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto.

Ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia stata già eseguita alcuna delle prestazioni incombenti alle parti, potrebbe semmai verificarsi la cessione del credito o del diritto alla controprestazione ovvero l'accollo del debito maturato in ordine alla prestazione già eseguita dall'altra parte e non invece la cessione del contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, contrariamente al principio enunciato, aveva ritenuto configurabile la cessione di un contratto preliminare di compravendita malgrado fosse già intervenuto il totale pagamento del prezzo al momento della stipula del preliminare stesso da parte del promissario acquirente). (Cassa con rinvio, App. Roma, 09/09/2004) FONTI CED Cassazione, 2010


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