Giurisprudenza
La riconoscibilità dell’errore non ha
ragione di essere in caso di errore bilaterale.
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 12/10/2017 n° 23996
Nell'ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a
entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere
dall'esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso
non è applicabile il principio dell'affidamento.
Fonti Ced Cassazione
Un caso “classico” l’errore sulla
valutazione economica di un affare; è errore che può portare
all’annullamento del contratto?
Cass. civ. Sez. II, 03-09-2013, n. 20148
L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto
non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una
pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide
sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in
base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed
al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia
contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni
sull'utilità economica dell'affare. (Rigetta, App. Palermo, 24/10/2006)
FONTI CED Cassazione, 2013
Errore riconoscibile ed errore
bilaterale (cioè errore in cui siano caduti entrambi i contraenti). Non
si considera la riconoscibilità dell’errore.
Cass. civ. Sez. VI Ordinanza,
15-12-2011, n. 26974.
Nell'ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a
entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere
dall'esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso
non è applicabile il principio dell'affidamento, avendo ciascuno dei
contraenti dato causa all'invalidità del negozio. (Rigetta, App.
Cagliari, 18/09/2009) FONTI CED Cassazione, 2011
Classicamente si fa riferimento
all’errore di diritto quando un contraente si sia ingannato sulla
edificabilità di un fondo; la cassazione, però, riporta questa ipotesi
in quella dell’errore su una qualità dell’oggetto del contratto.
Cass. civ. Sez. II, 11-08-2011, n. 17216
L'errore sulle caratteristiche di edificabilità del fondo compravenduto,
anche se provocato dall'ignoranza della disciplina urbanistica, deve
essere ricondotto all'errore sulle qualità dell'oggetto del contratto,
ai sensi dell'art. 1429, n. 2, cod. civ. , piuttosto che all'errore di
diritto, perché la destinazione del fondo è attinente alle sue
caratteristiche reali, in senso funzionale, economico e sociale. (Cassa
con rinvio, App. Lecce, 19/10/2004) FONTI CED Cassazione, 2011
Un caso specifico
di errore riconoscibile; dalla massima appare che la riconoscibilità
indica una situazione tale da risultare evidente senza che siano
necessari esami approfonditi della situazione di fatto.
Cass. civ. Sez. III, 24-11-2009, n. 24685
Il concorso a sorte indetto da una
società di distribuzione commerciale si inquadra nella fattispecie
giuridica della promessa al pubblico ed è soggetto alla
disciplina dell'errore come causa di annullamento del contratto; di
conseguenza, la promessa è annullabile se l'errore è essenziale
e riconoscibile da parte del concorrente (nella specie, la
riconoscibilità dell'errore consisteva nella possibilità di individuare
i simboli vincenti prima di procedere alla raschiatura delle caselle
sulla cartolina annessa al prodotto venduto, con ricadute sulla natura
aleatoria del contratto). FONTI Foro It., 2010, 6, 1, 1830
Una massima interessante, l’errore
deve essere riconoscibile, ma cosa accade quando l’altra parte, che si è
accorta dell’errore, avvisa l’altra parte dell’errore in cui è incorso?
Il
contratto può essere annullabile, visto che l’errore più che
riconoscibile è stato addirittura riconosciuto espressamente dall’altro
contraente?Di certo l’altro contraente è stato informato dell’errore e
se vuole comunque stipulare il contratto….
Cass. civ. Sez. lavoro, 18-11-1999, n.
12784
In tema di annullamento del contratto
per errore essenziale e riconoscibile dalla controparte, quando il
dichiarante sia stato avvisato dell'errore da parte del destinatario
della manifestazione di volontà, quest'ultima non può ritenersi viziata
nella sua formazione, in quanto avviene nella consapevolezza della
possibilità di una diversa interpretazione e con l'accettazione del
relativo rischio, onde sarebbe illogico fare carico al destinatario
della manifestazione di volontà, che si è comportato con correttezza e
buona fede, delle conseguenze di un errore che, ancorché essenziale
e riconoscibile (tanto che il dichiarante ne è stato informato dalla
stessa controparte) si configura soltanto come una scelta incauta dello
stesso dichiarante e non come frutto del profittamento di
un errore altrui da parte del destinatario della dichiarazione.
(Nella specie, la S.C. ha confermato
la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un lavoratore
intesa ad ottenere l'annullamento delle dimissioni dal lavoro perché
presentate per errore nella interpretazione delle norme pensionistiche,
non ritenendo decisiva, sulla base del principio sopra riportato, la
circostanza che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell'errore del
lavoratore dimissionario e lo avesse anche informato in proposito prima
della presentazione delle dimissioni). FONTI Mass. Giur. It.,
1999
Il valore
dell’errore in merito alla sua essenzialità e riconoscibilità è un
principio generale dell’ordinamento che va oltre i contratti e si
applica anche ad altri rami del diritto, come quello processuale civile,
a ai negozi unilaterali.
Cass. civ. Sez. III, 18-07-2011, n. 15729
Il principio di
rilevanza dell'errore in base alla sua riconoscibilità, benché
espressamente dettato in riferimento all'annullamento del contratto per
vizi del consenso, esprime un principio generale dell'ordinamento in
materia di idoneità invalidante dell'errore.
Cass. civ. Sez. I, 19-09-1997, n. 9310
La disciplina di cui all'art. 1428
cod. civ. (applicabile, in virtù della previsione di cui all'art.1324
cod. civ., anche ai negozi unilaterali), secondo la quale l'errore, per
assumere rilievo quale causa di invalidità del negozio giuridico, deve
essere essenziale e riconoscibile, si rende applicabile anche in
relazione alla dichiarazione unilaterale di volontà, contenuta in una
dichiarazione annuale ai fini I.V.A., con la quale il contribuente opti
per il regime semplificato di contabilizzazione delle operazioni esenti
ai sensi dell'art. 36 bis, del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, ed in
relazione alla quale il contribuente deduca che la stessa costituisca il
risultato di un errore da lui commesso.
FONTI Mass. Giur. It., 1997
Sulla
riconoscibilità dell’errore di calcolo e sua influenza sulla rettifica
del contratto.
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza,
10-10-2013, n. 23032
Il fatto che l'acquirente possa essere
in grado di riconoscere l'errore materiale del venditore, consistito
nell'aver operato una detrazione dal prezzo di acquisto del veicolo per
due volte sul preventivo, non integra gli elementi richiesti dall'art.
1430 c.c. ai fini della rettifica del contratto. FONTI Contratti,
2013, 11, 1011
Sulla natura
dell’errore di calcolo.
Cass. civ. Sez. II, 20-03-1995, n. 3228
L'errore di calcolo che può dar luogo
a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c. , si ha quando in
operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da
computare ed il criterio matematico da seguire si commette, per
inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si
ripercuote sul risultato finale, rilevabile tuttavia ictu oculi, in base
a quegli stessi dati e criteri, a seguito della ripetizione corretta del
calcolo.
FONTI Mass. Giur. It., 1995 |