Cose fungibili ed infungibili |
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cose fungibili |
sono quelle che all'interno di un genere possono essere facilmente sostitute le une alle altre di identica utilità |
cose infungibili |
sono quelle non possono essere sostituite le une alle altre senza danneggiare l'interesse del creditore |
Il codice civile spesso si riferisce ai concetti di fungibilità e di
infungibilità. Il comodato, ad esempio, ha ad oggetto cose infungibili (art.
1803 c.c.) poiché bisogna restituire la stessa cosa ricevuta; il mutuo ha ad
oggetto cose fungibili (art. 1813 c.c.) perché devono essere restituite
cose della stessa specie e qualità; la compensazione opera opera tra debiti
e crediti che hanno ad oggetto cose fungibili (art. 1243 c.c.).
Le cose fungibili vengono spesso in considerazione per la caratteristica di
essere considerate a peso o a misura ( 100 kg. di grano), e anche da questo punto
di vista possono essere distinte dalle cose generiche dove si fa riferimento al
modo in cui le parti decidono di definire la cosa, se appartenente ad un genus o
meno.
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