Associazioni e fondazioni

nozione

sono le figure generali di persone giuridiche riconosciute dal legislatore

Il codice civile si occupa spesso delle persone giuridiche e degli enti, indicandone particolari tipi, come le società, ma detta un disciplina generale per due enti, persone giuridiche di tipo, potremmo dire, paradigmatico, le associazioni e le fondazioni.

Queste sono regolate insieme agli artt. 14 e ss. c.c. e spesso si discute sulla differenza che esiste tra loro.

Ammesso che la questione abbia una qualche rilevanza pratica, si considerano tradizionalmente come elementi distintivi:

Tutti questi distinzioni sono in parte vere e in parte criticabili, ma è certo che in linea di massima si costituisce una fondazione per realizzare uno scopo del fondatore, di regola altruistico,  senza che questi debba "contrattare" con altri per la creazione dell'ente, in modo realizzare in piena autonomia le sue idee, mentre con l'associazione si realizza un ente con la necessaria collaborazione di altri, spesso per per ottenere dei vantaggi che vanno a beneficio degli stessi associati.
Una conferma di ciò la troviamo nell'art. 14 c.c. dove , al secondo comma, si dispone che la fondazione può essere costituita anche per testamento, cosa impensabile per l'associazione dove è necessaria la volontà convergente di più persone.

Risolto, si spera, questo piccolo problema, vediamo i tratti essenziali delle associazioni e fondazioni, ricordando che la disciplina codicisitica è integrata dal d.p.r.  10 febbraio 2000, n. 361, che descrive nei dettagli molti procedimenti relativi a tali enti.

costituzione

per atto pubblico, ma la fondazione può essere costituta anche per testamento

l'atto di costituzione deve essere composto da atto costitutivo e statuto e devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, e le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione

il negozio di fondazione deve contenere i criteri e le modalità di erogazione delle rendite; nelle associazioni l'atto costitutivo e lo statuto devono contenere  i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione

è possibile che l'atto di fondazione sia revocato dallo stesso fondatore prima del riconoscimento o che lo stesso non abbia fatto iniziare l'opera da lui disposta; gli eredi del fondatore, però, non ricevono la facoltà di revoca

L'ipotesi di revoca dell'atto di fondazione, vista la nuova disciplina introdotta per il riconoscimento, è ormai molto remota, poiché per l'art. 1 del  d.p.r.  10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento si ottiene, di regola, con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

potere decisionale

nelle associazioni spetta all'assemblea che è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e vota con la maggioranza dei presenti, mentre per gli atti più importanti, come la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza dei 3\4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

nelle fondazioni tale potere spetta al fondatore

potere di gestione

in entrambi gli enti spetta all'amministratore (o agli amministratori) che sono responsabili verso l'ente secondo le norme sul mandato

Nelle associazione è possibile il recesso dell'associato se questa è costituita a tempo indeterminato, mente l'esclusione può essere deliberata dall'assemblea per gravi motivi; in entrambi i casi, non spetta loro nulla del patrimonio dell'associazione.

Per le fondazioni gli articoli 25 e 26 c.c. prevedono particolari poteri di controllo e coordinamento ( ora svolti dalla prefetture, dalle regioni o dalle province autonome autorizzate).

estinzione

cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto

lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile

per le fondazioni quando lo scopo è raggiunto o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, invece di dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore

dopo l'estinzione si dovrà provvedere alla liquidazione dell'ente, nominando soggetti appositi che prenderanno il posto degli amministratori, i liquidatori

 

Giurisprudenza

Responsabilità degli amministratori di partiti politici (in quanto associazioni).

Cass. civ. Sez. III, 01-04-2014, n. 7521
L'esonero degli amministratori dei partiti e movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni (salvo il caso in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave), di cui all'art. 6 bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, introdotto dall'art. 34 quaterdecies, comma 2, lett. d, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, non si traduce in un aiuto di Stato, incompatibile con l'art. 87 del Trattato CE (ora art. 107 del Trattato UE), non essendo riconducibile un partito politico all'accezione di impresa - pur ampia, identificandosi con quell'entità che eserciti una attività economica volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi - assunta nell'Unione Europea, a garanzia della cui libera concorrenza il suddetto divieto è sancito. (Cassa con rinvio, App. Roma, 21/05/2009) FONTI CED Cassazione, 2014

 

Cass. civ. Sez. I, 23-06-2009, n. 14612
L' art. 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, (aggiunto dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 ), nel prevedere l'esonero degli amministratori dei partiti e movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni, salvo che abbiano agito con dolo o colpa grave, introduce un regime speciale e di stretta interpretazione, rispetto alla regola generale della responsabilità personale e solidale disciplinata dall'art. 38 cod. civ. per le associazioni non riconosciute. La "ratio" della norma risiede nella volontà del legislatore di non far gravare sull'operatività dei partiti politici le preoccupazioni di carattere personale che potrebbero condizionare l'azione di coloro attraverso i quali essi agiscono, e si giustifica solo in riferimento ai soggetti ai quali fa stabilmente capo la gestione del partito; ne consegue che l'esonero dalla responsabilità opera solo per le obbligazioni assunte, in nome e per conto del partito, da chi operi in una veste tale da poter essere considerato amministratore in base allo statuto dell'ente, mentre continua a rispondere a norma dell'art. 38 cit. chi assume obbligazioni essendo privo di tale veste statutaria. (Cassa con rinvio, App. Roma, 25/09/2003) FONTI  Mass. Giur. It., 2009 

Sul controllo amministrativo delle associazioni e fondazioni.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 29-03-2011, n. 416
In tema di fondazioni, gli strumenti di intervento attribuiti all'autorità tutoria ai sensi dell'art. 25 c.c. , al fine di attuare i necessari interventi laddove ricorrano i presupposti obiettivamente riscontrabili previsti dalla norma, consentono: in caso di accertata inattuabilità delle disposizioni contenute nell'atto di fondazione, di provvedere alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti; in caso di accertate situazioni di contrarietà a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume di annullare le delibere viziate, in caso di non conformità del comportamento degli amministratori allo statuto ed allo scopo della fondazione od alla legge, di sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario. FONTI  Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2011 

Applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie all’interno di un’associazione ex art. 1341 c.c.

Cass. civ. Sez. III, 08-04-2010, n. 8372 (rv. 612260)
Lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione a un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Napoli, 30/06/2005) FONTI CED Cassazione, 2010 

Fondazione riconosciuta che svolge attività associative di tipo commerciale.

Cass. civ. Sez. I, 16-03-2004, n. 5305
Se una fondazione riconosciuta, eccedendo i limiti posti dallo statuto, giunga in fatto ad esercitare in via esclusiva o principale un'attività d'impresa commerciale, e divenga insolvente, non può disapplicarsi il provvedimento di riconoscimento (in quanto ciò sarebbe giustificabile solo in ipotesi di invalidità del medesimo, e non per la sopravvenuta mancanza dei suoi presupposti di fatto), ma nondimeno deve ritenersi che tale attività, essendo incompatibile con lo schema fondazionale, sia imputabile all'associazione a latere fra i soggetti che, partecipando a vario titolo a detta attività, hanno in tal modo abusato del nome della fondazione, sì da doversi dichiarare il fallimento di tale associazione, da estendersi, in applicazione degli artt. 38 c.c. e 147 legge fallimentare, a colui che ha agito in nome e per conto apparentemente della fondazione, ma in realtà della sottostante associazione. FONTI  Dir. Fall., 2005, 2, 843

 

Responsabilità nelle associazioni di soggetti diversi rispetto a quelli che hanno la rappresentanza dell’associazione.

Cass. civ. Sez. I, 13-03-1987, n. 2648
Soggetti diversi da quelli che hanno la rappresentanza dell'associazione possono svolgere, in virtù di mandato o di altro rapporto interno con taluno degli amministratori o rappresentanti, attività riferibile all'associazione e quindi contrarre obbligazioni di cui siano chiamati a rispondere i soggetti mandanti e, attraverso costoro, l'associazione, in base al disposto dell'art. 38 c. c. ; anche in detta ipotesi la responsabilità ex art. 38 c. c. viene affermata, relativamente agli amministratori, sulla base del criterio della effettività, e cioè del completo svolgimento di attività negoziale, diretta o indiretta, da parte degli amministratori tutti e non per la semplice loro qualità di rappresentanti dell'associazione. FONTI  Società, 1987, 591 

 

Trib. Milano Sez. XI, 17-03-2010
La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'Associazione non è collegato alla mera titolarità della rappresentanza formale dell'associazione, ma si fonda sull'attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito. FONTI  De Agostini Giuridica, 2010 

 

Natura negoziale dello statuto e atto costitutivo delle associazioni.

Cass. civ. Sez. II, 13-01-1976, n. 89
Le disposizioni dello statuto e quelle dell'atto costitutivo di una persona giuridica hanno natura negoziale e sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri dell'atto di fondazione e del contratto di associazione. Pertanto, nell'interpretazione di tali disposizioni - nella specie per l'accertamento dell'organo cui sia attribuita la rappresentanza processuale - deve farsi applicazione delle regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti c.c. anche se deve prescindersi dalla ricerca della reale intenzione dei loro autori, rimasta celata e utilizzare le sole regole dell'interpretazione oggettiva. FONTI  CED Cassazione, 1976 

 

 

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