Articolo 984. Frutti.
I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la
durata del suo diritto.
Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro
l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata,
l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione
della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.
Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e
dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i
limiti del valore dei frutti.
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