Articolo 98o. Cessione dell'usufrutto.
L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta
la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata
notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il
proprietario.
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