Articolo 80. Restituzione dei doni.
Il promittente può domandare la restituzione dei
doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato
contratto.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto
di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
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